Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13162 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. est. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico

Millelire n. 7, presso lo studio dell’Avv. Giommini Rodolfo che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei

Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’Avv. Chilosi

Riccardo, che la rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza non definitiva n. 3630/04 e della

sentenza definitiva n. 8736 del 2007 della Corte di Appello di Roma

rispettivamente del 10.06.2004/17.06.2005 e del 20.12.2007/6.06.2008

nella causa iscritta al R.G. n. 397 dell’anno 2000;

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 10.05.2011;

udito l’Avv. Rodolfo Giommini per il ricorrente e l’Avv. Riccardo

Chilosi per la controricorrente;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. APICE

Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Roma con sentenza del 7.05.1999 accertava l’esistenza – dal 1.01.1977 al 1994 – di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente S.A. e C.S., e prima ancora con i genitori di quest’ultimo C.G. ed C.A., come addetta alle vendite in edicola di giornali; condannava C.S. come ultimo titolare della stessa edicola al pagamento a favore della S. della somma di L. 86.364.408, oltre accessori; dichiarava cessata la materia del contendere in ordina alla riconsegna dell’edicola;

respingeva la domanda riconvenzionale per danni proposta dal C.. A seguito di gravame principale del C. e di gravame incidentale della S., la Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 3630 del 2005 ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione, per essersi la S. inserita stabilmente nell’organizzazione della gestione dell’edicola; ha riconosciuto per gli anni di lavoro il TFR e la 13A mensilità sulla base delle retribuzioni indicate come percepite dalla S., con rigetto dell’appello incidentale di quest’ultima, ha respinto la domanda riconvenzionale del C. volta ad ottenere il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito in relazione all’ultimo periodo per l’occupazione abusiva dell’edicola; ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione del “quantum”. La stessa Corte con sentenza definitiva n. 8736 del 2008 ha condannato – all’esito di consulenza di ufficio contabile – il C. al pagamento a favore della S. della somma di Euro 50.288,00, comprensiva di accessori.

Il C. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La S. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il C. lamenta vizio di motivazione su fatto decisivo, assumendo che, pur dovendo la S. provare di essere vincolata ad eseguire gli ordini impartiti da esso ricorrente e a rispettare un orario di lavoro, nella sentenza impugnata si affermavano circostanze che non erano attinenti alla subordinazione, ma piuttosto ad un rapporto di partecipazione agli utili. Il motivo è infondato, in quanto il giudice di appello, con una motivazione congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici che portano ad individuare la subordinazione, sottolineando, da un lato, come elementi caratterizzanti della stessa l’inserimento nell’organizzazione relativa alla gestione dell’edicola, la continuità nell’attivita per sette anni la retribuzione fissa mensile e, dall’altro, escludendo la sussistenza di altre forme di lavoro autonomo di cui non si erano provati gli elementi costitutivi. A fronte di un tale corretto iter argomentativo il ricorrente tenta una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ancora vizio di motivazione per quanto attiene alla eccepita prescrizione, sostenendo che, una volta riconosciuta la subordinazione, il rapporto lavorativo doveva considerarsi improntato alla stabilità e alla tutela reale, stante i rapporti di parentela con i datori di lavoro.

Anche questo motivo è infondato, atteso che la stabilità e la tutela reale, che garantisce il lavoratore e come tale impedisce il decorso della prescrizione, si concretizza sulla base di una normativa legale fondata su presupposti di carattere oggettivo e normativamente ben individuati e non certo riguardanti i rapporti di amicizia o affettivi sussistenti tra le parti del rapporto lavorativo.

3. Neppure il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole della motivazione relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno, può trovare ingresso in questa sede.

Ed invero anche se la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta del C. con una succinta motivazione – e osservando soltanto che la domanda del suddetto era rimasta, anche in appello, totalmente priva di parametri e di elementi idonei a circostanziarla e completamente sfornita di prova – nel ricorso in cassazione non si rinvengono elementi capaci per la loro rilevanza di inficiare la statuizione del giudice di merito, basandosi la censura soltanto su una diversa valutazione di fatti di causa e non su specifici elementi di prova ai quali – contro il criterio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – non vi è alcun richiamo nella esposizione del motivo scrutinato.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 18,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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