Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13162 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 14/05/2021), n.13162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20871-2019 proposto da:

R.M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato

Silvano Zanchini, del foro di Rimini e domiciliato in Roma, piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero

all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi 10 n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 2399/2019 del Tribunale di Bologna, depositato

il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa FALASCHI Milena.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 01.03.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione R.M.M., che veniva respinta dal Tribunale di Bologna con Decreto 23 maggio 2019, n. 2399;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, in quanto le dichiarazioni del ricorrente sono apparse non plausibili laddove ha reso versioni differenti ed inconciliabili tra loro dinanzi alla Commissione e poi avanti al Giudice: davanti alla prima ha riferito di avere lasciato il Bangladesh per motivi economici, giungendo in Italia con visto per motivi di studio e, solo dopo avere tentato invano di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, di avere presentato la domanda di protezione internazionale; davanti al Giudice ha riferito di avere lasciato il Bangladesh per motivi politici, in un primo momento assumendo problemi con i suoi fratelli militanti nel partito BNP di opposizione a quello al potere, l’Awami League, per dichiarare poco dopo di avere avuto lui stesso un ruolo di rilievo all’interno del partito di opposizione, avendo avuto contatti stretti con esponenti del BNP, in qualità di assistente al segretario del suo Comune. Aggiungeva che l’unica circostanza documentata del suo vissuto in Bangladesh era costituito dai diplomi del suo percorso di studio anche universitario. Né nel ricorso introdotto dinanzi al Tribunale aveva mai fatto riferimento a persecuzione politica o ad episodi per cui avrebbe subito minacce o violenza fisica per essere un simpatizzante del BNP. Concludeva che il giudizio di non attendibilità del dichiarante non consentiva di ritenere concreto il pericolo, in caso di rientro nel Paese di origine, di subire persecuzioni ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, ovvero una delle forme di danno grave alla persona individuate dal medesimo D.Lgs., art. 14, lett. a) e b). Quanto alla lett. c) della medesima disposizione dalle più recenti fonti accreditate degli anni 2017 – 2018 e 2019 emergeva che in Bangladesh non ricorreva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre in pericolo la popolazione civile per il solo fatto di essere presente sul territorio.

Aggiungeva che con riferimento alla protezione umanitaria, non ricorrevano i relativi presupposti non essendo emersa alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità del ricorrente in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione dal punto di vista soggettivo od oggettivo, tenendo conto che i problemi di salute riferiti – difficoltà del visus – non erano gravi tanto da essergli stati prescritti soltanto gli occhiali, e la prescrizione prodotta di un farmaco – spasmomen somatico – non riportava i problemi per i quali lo assumerebbe, e non era assistita da documentazione sanitaria indicante la patologia da cui sarebbe affetto. Infine, nonostante la permanenza prolungata sul territorio nazionale, non parlava ancora la lingua italiana;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione – notificato in data 24.06.2019 – R.M.M., affidato a tre motivi;

– Il Ministero dell’interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

In data 15 luglio 2020 é intervenuto all’Ufficio del Protocollo atto di rinuncia da parte del ricorrente recante la data del 09.07.2020.

Atteso che:

– occorre preliminarmente rilevare che sebbene in data 15 luglio 2020, come da attestazione della cancelleria, sia pervenuto atto di rinuncia sottoscritto dall’avvocato Valentina Matti, poiché lo stesso é stato depositato solo ormai conclusa la camera di consiglio, fissata per il giorno 13 luglio 2020 la discussione in adunanza camerale, dell’atto non può tenersi conto;

– venendo al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre a vizio di motivazione, in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e la conseguente omessa attivazione dei doveri informativi officiosi. Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare le propalazioni rese dal R. in sede di audizione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme CEAS pertinenti all’uso delle COI.

Le doglianze, che appare opportuno trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa, sono nel loro complesso inammissibili.

Il giudice di merito motiva ampiamente sulla inattendibilità del racconto del dichiarante e sulla inidoneità della documentazione prodotta, relativa esclusivamente al percorso di studi del ricorrente, a comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda, a tale riguardo sottolineando che il R. ha posto esclusivamente ragioni economiche a fondamento dell’espatrio, compresa la fase di presentazione dell’atto di impugnazione del diniego della Commissione, introdotta la questione politica solo in sede di discussione avanti al Giudice.

Peraltro il ricorrente non ha minimamente chiarito, neanche in questa sede, i dubbi di coerenza delle due versioni del suo racconto adombrati dal giudice di merito. Nel formulare i motivi di ricorso il R. non ha in alcun modo confutato e contrastato le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione di non credibilità soggettiva del richiedente la protezione internazionale essendosi limitato ad una generica critica di mancato raffronto dell’attendibilità intrinseca ai riscontri esterni.

Ora, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), e tale apprezzamento di fatto é censurabile in cassazione solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, o come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., per tutte, Cass. 5 febbraio 2019 n. 3340).

