Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1316 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. III, 25/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIPOLI

38, presso lo studio dell’avvocato BOMBACI PAOLO, che lo rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA S.P.A. (gia’ Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia

S.P.A., giusta fusione per incorporazione di INA Vita Spa e Assitalia

Le Assicurazioni d’Italia Spa), quale impresa designata F.g.v.s. ai

sensi dell’art. 286 Codice Assicurazioni Private (L. n. 990 del 1969,

ex art. 20), in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio

dell’avvocato CAVALIERE ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1158/2 007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

15/11/06, depositata l’08/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. T.M.F. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dell’8 marzo 2007, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma nella controversia nei suoi confronti introdotta, con azione di regresso ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29 dalla Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a..

Al ricorso ha resistito con controricorso l’Ina Assitalia s.p.a.

(gia’ Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.).

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi verificate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le considerazioni che di seguito si riproducono:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., ad esso applicabile.

Il primo motivo denuncia improponibilita’, inammissibilita’, infondatezza della domanda attrice ed il secondo inesistenza del diritto di rivalsa.

Essi, se, al di la’ dell’omissione di indicazioni che evochino alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. (il che potrebbe di per se’ gia’ integrarne l’inammissibilita’ per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4), si intendono dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 non si concludono come eccepito dalla resistente – con la formulazione di corrispondenti quesiti di diritto, siccome prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Ove i due motivi si dovessero intendere articolati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la loro illustrazione difetterebbe del momento di sintesi, espressivo della c.d. chiara indicazione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).”.

2. Il Collegio condivide la valutazione di inammissibilita’ formulata dalla relazione alla quale, del resto, non sono stati mossi rilievi.

3. Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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