Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13160 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14495/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ATAC SPA, METRO METROPOLITANA ROMA SPA;

– intimati –

sul ricorso 17184/2006 proposto da:

AGEN. MOBILITA’ COMUNE DI ROMA SPA (già Ag. Trasporti Autoferrov.

del Comune di Roma), in breve ATAC S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARDELLA

GIANMARCO, con procura speciale notarile del Not. Dr. MARCO PAPI in

ROMA, rep. n. 107.453 del 30/05/2006;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

sul ricorso 17855/2006 proposto da:

METRO METROPOLITANA ROMA SPA in persona del legale rappresentante

prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI

9, presso lo studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO,

giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 292/2005 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito per il resistente l’Avvocato PERRONE, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dei ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’A.T.A.C, s.p.a. e la Trambus s.p.a. succedute, per scissione e trasformazione all’Azienda ATAC del Comune di Roma, la prima per la gestione delle attività commerciali non direttamente connesse all’esercizio delle linee di autotrasporto, la seconda per la gestione dei servizi autotramviari hanno presentato nel 2002 distinte istanze di rimborso (la Trambus s.p.a.a mero titolo cautelativo, l’Agenzia delle Entrate e alla Regione Lazio) per il rimborso di maggiore IRAP versata nel 1999 e nel 2000. Analoga istanza è stata presentata dalla METRO s.p.a., succeduta a C.O.TRAL s.p.a. e Linee Laziali s.p.a. per il trasporto pubblico metropolitano locale. Le istanze, in cui si sosteneva che i contributi pubblici percepiti per il ripiano dei disavanzi tipici delle Aziende di trasporto non potevano concorrere a formare la base imponibile IRAP, e pertanto la quota parte d’imposta calcolata sui contributi percepiti era illegittima. Avverso il silenzio rifiuto delle Amministrazioni adite, Tutte le menzionate società hanno proposto ricorso ribadendo la stessa tesi, e precisando che le erogazioni erano rivolte a coprire le perdite di esercizio derivanti soprattutto dalle spese per il personale dipendente, da considerarsi componenti indeducibili passivi à fini IRAP, fondando le loro domande sul D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11 e 11 bis, nonchè sul D.L. n. 833 del 1986, art. 3, e sulla violazione del principio di capacità contributiva, non potendosi considerare ricavi i predetti contributi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto i ricorsi della Metro s.p.a. e dell’A.T.A.C s.p.a. con sentenza 481/2004, dichiarando inammissibile il ricorso della Trambus s.p.a. e carente di legittimazione la Regione Lazio in forza della sentenza n. 296/2003 della Corte Costituzionale e della legge regionale del Lazio n. 34/2001. Nel merito ha evidenziato il nesso certo e diretto tra l’erogazione del contributo e la voce di costo indeducibile dalla base imponibile IRAP, affermando che l’Amministrazione non aveva provato che i contributi in questione non erano stati erogati al fine di ripianare i costi del trasporto pubblico, non inclusi nei ricavi. Ha ritenuto infine la natura innovativa della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, che ha esteso la base imponibile a contributi prima esclusi da tale tributo. Hanno appellato l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Roma (OMISSIS) e Ufficio di Roma (OMISSIS) (diversamente competenti secondo le distinte sedi legali delle società appellate).Hanno spiegato appello incidentale la società METRO che ha richiesto gli interessi anatocistici e il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria e la società A.T.A.C. che ha eccepito il difetto di notifica dell’atto di appello e la mancata formulazione dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1997, ex art. 53, e svolto richieste analoghe a quelle della METRO s.p.a. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha, con sentenza 10 febbraio 2006, rigettato gli appelli principali in relazione al difetto di prova da parte dell’Agenzia dei costi ritenuti non deducibili, ed accolto quelli incidentali in punto di interessi anatocistici, rigettandoli in relazione alla richiesta svalutazione monetaria.

