Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13161 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, (ud. 04/11/2015, dep. 24/06/2016), n.13161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7598-2013 proposto da:

B.A., (C.F. (OMISSIS)) nella qualità di Direttore

Responsabile del quotidiano on line (OMISSIS) e nella qualità di

legale rappresentante della Donlisander Comunication (editore del

medesimo quotidiano), elettivamente domiciliato in Roma, Via Seneca

10, presso l’avvocato Roberto Danese, rappresentato e difeso

dall’avvocato Massimo Franceschelli, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Tomacelli 103 presso

l’avvocato Francesca Montone, rappresentato e difeso dagli avvocati

Mirco D’Alicantro, Paolo Sardini, giusta procura a margine del

controricorso;

P.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, via Tomacelli 103, presso l’avvocato Francesca Montone,

rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Sardini, Mirco

D’Alicandro giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3/2013 del Tribunale di Chieti – sede

distaccata di Ortona, depositata il 16/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2015 dal Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Franceschelli Massimo che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16.01.2013 il Tribunale di Chieti sezione di Ortona pronunciando sulle domande proposte nel 2010 da P.V. e dal (OMISSIS) di C.A. nei confronti sia di B.A. quale direttore responsabile del giornale on-line (OMISSIS) e sia della Donlisander Comunication. Editore della testata a) dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda introduttiva di rimozione dei dati personali contenuti nell’articolo giornalistico on-line oggetto del ricorso; b) condannava il B. nelle predette qualità al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti P. e (OMISSIS) liquidandolo in Euro 5.000.00 per ciascuno di loro, oltre interessi legali dalle date di proposizione delle domande al saldo; c) condannava il B. sempre nelle medesime qualità alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti.

Con distinti ricorsi D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152 (iscritto al n. 810/10 R.G.A.C.) ed ex art. 702 bis c.p.c. (iscritto al n. 811/10 R.G.A.C.) depositati in data 26/10/2010. P.V. gestore del (OMISSIS) e il (OMISSIS) in proprio avevano convenuto in giudizio (anche) la testata giornalistica on line “(OMISSIS)” chiedendo la rimozione delle pagine web contenenti un articolo su una vicenda giudiziaria di natura penale che li aveva coinvolti per un fatto avvenuto nel 2008 e che non si era ancora conclusa. Lamentando il pregiudizio alla reputazione personale del P. e professionale del (OMISSIS) con conseguenze danno all’immagine del locale derivante dal permanere dell’articolo nelle pagine web. I ricorrenti addicevano il c.d. diritto all’oblio consistente nell’interesse a non vedere esposta a tempo indeterminato la propria reputazione anche quando per il trascorrere del tempo fosse venuto meno l’interesse pubblico alla notizia di cronaca: non contestate erano la permanenza e consultabilità nelle pagine web.

All’epoca della notifica del ricorso introduttivo, dell’articolo giornalistico nonostante l’invito alla sua rimozione dalla rete inoltrato ad entrambi i convenuti con missiva del 6.09.2010. con dichiarazione resa al verbale d’udienza del 23.05.2011) il difensore della convenuta “(OMISSIS)” di B.A. aveva reso nota l’avvenuta cancellazione dell’indicizzazione dell’articolo da parte della testata giornalistica, sia pure a mero scopo transattivi. La circostanza non era stata contestata dai ricorrenti nelle note conclusive depositate il 15.03.2012 con contestuale richiesta di cassazione della materia del contendere sulla relativa domanda: l’avvenuta rimozione delle pagine web. Contenenti l’articolo giornalistico oggetto di causa comportava la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione dell’articolo stesso, la cui fondatezza doveva tuttavia essere valutata ai fini della regolamentazione delle spese processuali in applicazione del principio della cd. Soccombenza virtuale, ed anche per le determinazioni sulla consequenziale domanda introduttiva di risarcimento danni.