La statuizione del Tribunale circa la non attendibilità del racconto del dichiarante non risulta censurata in conformità con i suindicati principi, in quanto ci si limita a dedurre che le dichiarazioni del ricorrente sono ben circostanziate e dettagliate e concretizzano una situazione del tutto plausibile.

Orbene rispetto al suindicato principio, che risponde a consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, fermo ogni altro profilo di critica, la censura del racconto sub specie del vizio motivazionale, nella sua tendenziale insindacabilità nell’ambito del giudizio di legittimità, deve in ogni caso, ove introdotta, farsi carico di segnalare, nei termini sopra indicati, quale fatto sia stato omesso, nella sua decisività, nella valutazione del giudice del merito, non potendo limitarsi a denunciarne genericamente l’omissione.

Parimenti inammissibili sono le allegazioni operate con il secondo motivo, che estendono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta dando, tra l’altro, atto dell’insussistenza di oggettivi fattori di rischio in caso di rimpatrio, rappresentando una situazione nel Bangladesh come non esposta ai gravi pericoli richiamati dalle norme invocate, in base ai dati raccolti da fonte pubblica, quale i report degli anni 2017 – 2018 e 2019 che riferiscono della insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata.

Invero, alla stregua del dato normativo il richiedente la protezione internazionale é tenuto a presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari” a motivare la domanda medesima, il cui esame é poi destinato ad essere “svolto in cooperazione con il richiedente”, e cioé in un’ottica di sinergica collaborazione, e “riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”, misurandosi con l’intero ventaglio dei requisiti rilevanti, siccome presentati dall’interessato, perché la domanda di protezione internazionale, nelle sue diverse forme, riconoscimento dello status di rifugiato o protezione sussidiaria, possa essere accolta (comma 1). Detto onere di presentazione degli “elementi” e della “documentazione” concerne, in specifico, oltre all’età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all’identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d’asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e diremmo soprattutto, “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (comma 2).

La latitudine degli oneri di allegazione e prova a carico del richiedente emerge altresì dal comma 3 della disposizione, dall’angolo visuale della valutazione della domanda di protezione internazionale, da effettuarsi su base individuale, e cioè in relazione alle circostanze come allegate dal richiedente, valutazione che deve estendersi a tutti i fatti pertinenti concernenti il Paese d’origine; alle persecuzioni o danni gravi che egli deve rendere noto di aver subito o di rischiare di subire; alla situazione individuale ed alle circostanze personali rilevanti al fine di verificare se gli atti indicati, come subiti o paventati, si configurino effettivamente come persecuzione o danno grave; alla condotta del richiedente, ove egli abbia operato al fine di creare le condizioni necessarie alla presentazione della domanda di protezione internazionale, e se ciò lo esponga a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; all’eventualità che il richiedente possa far ricorso alla protezione di un altro Paese.

Ebbene, laddove l’art. 3 citato stabilisce che il richiedente “é tenuto a presentare… tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”, si riferisce tanto agli oneri di allegazione (per il che il richiedente deve presentare, ed in tal senso allegare, gli elementi dedotti a sostegno della domanda), quanto a quelli probatori (per il che il richiedente deve presentare, ed in tal senso produrre, la documentazione necessaria).

E’ allora manifesto come le ragioni fondanti la domanda di protezione, sia sussidiaria sia umanitaria, debbano essere senz’altro anzitutto allegate dall’interessato.

Sicché , il richiedente ha il preciso onere di offrire agli organi del Paese al quale rivolge la domanda di protezione ogni elemento utile allo scrutinio di essa: e ciò egli deve fare in un’ottica di schietta collaborazione con tali organi, evidente essendo che la previsione normativa, laddove impone di procedere all’esame della domanda di protezione internazionale “in cooperazione con il richiedente”, richiede un atteggiamento collaborativo reciproco, giacché , sul piano della logica prima ancora che su quello del diritto, non é pensabile che la Commissione territoriale, come pure il giudice, possa cooperare, e cioè operare insieme, ad un richiedente che, al contrario, non offra la collaborazione dovuta.

Il principio é stato così massimato: la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr Cass. n. 19197 del 2015).

Una volta allegati, i fatti posti a sostegno della domanda di protezione internazionale vanno provati dal richiedente, sia pure entro speciali limiti, e con peculiari agevolazioni, come subito si vedrà: in linea di principio, cioè , il giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, come si desume dalla già citata previsione che sollecita il richiedente a depositare la documentazione necessaria, non si sottrae, salvo quanto si dirà, all’applicazione delle regole generali dettate in ordine al riparto dell’onere probatorio dall’art. 2697 c.c., comma 1: con la conseguenza che, se la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non é provata, la domanda é da rigettare.

E difatti é ben possibile che il richiedente, dopo aver assolto l’ineludibile onere di allegare le circostanze poste a sostegno della domanda di protezione internazionale, sia talora in condizione altresì di comprovarne il fondamento; ma é ampiamente intuitivo che egli, proprio a cagione delle persecuzioni o danni gravi subiti nel Paese di provenienza, o anche solo paventati, possa non essere in grado di offrire la prova di dette circostanze: e tale é il contesto in cui la norma in esame tempera il principio dispositivo, disciplinando, tra l’altro, il dovere c.d. di cooperazione istruttoria.

