Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13161 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1282/2016 proposto da:

D.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

avvocati Fabrizio Granata, Carmen Napoletano, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento D.M., in persona del Curatore Fallimentare

I.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Anton

Giulio Barrili 49, presso lo studio del Dott. De Vito Daniel,

rappresentato e difeso dall’avvocato Freda Valerio, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.M. ricorre per un unico articolato motivo, nei confronti del Fallimento D.M., nonchè di Miriade S.p.a. e P.L.P. S.r.l., contro la sentenza del 1 dicembre 2015 con cui la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Avellino dichiarativa del fallimento.

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale che il reclamo fosse stato proposto dopo lo spirare del termine “lungo” di cui dell’art. 327 c.p.c., comma 1, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione del comma 2 della stessa disposizione, dal momento che l’iniziale ricorso per dichiarazione di fallimento era stato regolarmente notificato al D. ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

2. – Il Fallimento D.M. resiste con controricorso, deducendo anzitutto l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di autosufficienza.

Gli altri intimati non spiegano difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico articolato motivo di ricorso è svolto sotto la rubrica: “art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte di appello errato nella lettura della relata di notifica al ricorrente ed avendo quindi erroneamente ritenuto eseguita la notifica ex art. 143 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di Avellino, laddove invece l’atto veniva depositato presso la casa comunale di (OMISSIS), da cui il ricorrente era emigrato da più di due anni prima. Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 15 e 18 e degli artt. 136 c.p.c. e segg., art. 143 c.p.c. e art. 327 c.p.c., commi 1 e 2, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in ordine alla valutazione delle notifiche degli atti prefallimentari (ricorso e decreto di convocazione) e della sentenza dichiarativa di fallimento”.

Il motivo:

-) nella sua prima parte censura il passaggio della sentenza impugnata secondo cui dagli atti del fascicolo prefallimentare risultava che “il ricorso proposto dalla Miriade S.p.A. ed il pedissequo decreto di convocazione dinanzi al GD venivano notificati al D. ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in data 27.7.2012 in Avellino a seguito di esito negativo della notifica effettuata presso la sede della ditta individuale in (OMISSIS), e previa acquisizione di un certificato di residenza recante la data 6.7.2012 da cui emergeva che il D. risiedeva in (OMISSIS) a decorrere dal 18.11.2004”; contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, secondo il ricorrente, la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, in base a quanto risultante dalla relata, era stata effettuata non in (OMISSIS), ma in (OMISSIS); ed esso D. non era residente in detto Comune di (OMISSIS) sin dal 19 gennaio 2010, come attestato dal certificato anagrafico storico allegato dal reclamante in sede di reclamo; la notificazione eseguita in (OMISSIS), quantunque egli non fosse più residente in quel Comune, era dunque inesistente, sicchè la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso perchè tardivo, ma avrebbe dovuto applicare del citato art. 327, comma 2;

-) nella sua secondo parte sostiene che la Corte d’appello avrebbe comunque fatto erronea applicazione dell’art. 143 c.p.c., giacchè l’effettuazione della notificazione ai sensi di quest’ultima norma presupporrebbe sempre e comunque che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto, sicchè, in mancanza di tali adempimenti si produce la nullità della notificazione del ricorso introduttivo per dichiarazione di fallimento, il che comporta, in sede di impugnazione, l’applicazione dell’art. 354 c.p.c. e dunque la rimessione al primo giudice.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Quanto alla prima parte del motivo, a parte il fatto che i certificati di residenza posti a fondamento del ricorso (l’uno rilasciato dal Comune di Avellino in data 12 marzo 2015, dal quale emergerebbe l’emigrazione del ricorrente da (OMISSIS) ad (OMISSIS) sin dal 19 gennaio 2010, l’altro, prodotto dal Fallimento e tenuto in considerazione dalla Corte d’appello, rilasciato dal Comune di (OMISSIS), datato 6 luglio 2012 e dal quale risulta la residenza a (OMISSIS) del D. a decorrere dal 18 novembre 2004) non risultano “localizzati” (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475), occorre constatare che la società notificante, Miriade S.p.A., dopo aver tentato senza successo la notificazione presso la sede sociale, ha effettuato le normali ricerche sull’ubicazione della residenza del D., dettate dalla diligenza ordinaria, acquisendo il certificato di residenza del notificando e procedendo poi, nel pieno rispetto dell’art. 143 c.p.c., alla notificazione sulla base dell’indirizzo risultante dall’accertamento esperito. Dal certificato in questione, poi, rilasciato dal Comune di (OMISSIS) in data 6 luglio 2012, è risultato che l’odierno ricorrente “è residente in questo Comune sin dal 18-11-2004 con provenienza da (OMISSIS) con abitazione in via Cigliano n. 31 a decorrere dal 18-112004”. Laddove, dunque, la Corte d’appello ha affermato che il ricorso per dichiarazione di fallimento era stato notificato “ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in data 27/7/2012 in (OMISSIS) a seguito di esito negativo della notifica effettuata presso la sede della ditta individuale in (OMISSIS), e previa acquisizione di un certificato di residenza recante la data del 6/7/12 da cui emergeva che il D. risiedeva in (OMISSIS) a decorrere dal 18/11/04”, è incorso sì in una svista, ma non in una svista tale da viziare la decisione, bensì in un banale refuso insignificante per i fini della pronuncia adottata: e cioè, poichè la sentenza impugnata fa riferimento inequivoco al certificato di residenza storico menzionato poc’anzi, è del tutto chiaro che laddove la Corte d’appello ha scritto “(OMISSIS)”, deve invece aversi per scritto “(OMISSIS)”. E proprio a (OMISSIS), come riferisce lo stesso ricorrente, la notificazione ha avuto luogo.

