Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13162 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13162

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 404/2016 proposto da:

VALERY SRL, in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante in carica pro tempore G.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANNELLA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VALERY SRL in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante in carica pro tempore G.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANNELLA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ERIS FINANCE SRL;

– intimata –

nonchè da:

ITALFONDIARIO SPA nella sua qualità di procuratore di ERIS FINANCE

SRL in persona del suo procuratore Avv. F.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74 SC. B,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1496/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento limitatamente

al motivo n. 3, assorbito il ricorso incidentale condizionato,

infondati i primi due motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Questa la sequenza cronologica dei fatti, per quanto ancora possono aver rilievo in questa sede per la migliore comprensione delle questioni sottoposte all’attenzione della Corte:

– nel 2000, la società Valery s.r.l. acquista da Edilgen s.r.l. un bene immobile (nella sua ricostruzione, libero da pesi e vincoli);

– nel 2006 la Eris Finance s.r.l. acquista in blocco da UniCredit Banca s.p.a. una serie di crediti, tra i quali anche quello portato dal contratto di mutuo ipotecario del 1990 concluso tra la Banca Popolare di Rieti (poi divenuta UniCredit) ed Edilgen;

– nel 2009, a seguito della mancata restituzione degli importi presi a mutuo dalla mutuataria Edilgen, la Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (che agisce quale mandataria della Eris Finance), patrocinata dall’avv. Andrea Fioretti sulla base di una procura generale alle liti rilasciata da Mediovenezia banca s.p.a. nel 2002, procede all’esecuzione immobiliare nei confronti di Edilgen; nel 2010 viene rinnovata l’iscrizione ipotecaria.

Nel 2012, la Valery propone opposizione agli atti esecutivi,assumendo che l’atto di pignoramento fosse stato sottoscritto da difensore privo dello i us postulandi in relazione a quel giudizio, ed anche opposizione (di terzo) all’esecuzione con la quale contesta che la rinnovazione della iscrizione ipotecaria fosse stata viziata, in quanto eseguita (anche) su un immobile diverso rispetto a quello originariamente gravato da ipoteca (cioè anche sull’immobile che sorge sulla particella (OMISSIS), sub (OMISSIS), da lei acquistato che, nella sua ricostruzione dei fatti, non era, in precedenza della errata rinnovazione, gravato da alcuna ipoteca).

Si costituiva in giudizio la Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (mandataria della creditrice procedente Eris Finance), depositando una nuova procura generale alle liti, rilasciata (dalla Mediovenezia Banca S.p.a., poi divenuta, attraverso varie modifiche societarie Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) sempre al medesimo difensore avv. Andrea Fioretti il 26.7.2010.

Il Tribunale di Tivoli respingeva l’opposizione, osservando, in merito alla procura, che, qualora venga rilasciata una procura generale alle liti, il difensore è legittimato ad agire in giudizio per tutelare il proprio cliente anche per situazioni future o eventuali non previste o prevedibili al momento del rilascio della procura stessa, e) che nessuna efficacia di revoca implicita delle precedenti può riconoscersi a procure successivamente rilasciate allo stesso difensore. Riteneva invece inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione sul punto della rinnovazione della iscrizione ipotecaria.

Valery s.r.l. propone tempestivo ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di Eris Finance s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 1496/2015, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Tivoli all’udienza del 2.7.2015.

La Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Eris Finance s.r.l., resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, in risposta al quale la Valery ha a sua volta depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi due motivi sono dedicati alla questione della validità della procura, il terzo alla qualificazione della opposizione proposta avverso l’assoggettamento a pignoramento del proprio immobile, in conseguenza della rinnovazione della iscrizione ipotecaria.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, degli artt. 112, 615 e 618 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione degli artt. 125, 555 c.p.c. e art. 170 disp. att. c.p.c.. Riferisce che l’atto di pignoramento, trascritto nel ricorso, era strutturato come eseguito dalla Eris Finance s.r.l., e per essa dalla Unicredit Credit Management Bank s.p.a., che agisce come mandataria della Eris Finance sulla base di un mandato del settembre 2006, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Fioretti in forza di una procura generale notarile appunto del 2002.

Riferisce inoltre che la procura notarile, anch’essa integralmente riportata in atti dal ricorrente, è rilasciata dalla Mediovenezia Banca Società per azioni (che poi è diventata Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) in favore dell’avv. Fioretti.

Sostiene la ricorrente che la procura generale alle liti rilasciata nel 2002 in favore dell’avv. Fioretti era strettamente collegata all’accordo di mandato concluso nel 2001 da Mediovenezia (che poi è diventata appunto Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) con UniCredit Banca s.p.a, ed aveva ad oggetto le attività e il recupero dei crediti di questa società, e non della cessionaria Eris Finance s.r.l., e ne ricava che non avrebbe potuto essere utilizzata per iniziare il pignoramento di cui si discute.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c., nonchè dell’art. 1324 c.c. e degli artt. 82, 83, 125, 555 c.p.c. e denuncia la violazione dei canoni interpretativi della procura alle liti perchè il tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto dell’atto a cui la procura accedeva.