L’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorsi l’A.T.A.C, s.p.a. e la METRO Metropolitana di Roma s.p.a., le quali propongono anche ricorsi incidentali, la prima ricorso incidentale non condizionate fondato su due motivi e ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, la seconda ricorso incidentale non condizionato affidato a tre motivi, e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti à sensi dell’art. 335 c.p.c..

Col primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 2697 c.c., per avere la Commissione Regionale addossato l’onere della prova circa l’indebita corresponsione di somme di cui si chiedeva il rimborso all’Amministrazione Finanziaria, invece che alle società che si dichiaravano creditrici tenute a dimostrare la mancanza di causa del pagamento, e nella specie la natura dei contributi che si assumono non imponibili in quanto “componenti negativi non ammessi in deduzione”, D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 11.

Col secondo motivo dello stesso ricorso l’Amministrazione lamenta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3; L. n. 151 del 1981, art. 6, comma 1, e L.R. Lazio n. 30 del 1988, art. 30, commi 1 e 2, in quanto, come l’Amministrazione ha costantemente sostenuto, per la non imponibilità IRAP di un contributo, occorre la correlazione tra la somma erogata e il componente negativo non deducibile, che deve sempre risultare dalla legge istitutiva del contributo. La legge Regionale del Lazio, che disciplina l’erogazione dei contributi in oggetto non dispone alcuna specifica destinazione di tali contributi (in particolare in relazione al ripianamento dei costi del personale), limitansi (art. 9 ad indicare come obiettivo della legge “l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto” e come finalità (art. 30) il “far fronte agli oneri” del servizio.

E’ stato quindi male interpretato dalla sentenza impugnata il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, in punto di correlazione fra contributo e costo indeducibile.

Col terzo motivo del ricorso in esame si deduce ulteriore violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11; omessa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la Commissione Regionale attribuito il carattere di prova certa alla dichiarazione dell’assessore alla Mobilità del Comune di Roma secondo cui la destinazione dei contributi erogati nel 1999 à sensi della L.R. n. 30 del 1998 riguardava “la copertura degli oneri per prestazioni del lavoro dipendente”, senza che tale dichiarazione contenga l’avverbio “esclusivamente” e soprattutto senza un supporto documentale e senza riscontro nei dati di bilancio. Prima di attribuire valenza a siffatta dichiarazione la Commissione avrebbe dovuto avvalersi dei poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, acquisendo la documentazione in possesso delle contribuenti, per stabilire l’effettiva destinazione delle erogazioni in esame.

Col quarto motivo del ricorso principale si denuncia infine violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, – del D.L. n. 833 del 1986, conv. in L. n. 18 del 1987; del D.L. n. 209 del 2002, art. 3 comma 2 quinquies, conv. nella L. n. 265/23002, e L. n. 289 del 2002, art. 5, in ordine alla mancata pronuncia delle Commissione Regionale sull’altro profilo posto a fondamento della richiesta di rimborso, riguardante la non compatibilita con la base imponibile IRAP dei contributi in questione, in quanto esenti da IRPEG. La legge istitutiva dell’IRAP all’art. 11, determina indica infatti i componenti dell’imponibile del tributo, escludendo soltanto i contributi “correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione”, ricomprendendovi tutti i tipi di contributi, compresi quelli destinati al ripiano delle perdite. Secondo le contribuenti tale disposizione sarebbe stata modificata dall’art. 11 bis introdotto con il D.Lgs. n. 506 del 1999, che fa riferimento all’imputazione dei componenti positivi e negativi, con le variazioni “previste ai fini dell’imposta sui redditi”. L’Agenzia ritiene invece che l’art. 11 bis si limiti a riproporre la disciplina vigente, valevole, secondo l’art. Il “in ogni caso”precisando soltanto che le variazioni fiscali riguardano componenti positivi e negativi, così come individuati nei precedenti articoli, e ciò sarebbe ancor meglio chiarito dal D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, (ulteriormente modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 5) che, interpretando il cit. D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 comma 3, afferma che tale norma “deve interpretarsi nel senso che tale concorso (alla determinazione della base imponibile IRAP) si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, mantenendo soltanto l’esclusione sui contributi prevista dalle leggi istitutive di tali contributi (ovvero da disposizioni di carattere speciale). Col primo motivo dei separati ricorsi incidentali non condizionati l’A.T.A.C., s.p.a e la METRO s.p.a. denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., e la nullità della sentenza impugnata à sensi dell’art. 156, comma 2 e 1 e vizio di motivazione della stessa per non avere la CTR pronunciato, nel dispositivo, circa l’Ufficio tenuto al rimborso dell’IRAP indebitamente versata e non aver individuato l’Ufficio di Roma competente per il rimborso, omettendo di condannare nel dispositivo l’Ufficio di Roma (OMISSIS) (per l’ATAC) e l’Ufficio di Roma (OMISSIS) (per la METRO) ad effettuare tale rimborso, e per avere omesso inoltre di disporre la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali e negato gli interessi anatocistici.

