Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13160 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 14/05/2021), n.13160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20531/2019 proposto da:

I.M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco

Bonatesta, del foro di Ravenna e domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo

PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna – Sezione Forlì Cesena, che rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, questi interponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 10.01.2017;

– in virtù di appello proposto dal medesimo I.M.S., la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 54/2019, rigettava l’impugnazione con attribuzione delle spese del grado secondo la soccombenza;

– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, esprimendo preliminarmente una valutazione di non credibilità del richiedente asilo e rilevato che comunque l’espatrio trovava fondamento in una vicenda di carattere privato (presunti contrasti con la ex moglie e la famiglia della stessa che lo avrebbe denunciato per maltrattamenti tanto da essere stato condannato a tre anni di carcere, oltre a questioni economiche);

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione l’ I. affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito ritenuto non credibile il racconto dell’ I. valutando i soli elementi di giudizio che il richiedente non aveva prodotto, senza fornire una concreta ed idonea valutazione delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti. In altri termini, il giudice avrebbe omesso di valutare la sostanziale “coerenza” e “plausibilità” del racconto in relazione alle dichiarazioni dallo stesso rese in tutte le sedi, fornendo così una motivazione errata ed apparente.

La censura é inammissibile.

In riferimento alla critica di “non credibilità” del racconto, la Corte territoriale ha ritenuto inidonea l’allegazione del richiedente sul suo timore di subire ritorsioni da parte del padre e della famiglia della sua ex moglie per i denunciati maltrattamenti, precisando che dalla documentazione prodotta – in particolare quattro facciate contenenti il testo di una denuncia di G.K. nei confronti del marito e dei di lui genitori di non avere restituito un prestito in denaro fattogli dal suocero, email del difensore italiano del richiedente al legale bengalese del medesimo con richiesta di informazioni circa la denuncia della moglie, infine un foglio in inglese apparentemente portante dichiarazione del legale bengalese in risposta alla detta richiesta di informazioni – non risultava in alcun modo suffragata la vicenda narrata per non essere i documenti pertinenti al racconto conseguente alla denuncia asseritamente sporta dalla ex moglie di essere stata da lui malmenata, non essendovi alcun riferimento ad un ordine di carcerazione emesso nei confronti del richiedente, contenendo invece l’indicazione ad una presofferta detenzione dello stesso cui però egli non aveva fatto alcun cenno.

Inoltre il richiedente non aveva con sé alcun documento di identità personale ovvero copia della denuncia a sua volta sporta contro la ex moglie, nonostante continuasse ad avere contatti con i propri familiari rimasti in Bangladesh.

Il ricorrente non censura dette affermazioni, che attengono ad una non credibilità soggettiva del racconto nel suo complesso, né allega, riportando in ricorso il corrispondente motivo d’appello, fatti di rilevanza in ordine alla ricorrenza della credibilità, difettando, così, la doglianza di cui trattasi di sufficiente specificità e di autosufficienza. Del resto la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto é censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (da ultimo: Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019).

Rispetto all’indicato principio, che risponde a consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, fermo ogni altro profilo di critica, la censurabilità del racconto sub specie del vizio motivazionale, nella sua tendenziale insindacabilità nell’ambito del giudizio di legittimità, deve in ogni caso, ove introdotta, farsi carico di segnalare, nei termini sopra indicati, quale fatto sa stato omesso, nella sua decisività, nella valutazione del giudice del merito, non potendo limitarsi a denunciarne genericamente l’omissione;

– con il secondo motivo il ricorrente lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2 e art. 14, lett. b), per non avere la corte di merito considerato credibili le dichiarazioni del richiedente e con ciò omesso l’esame della domanda principale e anche di quella subordinata di protezione sussidiaria in riferimento alla sussistenza di fondati motivi di un rischio effettivo di subire un grave danno cui il ricorrente potrebbe andare incontro, quale il serio e concreto rischio di essere ingiustamente incarcerato e patire i trattamenti inumani e degradanti riservati ai detenuti in Bangladesh.

Anche la seconda censura non può trovare ingresso.

Innanzitutto va precisato che, una volta esclusa dalla Corte di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in cui rileva la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento. Non vi é infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non é possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. 21 aprile 2020 n. 7999).

Va, infatti, ribadito che ove vengano in questione le ipotesi della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in cui rileva la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi é ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non é possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. 24 maggio 2019 n. 14283).

Al riguardo la Corte di Bologna, con motivazione che soddisfa lo standard del minimo costituzionale, ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute inattendibili, sia per l’incapacità del richiedente di circostanziare e dettagliare il racconto anche su elementi essenziali e determinanti, sia perché le dichiarazioni rese sono prive di riscontro nelle informazioni generali e specifiche sulla situazione del Paese di origine.

Ne consegue, sotto il profilo della credibilità del racconto del richiedente, che il contenuto della censura articolata dal ricorrente per cassazione attiene ad una diversa prospettazione e valutazione dei fatti rilevanti, come sopra esposti;

con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme di diritto relative al riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, assumendo che il corretto inquadramento della situazione di insicurezza del Bangladesh, ad una corretta comparazione con il contesto di vita in Italia, avrebbe comunque dovuto condurre al riconoscimento della tutela umanitaria, perché egli si ritroverebbe nel Paese di origine privo del riconoscimento di risorse economiche e del godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Inoltre la Corte di appello avrebbe valorizzato solo le motivazioni economiche dell’espatrio, omettendo di valutare l’avvenuto inserimento sociale dei richiedente asilo.

Il motivo é privo di fondamento, oltre ad essere generico e sotto tale profilo inammissibile nel carattere meramente assertivo e descrittivo assolto dal medesimo che richiama contenuti di norme e principi di loro interpretazione non puntualizzati in relazione al caso concreto.

A siffatto rilievo si accompagna, infatti, la considerazione che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123 del 2019).

Il ricorrente denuncia la violazione dell’istituto senza indicare al di là della provenienza, il Bangladesh, i motivi di vulnerabilità della propria condizione, che resta genericamente dedotta nel raffronto con la situazione italiana, a fronte di un sistema a tutele tipizzate.

Inoltre nessun dirimente rilievo dispiega, ai fini della prova dell’avvenuta integrazione sociale del richiedente in funzione del riconoscimento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, neanche l’esistenza di un rapporto di lavoro. Peraltro, quand’anche effettivamente conseguita, l’integrazione risulta indicata in modo del tutto generico ed é ben lungi dall’esaurire la piattaforma dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione minore, ai cui fini é necessaria, secondo la più autorevole interpretazione di questa Corte regolatrice: “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso é stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed é rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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