Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13161 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 14/05/2021), n.13161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20795/2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano

Orrù e domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 1, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo PEC del

difensore iscritto nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 2502/2019 del Tribunale di Bologna, depositato

il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 17.03.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna – Sezione Forlì Cesena rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione S.M., che veniva respinta dal Tribunale di Bologna con decreto n. 2502 del 31.05.2019;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, in quanto le dichiarazioni del ricorrente sono apparse non plausibili laddove ha riferito, senza neanche circostanziarla, di una vicenda privata riguardante gli zii, fratelli del padre, che dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta nell'(OMISSIS), avevano chiesto agli eredi (la moglie ed i figli, tra cui lui) la consegna di documenti per appropriarsi di diverse case possedute dal padre, il quale svolgeva l’attività di agente immobiliare, e per le quali, dunque, aveva ricevuto semplicemente dei mandati a vendere o documenti attestanti la proprietà di beni in capo a terzi; il richiedente non spiegava le ragioni per le quali gli zii avrebbero voluto tali documenti relativi ad immobili non oggetto del compendio ereditario. Inoltre non spiegava le ragioni per cui l’incendio appiccato dagli zii alla loro casa, in cui sarebbero rimaste uccise la madre e la sorella, fosse soltanto intimidatorio, posto che vi era il rischio che bruciasse interamente l’immobile ricompre:so nel compendio ereditario, e che venissero distrutti gli eventuali documenti in esso custoditi. Infine osservava che a fronte di un pericolo proveniente da un agente persecutore privato non aveva neanche allegato la circostanza di essersi rivolto all’autorità del proprio Stato per ottenere protezione e che tale autorità non avesse voluto o potuto tutelarlo adeguatamente, limitandosi a riferire che in Sierra Leone avrebbe comunque rischiato di essere incolpato perchè la polizia avrebbe potuto credere alla versione degli zii. Aggiungeva che la specifica situazione del Paese di provenienza, alla luce delle più accreditate COI, evidenziava che in Sierra Leone negli ultimi anni vi era stato un incremento della capacità delle istituzioni nella amministrazione della giustizia anche penale; nè il ricorrente riferiva di trovarsi in una situazione di particolare pericolosità in caso di rimpatrio. Del pari non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria non prospettando la difesa una situazione di vulnerabilità. La circostanza che poi avesse svolto attività lavorativa in Italia nel 2017 non costituiva prova di per sè del radicamento sul territorio italiano;

– propone ricorso per la cassazi ne avverso tale decisione – notificato in data 27.06.2019 – S.M. affidato ad un unico motivo;

– il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Atteso che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, per avere il Tribunale ritenuto insussistenti le condizioni per l’ottenimento della protezione sussidiaria ovvero umanitaria senza alcuna valutazione della condizione di vulnerabilità esistendo in Sierra Leone una situazione sociale precaria, diretta conseguenza di una guerra civile che ad inizio degli anni 2000 aveva costretto per diversi anni alla fuga circa due milioni di persone in Guinea e Liberia. Inoltre non risultava esaminata la situazione per cui il ricorrente era pienamente integrato in Italia dal punto di vista sociale e lavorativo avendo svolto corsi di formazione e regolare attività, oltre a non avere più legami familiari nel proprio Pese di origine.

L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass. 22 febbraio 2019 n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019 n. 13079).

In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. 23 gennaio 2020 n. 1511).

Nella specie il Tribunale – dopo avere premesso che il riconoscimento della protezione umanitaria è connesso alla ricorrenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano – ha escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni del richiedente.

Nel contestare la valutazione compiuta, sul punto, dal Tribunale, il motivo di ricorso, per un verso, espone la “situazione socioeconomica e politica del Paese del ricorrente, Sierra Leone, in modo da chiarire le preoccupazioni per la propria vita manifestate in più occasioni in caso di ritorno in Patria, sostenendo che il Paese vive in uno stato di continua precaria situazione sociale, diretta conseguenza di una guerra civile che ha avuto inizio negli anni 2000, oltre che di tragedie naturali come la colata di fango del (OMISSIS) che ha colpito la città del ricorrente, (OMISSIS), e, per l’altro verso, afferma che dai fatti di causa emerge che il ricorrente è pienamente integrato in Italia dal punto di vista sociale lavorativo avendo svolto regolare attività.

Osserva il Collegio che, in primo luogo, esso censura un apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se un individuo si trovi in condizioni di vulnerabilità (Cass. 6 aprile 2020 n. 7729).

In secondo luogo il motivo non indica, nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall’art. 366 c.p.c., n. 6, quali sarebbero le fonti di prova sul percorso di integrazione sociale sul suolo italiano compiuto da S. che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa decisione.

In terzo luogo la censura non attinge la ratio cui il Giudice di Bologna affida la statuizione di rigetto collegata, tra l’altro, al rilievo che il richiedente non specifica situazioni di peculiare vulnerabilità, nè è credibile la vicenda narrata quanto all’aggressione degli zii (rilevante sotto il profilo della protezione sussidiaria e qui non censurata), “la circostanza che abbia frequentato numerosi corsi e svolto in Italia attività lavorativa a tempo determinato con contratto rinnovato per l’anno in corso (con vivi apprezzamenti da parte del datore di lavoro” di per sè non evidenzierebbe un radicamento sul territorio, ostativo al suo rientro in patria.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa dell’Amministrazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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