La domanda proposta dal P. e dal (OMISSIS) era fondata. Richiamati i presupposti legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca nell’ambito dell’attività giornalistica (verità storica continenza formale della notizia interesse pubblico alla divulgazione) in presenza dei quali il diritto di cronaca prevaleva sui diritti costituzionalmente garantiti alla riservatezza all’onore sulla reputazione ed all’immagine nel caso di specie doveva esaminarsi la rilevanza delle norme contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) la cui finalità era quella di garantire che il trattamento dei dati personali si svolgesse nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato con particolare riferimento al diritto alla riservatezza. Tali norme si applicavano ai sensi dell’art. 136 dello stesso decreto, anche al trattamento dei dati personali per scopi giornalistici in particolare in relazione al presente giudizio doveva farsi riferimento all’art. 11, per il quale il trattamento dei dati personali poteva avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti e trattati all’art. 25 che vietava la comunicazione e la diffusione dei dati quando fosse decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11: all’art. 7 che attribuiva all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non era necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati all’art. 15, per il quale chiunque cagionava danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali era tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. con previsione al comma 2 di risarcimento del danno non patrimoniale anche in caso di violazione dell’art. 11. Nella fattispecie l’articolo era stato pubblicato il (OMISSIS) ed era rimasto in rete fino all’instaurazione del presente giudizio (successivamente almeno fino al 23.05.2011), nonostante l’invito alla cancellazione da parte dei ricorrenti a mezzo missiva del 6.09.2010.

La facile accessibilità e consultabilità dell’articolo giornalistico, molto più dei quotidiani cartacei tenuto conto dell’ampia diffusione locale del giornale on line, consentiva di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale fosse trascorso sufficiente tempo perchè le notizie divulgate con lo stesso potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica e che quindi almeno dalla data di ricezione della diffida il trattamento di quei dati non potesse più avvenire ai sensi degli artt. 11 e 15 citati. Il persistere del trattamento dei dati personali aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione e ciò in relazione alla pecularità dell’operazione di trattamento caratterizzata da sistematicità e capillarità della divulgazione dei dati (consultabili semplicemente digitando il nominativo del ricorrente e la denominazione del ristorante sul motore di ricerca Google) e alla natura degli stessi dati trattati particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale.

Ricorrevano pertanto i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 96 del 2003, art. 7 che attribuiva all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non era necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati come nel caso di specie.

Meritava altresì accoglimento la domanda attorea di risarcimento danni fondata sull’art. 15 della legge citata, in relazione all’art. 11 atteso che il trattamento dei dati personali si era protratto per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi esercizio del diritto di cronaca giornalistica per i quali i dati erano stati raccolti e trattati.

Trattandosi di danno non patrimoniale ed inerente a valori della persona di rango costituzionale la liquidazione doveva avvenire necessariamente in via equitativa a tal fine si riteneva di quantificare la somma dovuta a ciascun ricorrente dalla convenuta “(OMISSIS)” di B.A. in Euro 5.000.00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.

Avverso questa sentenza il B. e la Donlisander Comunication hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria e notificato il 7-14.03.2013 al P. ed al (OMISSIS) del C. che il 17/19.04.2013 hanno resistito con distinti controricorsi di analogo tenore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunziano:

1 Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152, comma 7 e art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nullità della sentenza impugnata in ragione dell’omessa notifica del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

Il motivo non ha pregio le due riunite cause di cui di discute non involgevano pronunce del garante che perciò non rivestiva in esse la qualità di parte e tanto meno quella di litisconsorte necessario in tesi pretermesso però data la tipologia delle esperite azioni.

Quell’autorità avrebbe dovuto ricevere in base al rubricato D.Lgs n. 196 del 2003, art. 152, comma 7 (nel testo originale applicabile ratione temporis poi abrogato dal D.Lgs n. 150 del 2011, art. 34) la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione prescritta in funzione conoscitiva di “denuntiatio lits” a tutela dell’interesse pubblico non sanzionata da nullità della sentenza conclusiva per il caso di relativa carenza evenienza questa nella specie peraltro non avveratasi avendo il P. esaustivamente documentato la rituale esecuzione dell’incombente (in tema cfr Cass. SU n. 8077 del 2012).