Quindi, a quanto sostiene la ricorrente, la procura generale alle liti del 2002 non poteva legittimamente essere utilizzata dall’avv. Fioretti per intraprendere un pignoramento immobiliare per conto di Eris Finance.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, e devono essere dichiarati inammissibili in quanto, come correttamente osservato dalla controricorrente, la ricorrente attraverso di essi propone una propria interpretazione della procura generale alle liti del 2002, “contestualizzata”, diversa da quella fatta propria dalla sentenza impugnata e cerca di indurre la Corte all’esame diretto della procura, per verificare se sulla base di essa potesse essere iniziato o meno il pignoramento. Essi si risolvono cioè nel tentativo di rinnovare il giudizio di apprezzamento in fatto, attività che esula dalla competenza della Corte.

Con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., per aver la sentenza impugnata implicitamente qualificato l’opposizione relativa alla nullità della rinnovazione di ipoteca come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all’esecuzione, facendone discendere l’inammissibilità per tardività dell’opposizione stessa.

Puntualizza di aver proposto, oltre all’opposizione agli atti esecutivi fondata sul difetto di procura, anche una opposizione di terzo all’esecuzione e comunque una opposizione all’esecuzione, fondata sul fatto che l’iscrizione in rinnovazione dell’ipoteca sarebbe stata eseguita su beni diversi e distinti da quelli sui quali gravava l’originaria iscrizione ipotecaria, con conseguente prescrizione o estinzione del diritto di ipoteca, ex art. 2878 c.c., e che da ciò sia derivato l’assoggettamento del bene immobile di sua proprietà, originariamente non gravato da ipoteca, al pignoramento. Lamenta che la sua opposizione sul punto sia stata, inesattamente e sulla base della errata qualificazione della domanda, ritenuta inammissibile perchè tardiva dal giudice adito.

Il motivo è fondato.

Procedendo alla riqualificazione della opposizione proposta dalla Valery sul punto, ciò che in effetti contesta la società ricorrente, proprietaria di un immobile che assume di aver acquistato libero da pesi e vincoli, e che si è quindi ritrovato dapprima gravato da una iscrizione ipotecaria e quindi assoggettato a pignoramento, è che si è vista assoggettare a pignoramento il proprio bene per un titolo inesistente, perchè il bene da lei acquistato dalla società debitrice poi pignorata non era, in origine gravato da ipoteca, quindi contesta l’esistenza stessa del titolo esecutivo. L’opposizione proposta deve essere quindi riqualificata in termini di opposizione all’esecuzione, e pertanto va cassata la pronuncia impugnata laddove l’ha ritenuta inammissibile in quanto tardiva sulla base di una qualificazione di essa in termini di opposizione agli atti.

La controricorrente, oltre a resistere con controricorso, deposita ricorso incidentale condizionato, per il caso che la Corte ritenesse di accogliere il terzo motivo di ricorso qualificando in termini di opposizione all’esecuzione l’opposizione relativa alla rinnovazione della iscrizione ipotecaria.

Il contenuto del ricorso incidentale, però, è volto ad ottenere direttamente da questa Corte l’esame nel merito del contenuto di quella opposizione. Italfondario infatti ricostruisce a questo scopo tutta l’attività svolta, riconoscendo che siano stati commessi quelli che lei ritiene di qualificare come semplici errori materiali in sede di rinnovazione della iscrizione ipotecaria, e per questo esclude che in sede di rinnovazione l’iscrizione sia stata illegittimamente estesa fino ad assoggettare ad essa anche il bene acquistato dalla Valery, in origine estraneo all’iscrizione stessa. Afferma infatti che sia stata variata d’ufficio, dal catasto, la numerazione delle particelle.

Si tratta di elementi di fatto la cui fondatezza dovrà essere oggetto di accertamento di merito, che dovrà essere svolto dal giudice del rinvio e che non possono essere presi in considerazione e valutati in questa sede.

Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente va pertanto rigettato.

In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, affinchè esamini nel merito la proposta opposizione all’esecuzione, in applicazione del seguente principio di diritto: l’opposizione esecutiva diretta a far accertare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto estesa, in sede di rinnovazione, su un bene in precedenza non gravato da garanzia ipotecaria, essendo volta a far dichiarare l’inesistenza del titolo per procedere ad esecuzione immobiliare nei confronti del proprietario del bene, deve essere qualificata in termini di opposizione all’esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, e non è pertanto soggetta ai termini di decadenza fissati dall’art. 617 c.p.c..

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo, rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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