Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13160 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9404-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

O.S., C.F (OMISSIS);

Nonchè da:

O.S. C.F (OMISSIS), in qualità di tutore di

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 63 PRESSO STUDIO LEGALE ANTONIO PESELLI & GIOVANNI ZOPPI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RIMMAUDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 612/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/05/2010 R.G.N. 1667/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI IRENE;

udito l’Avvocato PESELLI ANTONIO per delega Avvocato RIMMAUDO

GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 612 del 2010, depositata il 14 maggio 2010, rigettava l’appello proposto dal Ministero della salute nei confronti di O.S., tutore di O.M., e della Regione Toscana avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lucca.

2. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero, e aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale sull’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, attribuito in ragione della sussistenza del nesso causale fra la sindrome di West insorta in tenerissima età e la vaccinazione antipolio praticata alla neonata O.M..

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Ministero, prospettando un motivo di ricorso.

4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due motivi, O.S., tutore di O.M., assistito da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della salute ha dedotto il vizio dl violazione di legge, in relazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, come interpretato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, comma 13, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3).

1.1. Ad avviso del ricorrente la decisione impugnata si poneva in contrasto con il dettato normativo del citato art. 11, comma 13, secondo il quale “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, della e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione”, che escludeva la spettanza della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale.

2. Il motivo non è fondato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 11, commi 13 e 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1.

Questa Corte, con la sentenza n. 22256 del 2013, ai cui principi si intende dare continuità anche nella fattispecie in esame, nel richiamare la suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, ha affermato che la componente dell’indennizzo costituita dall’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, è rivalutabile secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui alla stessa L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, (nello stesso senso, Cass. n. 8433 del 2013 e n. 6107 del 2014).

3. Il ricorso principale deve essere rigettato.

4. Con i due motivi del ricorso incidentale è censurata, in relazione, da un lato all’art. 360 c.p.c., n. 4, e dall’altro all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., la statuizione sulle spese di giudizio.

Assume il ricorrente che, benchè nella motivazione si afferma che le spese del grado seguono la soccombenza del Ministero con riguardo alla parte privata, mentre, per la ondivaga interpretazione relativa alla legittimazione passiva, è del tutto conseguente ed equo compensarle tra le due Amministrazioni, nel dispositivo le spese di giudizio venivano compensate anche con riguardo alla parte privata.

5. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.

Ed infatti (Cass., sentenza n. 9244 del 2007, ord. 15088 del 2015) nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicchè deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene.

In base allo stesso tenore della sentenza impugnata e alla ratio della decisione si rileva l’intenzione del giudice a quo di disporre la compensazione delle spese del grado di appello solo tra le Amministrazioni, in ragione dei differenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla legittimazione passiva, che occorre osservare hanno poi richiesto l’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 12538 del 2011, mentre per quanto riguardava il Ministero e la parte privata si intendeva dare corso al principio della soccombenza, come espressamente detto in motivazione, riferendosi, peraltro, il dispositivo, nel disporre la compensazione, genericamente alle parti.

6. Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere accolto.

7. La sentenza d’appello va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Ministero della salute deve essere condannato al pagamento delle spese del grado di appello in favore di O.S., tutore di O.M., liquidate in Euro tremila di cui millecinquecento per onorari.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di O.S. in qualità di genitore e tutore di O.M..

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il Ministero al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in Euro tremila di cui millecinquecento per onorari, oltre per il giudizio di legittimità Euro cento per esborsi, Euro duemilacinquecento per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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