2 “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 136, 137 e 139 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

I ricorrenti si dolgono sia dell’addebito di violazione delle rubricate norme in tema di trattamento dei dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità in tesi non inclusive del limite temporale di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 sia del mancato apprezzamento delle regole poste dal codice di deontologia professionale e sia dell’omissione di motivazione su un punto decisivo del giudizio.

3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 99, comma 1 e 2 (compatibilità tra scopi e durata del trattamento) e art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche) nonchè degli artt. 1, 5, 6, 12, 13 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica del 29 luglio 1998 in Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998 n. 179 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I ricorrenti censurano la pronuncia del Tribunale dolendosi essenzialmente che siano stati valorizzati del D.Lgs. n. 196 del 2003 l’art. 136 e gli artt. 7, 11, 15 e 25 e non invece gli artt. 99, 137 e 139 inerenti al trattamento dei dati personali per scopi storici e finalità giornalistiche, nonchè le regole introdotte dal menzionato codice deontologico ivi inclusi gli artt. 1, 2, 5, 6 e 12. Assumono di avere legittimamente esercitato il diritto-dovere di cronaca e d’informazione rispetto a un fatto di rilievo penale accaduto nel marzo 2008 e non ancora definito in sede giudiziaria (al riguardo sottolineano pure che l’udienza dibattimentale si sarebbe tenuta il 24.05.2013 o il 9.05.2013 o il 9.05.2016) nonchè di essersi limitati a conservare il contestato articolo all’interno dell’archivio informatizzato sicchè illegittimamente ne sarebbe stata ritenuta tardiva la deindicizzazione dal motore di ricerca e conseguentemente tesi i loro diritti alla riservatezza ed alla reputazione a fronte pure dell’attualità della notizia della persistenza dell’interesse pubblico all’informazione dell’inapplicabilità dell’art. 7 del D.Lgs del 2003 e dell’erroneo richiamo al diritto all’oblio.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso suscettibili di esame congiunto non meritano favorevole apprezzamento.

Nella specie, per come già evidenziato l’illecito trattamento di dati personali è stato dal Tribunale specificamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione on line dell’articolo di cronaca sul fatto accaduto nel 2008 nè nella conservazione e archiviazione informatica di esso (di cui anche all’art. 2 del Codice di deontologia), ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato il (OMISSIS) e della sua diffusione sul Web quanto meno a far tempo dal ricevimento della diffida in data 6.09.2010 per la rimozione di questa pubblicazione dalla rete (spontaneamente attuata solo nel corso del giudizio come da non contestata notizia fornita il 23.05.2011 dal B.) In particolare il Tribunale ha rilevato anche che:

a) era incontestato che digitando (tramite il motore esterno di ricerca Google) il nominativo del P. o del “(OMISSIS)” si accedeva alla prima pagina del sito web che includeva affiancato e associato alla reclamizzata attività di ristorazione anche il link sull’articolo di cronaca redatto nel 2008 sulla vicenda di rilevanza penale ed agevolmente visualizzabile:

b)la facile accessibilità e consultabilità dell’articolo giornalistico superiore a quelle dei quotidiani cartacei tenuto conto dell’ampia diffusione locale del giornale on line. Consentiva di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale fosse trascorso sufficiente tempo perchè le notizie divulgate potessero avere soddisfatto gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica;

c)il persistere del trattamento dei dati personali aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione e ciò in relazione alla pecularietà dell’operazione di trattamento caratterizzata da sistematica e capillarità della divulgazione dei dati trattati ed alla natura degli stessi particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale.

