Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13161 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12309/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARGHERITA ZEZZA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell’amministratore pro tempore

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI, 10,

presso lo studio dell’avvocato LUCA SEMPRONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE SONNINI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2015 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

limitatamente al 1^ motivo, assorbito il 5^ e 6^ e rigetto del 2^ e

3^;

udito l’Avvocato MARGHERITA ZEZZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2012 il comprensorio edilizio residenziale Il Frutteto introduceva un procedimento ex art. 612 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Vasto per la determinazione delle modalità di esecuzione di un obbligo di fare, relativo alla sentenza definitiva n. 35 del 2002 emessa dallo stesso tribunale, con la quale era stata dichiarata illegittima l’apertura da parte di P.A. di un passo carrabile sulla (OMISSIS), con condanna dello stesso al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dell’esecuzione incaricava l’ufficiale giudiziario di dare esecuzione all’obbligo di fare secondo le modalità individuate dal c.t.u.; avverso tale ordinanza proponeva opposizione il P., affermando che l’ordine del giudice fosse ineseguibile, perchè avrebbe chiuso ogni passaggio, pedonale e carrabile, dalla palazzina da lui costruita a (OMISSIS). Interveniva volontariamente in giudizio il Condominio (OMISSIS), quale ente di gestione della palazzina costruita dal P..

Il tribunale, qualificando l’opposizione proposta come agli atti esecutivi, la riteneva inammissibile in quanto tardiva, affermando che l’opposizione fosse stata proposta il ventunesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza del g.e., ovvero il 9.7.2012, e che l’atto di citazione che introduceva la fase a cognizione piena fosse stato notificato il sessantunesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza che chiudeva la fase sommaria. Nonostante la pronuncia di inammissibilità, il tribunale esaminava poi il merito della opposizione, rigettandola e dichiarando inammissibile la domanda, proposta in quella sede, volta alla costituzione di una servitù coattiva.

P.A. propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi nei confronti del condominio (OMISSIS), nonchè del condominio (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 1/2015, pronunciata il 7 gennaio 2015, ex art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Vasto.

Il Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso, nel quale dà atto della tempestività della opposizione proposta dal ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il sig. P. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Evidenzia che ha sbagliato il tribunale nel ritenere tardivamente proposta l’opposizione ed anche nel ritenere tardivamente introdotto da parte sua il giudizio di merito.

Il motivo è fondato.

Effettivamente, le affermazioni del ricorrente sul punto sono corrette – ne dà atto del resto la stessa parte controricorrente – e di conseguenza l’opposizione proposta deve ritenersi tempestiva, contrariamente a quanto affermato dal tribunale.

Il ricorso introduttivo della opposizione ex art. 617 c.p.c., è stato proposto tempestivamente, perchè il ricorrente ha notificato il ventunesimo giorno, lunedì, in quanto il termine scadeva di domenica ed era prorogato al successivo giorno non festivo, ovvero al 9.7.2012.

Inoltre, se è vero che ha provveduto a notificare l’atto introduttivo del giudizio di merito il 61^ giorno, ovvero l’11 febbraio 2013, lo ha fatto perchè anche il 10 febbraio 2013, ultimo giorno per la notifica, cadeva di domenica, e quindi il termine, ex art. 155 c.p.c., comma 4, veniva prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Quindi, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito l’opposizione proposta era tempestiva.

Il giudice di merito peraltro, dopo aver dichiarato tardiva, e quindi inammissibile, l’opposizione proposta, ha proseguito esaminando anche il merito della controversia. Deve farsi a questo proposito applicazione del principio di diritto fissato da questa Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 3840 del 2007, secondo il quale “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Vasto in diversa composizione, dinanzi al quale dovrà svolgersi in primo grado il giudizio di opposizione agli atti esecutivi tempestivamente introdotto dal P., e che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

I successivi motivi di ricorso per cassazione, formulati dal ricorrente, che concernono la pronuncia impugnata laddove il tribunale si è pronunciato nel merito pur essendosi spogliato della potestas decidendi, sono inammissibili per difetto di interesse e non rileva neppure che essi siano riprodotti in questa sede, rimanendo assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vasto in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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