Col secondo motivo degli stessi ricorsi si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25 comma 1, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, in relazione alla mancata attribuzione degli interessi à sensi del D.P.R. n. 602 del 1977, art. 44, (liquidabili per semestre) richiamato dalla normativa IRAP (art. 25), dalla data del versamento dell’imposta pagata. Col terzo motivo dei ricorsi incidentali in esame si denuncia la violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, per non essere stato riconosciuto in favore delle contribuenti il danno da svalutazione monetaria, comprovato dalla natura imprenditoriale delle due Società.

Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato l’A.T.A.C. s.p.a. deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, oltrechè vizio di motivazione della sentenza impugnata per non essere stato l’atto d’appello autorizzato dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione Regionale elle Entrate, essendo l’atto autorizzativo prodotto, privo di sottoscrizione. Costituendo la suddetta autorizzazione un presupposto processuale, l’appello dell’Agenzia-Ufficio di Roma (OMISSIS) doveva essere dichiarato inammissibile.

Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato la METRO s.p.a. denuncia a sua volta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 52 e 53, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere la stessa disposto che ad effettuare il rimborso fosse l’Ufficio di Roma (OMISSIS), non legittimato a stare in giudizio, perchè la sede legale della METRO al momento della proposizione dell’istanza di rimborso era in Via (OMISSIS), di competenza dell’Ufficio di Roma (OMISSIS).

Col secondo motivo dei ricorsi incidentali condizionati, separatamente proposti dall’A.T.A.C., s.p.a. e dalla METRO s.p.a., si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2 e 3, art. 20, comma 1 e 2, art. 53, per non essere stato l’atto d’appello notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, ma attraverso un Messo dell’Amministrazione. Anche per tale motivo l’appello doveva essere dichiarato inammissibile. Col terzo motivo degli stessi ricorsi si denuncia vizio di motivazione, e ulteriore inammissibilità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non avendo l’Amministrazione appellante specificato i motivi d’appello.

Col quarto motivo le ricorrenti incidentali denunciano infine, sempre in via condizionata, la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 1 bis, e D.L. n. 299 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, (come convertito), nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia per non avere i giudici d’appello affrontato la tematica delle variazioni intervenute in tema di IRAP con il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis, e il D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, conv. della L. n. 289 del 2002, che avrebbero sancito, secondo le contribuenti l’intassabilità dei contributi in questione per gli anni 1999 e 2000, in quanto esclusi dall’IRPEG. Precede l’esame del primo motivo del ricorso incidentale condizionato dell’A.T.A.C. s.p.a., nonchè del secondo e del terzo motivo di entrambi i ricorsi incidentali condizionati, in quanto riguardanti la denuncia di difetto di presupposti processuali o della esistenza di vizi del processo di secondo grado comportanti, ove sussistenti, l’inammissibilità dell’appello degli Uffici di Roma (OMISSIS) e Roma (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate.