Le dedotte censure da esaminare tenendo anche presenti questo quadro di riferimento e le limitate finalità attribuite alla decisione una volta spontaneamente espunta la pubblicazione dalla rete, si sostanziano in parte in inammissibili rilievi critici generici o eccedenti il decisum, quanto anche a richiami di noti precedenti giurisprudenziali sul tema generale dei connotati della cronaca giornalistica in altra parte invece si appuntano del pari irritualmente sulla motivazione della sentenza del 16.01.2013 la quale concretandosi in puntuali e comprensibili dunque non apparenti argomentazioni si sottrae al sindacato di legittimità ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134applicabile ratione temporis. Come ormai noto tale normativa circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l’ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza restringendo l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico oppure formalmente esista come parte del documento ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 nn 8053 e 8054Cass. Sez. 6, 8 ottobre 2014 n. 21257) ipotesi nella specie non ravvisabili.

Per il resto le doglianze in esame appaiono infondate rivelandosi la pronuncia di merito aderente alla normativa sul trattamento dei dati in ambito giornalistico integrata e modificata (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 6, art. 12, commi 1, 3 e 4, artt. 136 e 139 e provvedimento del Garante del 29 luglio 1998) dalle disposizioni del codice di deontologia professionale per la quale anche in questo specifico settore trovano applicazione le regole generali (D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 6 e 137) di cui pure al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, art. 11, comma 1, lett. c (in correlazione con l’art. 2, comma 4 del codice deontologico) art. 15 e art. 25, comma 1, lett. a).

D’altra parte se da un canto la persistente pubblicazione e diffusione sul sito web della notizia di cronaca in questione risalente al 2008 appare per l’oggettiva e prevalente componente divulgativa esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d’archiviazione o memorizzazione on line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali in tema cfr anche cass. n. 8889 del 2001) dall’altro ai valorizzati fini risarcitori e di regolamentazione delle spese processuali si rivela plausibile in assenza di richiamati sopravvenuti aggiornamenti della pubblica vicenda apparentemente priva di peculiari profili altrimenti atti a denotarne interesse anche sociale per la collettività sia pure locale (cfr. cass. n. 3679 del 1998) la valutazione bilanciata del diritto all’informazione ed alla cronaca giornalistica con i diritti fondamentali della persona quale quello alla riservatezza espressa dal Tribunale per la quale nel contesto dopo la diffida del 2010 alla deindicizzazione dato il tempo trascorso dall’evento doveva reputarsi recessiva l’esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva (cfr Cass. n.5525 del 2012n. 1611 del 2013.

In tema cfr anche la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 in causa C-131/12 e le linee guida sia dell’Article 29 Data Protection Working Party sul diritto all’oblio.

Pubblicate il 26 novembre 2014 e sia in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line fornite il 19 marzo 2015 dal Garante per la protezione di dati personali).

4 Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 15, 36, 137 e 139 e del codice di deontologia nonchè dell’art. 2050 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Ribadita la liceità del trattamento dei dati personali attuato per finalità giornalistiche e conservative in archivi informatizzati si assume in ogni caso l’insussistenza del danno non ravvisabile e l’inapplicabilità dell’art. 2050 c.c..

Il motivo non ha pregio.

L’illecito protrarsi del trattamento di dati personali giustificava l’accoglimento della pretesa risarcitoria espressamente assoggettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 alla disciplina di cui all’art. 2050 c.c. peraltro alla condizione che dagli interessati fosse stata allegata e dimostrata sia pure in via presuntiva come è avvenuto l’esistenza di pregiudizi di natura non patrimoniale sofferti in sua conseguenza (cfr. cass. nn. 15240 e 18812 del 2014) la cui liquidazione andava necessariamente operata con criteri equitativi il ricorso ai quali è insito nella natura non economica del sofferto danno e nella funzione compensativa dell’attribuito risarcimento pecuniario (cfr. cass. n. 25739 del 2014n. 25739 del 2007).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

I profili di rilevante novità presenti nelle controverse questioni giustificano la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5 in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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