Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13162 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20454/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ATC AZIENDA TRASPORTI CAMPANI SRL in persona del lo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO, 107, presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAIANIELLO Sergio, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha riconosciuto, con sentenza 4 ottobre 2005, il diritto dell’A.T.C.-Azienda Trasporti Campana – al rimborso della quota parte dell’IRAP calcolata sui contributi erogati dalla Regione Campania negli anni dal 1999 al 2000 il relazione al costo del personale sulla base dei costi standard aziendali, calcolato dalla Regione nel 52,86% di quanto erogato nel 49,52% di quanto erogato per il 2000 e nel 48,19% per il 2001, e così complessivamente in Euro 94.269,76. L’assunto della Commissione Regionale si fonda sull’orientamento assunto dall’Agenzia delle Entrate che, in ossequio alla Risoluzione Ministeriale 8/E del 28 gennaio 2000 relativa all’applicazione del D.Lgs. n. 4476 del 1997, art. 11, modificato dal D.Lgs. n. 506 del 1999, ha affermato la non imponibilità à fini IRAP dei soli contributi correlati a componenti indeducibili, dunque di quelli collegate alle retribuzioni del personale dipendente.

L’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.

L’A.T.C. resiste con controricorso

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 44 6 del 1997, art. 11, comma 3, affermando che, in ragione di una ricostruzione del dettato normativo in base a criteri astratti, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto esclusi dalla base imponibile IRAP la quota parte dei contributi parametrati al costo del personale, erogati dalla Regione Campania alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, essendo tali contributi complessivamente calcolati al fine di ripianarne i disavanzi di esercizio, senza distinzioni circa i parametri sui quali viene stabilito il costo standardizzato del servizio. Su quanto esposto l’Agenzia formula apposito quesito.

Il motivo è fondato sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4838/2007; 21749/2009) secondo cui i contributi erogati a norma di legge,ivi compresi quelli esclusi dalla base imponibile delle imposte dei redditi, sono in ogni caso soggetti ad IRAP, à sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 (che ha modificato il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. art. 11 e 11 bis), salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale,anche per il periodo anteriore al 1 gennaio 2003, e ciò vale anche per i costi relativi al personale. Afferma in proposito la sentenza 4838 del 2007 (in parte motiva) che deve escludersi che possa darsi rilevanza ad una correlazione fra contributi erogati e costi indeducibili, che non sia specificamente e immediatamente rilevabile e sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi (non ammessi in deduzione ai fini IRAP) sopportati.

Dato che dalla L. n. 151 del 1981, art. 6, comma 1, che assegna ai contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale il generico “obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto”, non è possibile dedurre alcuna specifica correlazione tra contributi erogati e “componenti negativi non ammessi in deduzione” ai fini IRAP, è indispensabile che una siffatta correlazione, corredata degli eventuali limiti quantitativi, sia espressamente prevista dalla legge (regionale) istitutiva del contributo. Pertanto non rileva una certificazione, seppur rilasciata dalla Regione erogatrice, come nella specie, della ripartizione delle spese effettuata dalla contribuente in ordine all’utilizzo dei contributi, non trovando tale ripartizione riscontro nella previsione legislativa citata. Tale conclusione può ricavarsi – come rilevato dalla ricorrente – anche dalla Legge Finanziaria 2004 – L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 157 – con cui è stato creato un apposito fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e finalizzato al conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, con la previsione che una quota parte della relativa dotazione per il 2004 “è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1 gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all’entità degli esborsi sostenuti”. Tale disposizione, da un lato, conferma in modo inequivoco che il legislatore, con la norma interpretativa contenuta nella finanziaria 2003 (L. n. 209 del 2003), aveva voluto chiarire in via definitiva che i contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale (ovviamente con esclusione di quelli inerenti “a componenti negativi non ammessi in deduzione” previsti dalla legge istitutiva dell’IRAP) dovevano essere inclusi comunque nel calcolo della base imponibile IRAP; dall’altro, introduce una misura compensativa intesa a ridurre gli effetti di un possibile disorientamento derivante negli operatori dalle continue modificazioni della norma interpretativa. Va pertanto condiviso il principio di diritto affermato nella sentenza Cass. 4838/07 e riassunto in quello proposto dalla ricorrente secondo cui “La disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, nella formulazione risultante dalle modifiche successive fino ala norma interpretativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 5, va interpretata nel senso che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta à fini IRAP i soli contributi quantificati dalla legge istitutiva dell’erogazione dei contributi stessi ,sulla base di un nesso diretto tra la somma erogata e il componente negativo non deducibile”.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Null’altro essendovi da accertare, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le incertezze interpretative e giurisprudenziali comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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