Stabilisce difatti il comma 5 del menzionato art. 3, che, qualora taluni elementi posti a sostegno della domanda di protezione internazionale non siano suffragati da prove, prove che dunque la norma ribadisce di porre di regola a carico dell’interessato, essi sono considerati veritieri ove possa ritenersi che il richiedente, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda, abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla e, così, abbia offerto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed abbia fornito una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi ovvero abbia fornito dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone, e risulti altresì, in generale credibile.

Tale disposizione, é stato detto nella nota decisione che ha enucleato il c.d. dovere di cooperazione istruttoria, “affida all’autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale” (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008 n. 27310).

Accanto al c.d. dovere di cooperazione istruttoria, peraltro, la norma contempla un ulteriore aspetto tale da comprimere il principio dispositivo, laddove consente altresì di porre a base del riconoscimento della protezione internazionale fatti che provati non sono, alla sola condizione che ricorrano le condizioni considerate dall’art. 3, comma 5, in esame.

Facendo il punto di quanto finora si é detto, é evidente, da un lato, che l’attenuazione del principio dispositivo in cui la c.d. “cooperazione istruttoria” si sostanzia non dal versante dell’allegazione, ma esclusivamente da quello della prova, dacché l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata; dall’altro lato, che il dovere di cooperazione istruttoria, collocato esclusivamente dal versante probatorio, trova per espressa previsione normativa un preciso limite tanto nella reticenza del richiedente (in ciò risolvendosi l’omissione di uno sforzo ragionevole per circostanziare i fatti) quanto nella non credibilità delle circostanze che egli pone a sostegno della domanda. Si tratta quindi di deficienze, contraddittorietà e non credibilità, parimenti riferibili al quadro delle allegazioni, di guisa che, intanto si concretizza il dovere di cooperazione istruttoria, in quanto si sia in presenza di allegazioni precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili.

In altri termini, compete al richiedente innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, per cui egli non incontra difficoltà alcuna ove la sua narrazione sia vera e reale (cfr Cass. n. 15794 del 2019). La soggezione del richiedente alla valutazione di credibilità, per lo scopo dell’innesco del c.d. dovere di cooperazione istruttoria, lungi dal comprimere o limitare l’esercizio del diritto alla protezione internazionale, ne costituisce viceversa intensa agevolazione: a fronte della regola generale dettata dal citato art. 2697 c.c., in forza del quale l’attore é onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda, la speciale disciplina dettata in materia di protezione internazionale offre al richiedente, come si é visto, non solo di cooperare con lui nella ricerca di quelle prove che egli non abbia potuto offrire, ma finanche di credergli pur in difetto di prova.

Nel provvedimento impugnato, il giudicante ha puntualmente scongiurato l’eventualità di un concreto rischio di persecuzione, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed ha verificato l’assenza di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente per quanto sopra esposto, ragioni non condivise dal ricorrente che contrappone ai report indicati nel decreto impugnato il rapporto di Amnesty International presumibilmente del 2017-2018, senza neanche indicare perché sarebbe più attendibile, tenuto conto che quest’ultimo si riferisce ad episodi risalenti negli anni, in particolare al 2016;

– con il terzo motivo il ricorrente nel lamentare la violazione e la falsa applicazione di legge, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, critica il mancato riconoscimento dei presupposti per ottenere permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ad avviso del R. il Giudice di merito non avrebbe considerato che egli risulta integrato nel contesto sociale italiano a fronte dell’assenza di una rete familiare da cui trarre ausilio e sostegno in caso di rientro.

Il Tribunale ha escluso la ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine e direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente.

A tale esito decisorio il giudice del merito é pervenuto, con congrua motivazione, sia sulla base di una ponderata valutazione di inattendibilità, in generale e nel complesso, delle dichiarazioni del ricorrente, sia tenendo conto della situazione del Paese di origine.

E’ evidente, infatti, che l’attendibilità e la rilevanza della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel Paese di origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass. 26 febbraio 2020 n. 5191). La rilevanza di quanto narrato dall’istante é stata, peraltro, esclusa, nel caso di specie, per i motivi suesposti.

Tanto premesso, la censura di violazione di legge non é fondata.

E’ assorbente considerare che nessuna rilevanza può attribuirsi, di per sé , al percorso di integrazione avviato dal richiedente in difetto dei presupposti per ravvisare la vulnerabilità dello stesso. Questa Corte ha infatti chiarito (Cass. 23 febbraio 2018 n. 4455) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non può dunque essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 28 giugno 2018 n. 17072).

Per completezza argomentativa si osserva che il Tribunale ha anche adeguatamente argomentato l’assenza di ragioni da collegarsi ad esigenze di cura a tutela del diritto di salute, non documentate patologie e compensato il visus con occhiali da vista.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa dell’Amministrazione.

Poiché il ricorso é stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed é rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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