Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13163 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – est. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIFIP S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 20

presso lo studio dell’avv. Petracca Nicola Domenico che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con gli avvocati

PIACCI Bruno e Rumolo Maurizio;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimata –

e sul ricorso n. 3518/2009 proposto da:

VALTELLINA S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 113,

presso lo studio dell’Avv. CORBO Nicola per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 4669/07 della Corte di Appello di

Napoli del 29.05.2007/31.01.2008 nella causa iscritta al R.G. n. 6357

dell’anno 2006;

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 10.05.2011;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. APICE

Umberto, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4669 del 2007, nel riformare la decisione del Tribunale di Napoli n. 1676 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a E. S. dalla SIFIP S.r.l. (ex ICI S.p.A.), cui era subentrata quale cessionaria del ramo di azienda la S.p.A. VALTELLINA, con condanna di quest’ultima al reintegro nel posto di lavoro e al risarcimento di danno. Entrambe le società ricorrono per cassazione con due distinti ricorsi affidati a due motivi, mentre la S. non si è costituita.

Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

Ciò premesso, va preso atto della rinuncia della SIFIP S.r.l. e della VALTELLINA S.p.A. ai rispettivi ricorsi per cassazione nei confronti di S.E., nonchè dell’accettazione di tale rinuncia da parte di quest’ultima, come risulta dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 2.03.2009.

In questa situazione può dirsi cessata la materia del contendere e va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi riuniti, con compensazione delle spese, come convenuto dalle stesse parti nell’anzidetto verbale.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e dichiara inammissibili per cessata materia di contendere. Spese compensate.

Cosi deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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