Sicchè la censura, per tale aspetto, non attinge la reale motivazione adottata dalla Corte d’appello, ed è per questo inammissibile.

2.2. – Con riguardo alla seconda parte del motivo, concernente la ritualità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il motivo è carente sotto il profilo dell’interesse, ed è dunque parimenti inammissibile.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha scrutinato la questione della nullità ovvero dell’inesistenza della notificazione del ricorso prefallimentare in vista dell’applicazione del principio secondo cui: “In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sebbene la L. Fall., art. 18, comma 4, richiami espressamente il solo art. 327 c.p.c., comma 1, va ritenuta l’applicabilità anche del comma 2 della menzionata disposizione per ragioni riconnesse al rispetto del principio del contraddittorio, riferibile anche al procedimento prefallimentare. Ne consegue che, qualora il reclamo sia stato tardivamente proposto a causa di un vizio della notificazione del ricorso L. Fall., ex art. 15, occorre distinguere l’ipotesi di inesistenza di quest’ultima – assistita da una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza del procedimento, con onere per la controparte di fornire la prova contraria – da quella della sua nullità, rispetto alla quale spetta al reclamante l’onere di dimostrare di non averne avuto conoscenza” (Cass. 23 giugno 2014, n. 14232; Cass. 26 agosto 2004, n. 17014).

Dunque la natura di inesistenza ovvero di nullità dell’asserito vizio della notifica del ricorso prefallimentare possedeva, nell’inquadramento offerto dalla Corte d’appello, un rilievo decisivo, giacchè nell’un caso il riscontro del vizio avrebbe automaticamente condotto alla caducazione della sentenza dichiarativa di fallimento, nell’altro caso avrebbe prodotto tale effetto solo a condizione della dimostrazione che il debitore fallendo non avesse avuto conoscenza del procedimento prefallimentare.

Orbene, è cosa nota che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ridefinito la linea di demarcazione tra nullità ed inesistenza della notificazione, riducendo lo spazio dell’inesistenza della notificazione in favore della nullità, così da scongiurare l’eventualità che, per effetto del rilievo dell’inesistenza, il giudizio abbia a concludersi con una pronuncia in rito. In tal senso va ricordatala pronuncia, specificamente riferita alla notificazione del ricorso per cassazione, ma in effetti estensibile alle notificazioni in generale, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).

In un caso come l’attuale, dunque, in cui l’ufficiale giudiziario ha portato a compimento il procedimento di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., per di più in un luogo non privo di collegamento con il destinatario della notificazione, trattandosi, secondo la prospettazione del ricorrente, del luogo in cui egli sarebbe stato in precedenza residente, non può discorrersi di inesistenza della notificazione, ma soltanto di nullità.

Di guisa che, ove pure la notificazione fosse stata effettuata presso un luogo diverso da quello di residenza del D., non si verserebbe nell’ipotesi di inesistenza, ma di nullità, nullità che egli non ha interesse ad invocare, non avendo dedotto prova alcuna diretta a dimostrare di non aver avuto conoscenza del procedimento prefallimentare.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA