Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13161 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20060/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

RANDAZZO FILIPPO DI DI GESU’ LORENZO SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI Livia, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRANDA GIANCARLA,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BRANDA, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che:

La Società Filippo Randazzo di Lorenzo Di Gesù s.a.s., esercente attività di trasporto pubblico, ha chiesto il rimborso di Euro 11 mila versati a titolo di IRAP per l’anno 1999, assumendo la non commutabilità di tale somma nella base imponibile IRAP, trattandosi di contributi volti a ripianare il disavanzo di gestione à sensi del D.L. n. 833 del 1986, art. 3 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11;

la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso e tale sentenza è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza 10 maggio 2005 sul presupposto che l’esenzione dei contributi regionali dall’IRPEG doveva ritenersi estesa anche all’IRAP, non potendo ritenersi la retroattività della L. n. 289 del 2002, art. 5, che include i contributi in oggetto nella base imponibile, trattandosi di norma “falsamente interpretativa”, non potendo avere le leggi fiscali effetto retroattivo à sensi della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1;

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di due motivi, col primo dei quali sostiene la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11 e 11 bis; del D.L. n. 833 del 1996, art. 3, perchè i soli contributi esclusi dalla base imponibile IRAP sono quelli correlati espressamente dalla legge istitutiva di tale imposta a componenti negativi non ammessi in deduzione, senza alcun collegamento con la assoggettabilità o meno a fini IRPEG dei relativi importi, fondandosi l’IRAP sul valore aggiunto di attività autonomamente organizzate, reso imponibile ancor prima di essere distribuito a titolo di remunerazione dei vari fattori di produzione;

col secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 3, per aver ritenuto innovativa una norma di stretta interpretazione, quale la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, che non viola pertanto la irretroattività delle norme fiscali sancita dallo Statuto del contribuente;

La Società Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. resiste con controricorso;

il ricorso va accolto sulla base di quanto in ultimo affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 21749/2009), a conferma del precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 4838/2007), secondo cui il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati (come nella specie) in epoca anteriore al 31 dicembre 2002;

l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e consente la decisione della causa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Il succedersi delle modifiche normative sul tema comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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