Trattasi di motivi infondati.

Quanto al primo motivo del ricorso incidentale condizionato dell’A.T.A.C. s.p.a., infatti, la necessità dell’autorizzazione ad appellare dell’Ufficio sovraordinato è venuta a cadere con l’entrata in vigore delle nuove Agenzie fiscali, soggetti autonomi rispetto alla precedente struttura gerarchica. In proposito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 604/2005) hanno affermato che “nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. dell’economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie (nella specie, l’Agenzia del demanio) di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali” (conf. 20516/20067; 21473/2007).Essendo stato l’atto d’appello proposto nel 2004, la persistente necessità di tale autorizzazione deve essere esclusa.

Per quanto riguarda poi la irregolarità della notifica dell’atto d’appello, effettuata a mezzo di Messo dell’Amministrazione e non di Ufficiale Giudiziario, correttamente la Commissione Regionale ne ha ritenuto l’avvenuta sanatoria attraverso la costituzione delle società appellate. Valgono in proposito le considerazioni svolte da questa Corte (Cass. 18291/2004) la quale, nel ritenere valide le notificazioni fatte dal Messo dell’A.F. nel giudizio di primo grado e in quello d’appello à sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 (conformemente a Cass. 7608/2000), ha ulteriormente affermato, in relazione ad un’analoga notificazione di ricorso per cassazione irritualmente effettuata da Messo dell’Amministrazione e non da Ufficiale Giudiziario à sensi dell’art. 137 c.p.c., che la notificazione del Messo non può essere considerata inesistente – ed è quindi sanabile attraverso la costituzione del soggetto intimato – perchè il Messo è abilitato ad effettuare, sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria ” e tale sua peculiare competenza fa si che la notificazione da lui eseguita nel giudizio di cassazione non esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione del processo tributario e sia incompatibile col modulo legale che disciplina, in tale giudizio, la sequenza degli atti processuali”.

Quanto infine all’asserita mancanza di motivi specifici negli atti d’appello proposti dagli Uffici finanziari, una tale doglianza non è autosufficiente, in quanto non viene riprodotto, se non limitatamente ad una frase, il contenuto degli atti d’appello, i cui motivi sono invece riportati, con dovizia di riferimenti nella sentenza impugnata, che ne ha quindi ritenuto la pertinenza alla sentenza di primo grado, oggetto delle censure.

Rigettati pertanto il primo motivo del ricorso incidentale condizionato dell’A.T.A.C., e il secondo e il terzo motivo dei entrambi i ricorsi incidentali condizionati, va esaminato il ricorso principale, che è complessivamente fondato. Infatti la tesi dell’Agenzia, secondo cui la non imponibilità à fini IRAP di contributi erogati può essere riconosciuta soltanto in presenza di correlazione con componente negativo non deducibile (nella specie costo del personale) che sia esplicitamente prevista nella legge istitutiva del contributo, trova conferma nella non menzione di tale correlazione nella L.R. Lazio n. 30 del 1988, che si propone il solo obiettivo di riequilibrare i bilanci dei servizi di trasporto, senza alcuna distinzione circa la natura dei costi da ripianare; nè può valere in proposito (a prescindere dal suo valore probatorio, posto in discussione nel terzo motivo di ricorso) una semplice dichiarazione circa l’utilizzo dei contributi da parte delle imprese di trasporto pubblico, proveniente dalla Amministrazione erogatrice, che non trova riscontro nella previsione legislativa citata.

Per altro verso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affrontato (Cass.21749/2009) l’esegesi delle norme che si sono susseguite in ordine alla determinazione dei componenti della base imponibile IRAP, come originariamente individuata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, rilevando che nessuna sostanziale modifica ha comportato, rispetto a tale norma, l’introduzione dell’art. 11 bis stesso D.Lgs., mentre l’interpretazione autentica dell’art. 11 (valida quindi anche per le annualità pregresse)è stata fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive (che, come si è visto, nella L.R. n. 30 del 1988, del Lazio non sono presenti)o in altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue, secondo le S.U., che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli in esame erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere tutti inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

La precedente sentenza di questa Corte n. 4838/2007 aveva poi chiarito(in parte motiva), in relazione al particolare regime dei costi del personali, della cui deducibilità si è discusso nella presente controversia, in quanto componenti negativi ai fini delle imposte sui redditi, che deve escludersi che possa darsi rilevanza ad una correlazione fra contributi erogati e costi indeducibili, che non sia specificamente e immediatamente rilevabile e sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi sopportati. Infatti, poichè la L. n. 151 del 1981, art. 6, comma 1, che assegna ai contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale(analogamente alla legge regionale del Lazio n.30/88) il generico “obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto”, non è possibile dedurre alcuna specifica correlazione tra contributi erogati e “componenti negativi non ammessi in deduzione” ai fini IRAP, è indispensabile che una siffatta correlazione, corredata degli eventuali limiti quantitativi, sia espressamente prevista dalla legge regionale istitutiva del contributo, oltre che da eventuali disposizioni speciali. Tale conclusione può ricavarsi, secondo il citato arresto del 2007, anche dall’art. 4 comma 157 della Legge Finanziaria 2004 – L. n. 350 del 2003 – con cui è stato creato un apposito fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato al conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, con la previsione che una quota parte della relativa dotazione per il 2004 “è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1 gennaio 2003 (e cioè anche per gli anni qui in contestazione) in relazione a contributi per i quali è prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all’entità degli esborsi sostenuti”. La condivisione, da parte del Collegio del principio di diritto affermato nella citata Cass. 4838/07: (“A norma del D.Lgs. 24 luglio 1997, n. 446, art. 11, comma 3, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. h), tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi giusta il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1, (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1987, n. 18, art. 1), debbono essere inclusi – come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, – nel calcolo per la determinazione della base imponibile IRAP, salvo che si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile IRAP non sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge regionale”) comporta pertanto l’accoglimento del ricorso principale, con cassazione della sentenza impugnata e rigetto degli ulteriori motivi dei ricorsi incidentali non condizionati, riguardanti peraltro pretese correzioni della sentenza impugnata in senso favorevole alle ricorrenti incidentali, e del primo motivo del ricorso incidentale condizionato della METRO s.p.a., riguardante anch’esso un preteso difetto di legittimazione processuale di un Ufficio finanziario, rispetto ad un altro, Uffici facenti tutti parte dell’Agenzia delle Entrate di Roma, cui fa capo l’organizzazione interna degli stessi Uffici, sicchè è corretto che della intervenuta variazione della competenza di uno o dell’altro ufficio il contribuente sia informato (Cass. 3559/09) – così come nella specie è avvenuto – allorchè l’Ufficio di Roma (OMISSIS) si è costituito in giudizio, facendosi carico della posizione di controparte nei confronti del giudizio instaurato dalla METRO s.p.a. nei confronti dell’Ufficio di Roma (OMISSIS). Va inoltre sottolineato che il giudice d’appello ha accertato, in punto di fatto, che la società nell’anno in cui chiedeva il rimborso, aveva sede in (OMISSIS) – circostanza pacifica negli atti di causa – per cui la competenza territoriale apparteneva effettivamente all’Ufficio di Roma (OMISSIS), non potendo tra l’altro il contribuente trarre vantaggio dalla variazione del proprio domicilio fiscale, di cui l’Ufficio originariamente competente sia venuto a conoscenza (cfr. Cass. 5358/2006). Null’altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto dei ricorsi introduttivi delle Società contribuenti.

Il recente consolidamento della giurisprudenza in materia comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta i ricorsi incidentali non condizionati e condizionati, cassa lo sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta i ricorsi introduttivi delle contribuenti.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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