Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1316 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18079/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
A.P., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio M.
Salvatori, elettivamente domiciliato in Roma, alla Circonvallazione
Clodia, n. 88, presso lo studio dell’avv. Fulvio Spena.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 12, n. 381/12/14,
pronunciata il 24/06/2013, depositata il 15/01/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre
2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
Fatto
RILEVATO
che:
1. A.P. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino la cartella di pagamento, di Euro 23.039,85, emessa in seguito a controllo automatizzato, con la quale venivano richiesti, per l’annualità 2006, Euro 9.594,00, a titolo d’IVA, oltre sanzioni e interessi (per un totale di Euro 13.299,33), ed Euro 9.740,52, per ritardato pagamento dell’IRPEF e dell’IRAP, e chiese il riconoscimento del credito IVA, di Euro 20.000,00, con conseguente annullamento della sola ripresa dell’IVA per l’annualità 2006;
2. la CTP, con sentenza n. 189/03/11 – dato atto che l’Ufficio aveva disposto lo sgravio del debito IVA per effetto del maggiore credito relativo alla medesima imposta vantato dal contribuente -, confermò la cartella limitatamente a Euro 504,00, per IRPEF, Euro 21,25, per interessi, Euro 500,00, per sanzioni, e l’annullò per il resto, rilevando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo (nonchè della connessa cartella) per titoli superiori a quelli appena indicati, riportati nell’avviso bonario notificato al contribuente in sede di controllo della sua dichiarazione;
3. la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, condividendo gli argomenti esposti dalla sentenza di primo grado in punto di inesistenza del credito IVA dell’Amministrazione finanziaria e di “illegittima iscrizione a ruolo per titoli ulteriori ed importi superiori a quelli indicati nell’avviso bonario.” (cfr. pag. 2 della sentenza della C.T.R.);
4. l’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo e il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo del ricorso (“Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia premette che il giudice di primo grado aveva dato atto che, da parte del contribuente, non era stata formulata alcuna contestazione su profili diversi rispetto al recupero dell’IVA; indi, censura la sentenza d’appello che, commettendo lo stesso errore processuale nel quale era incorsa la C.T.P., in palese violazione del principio sancito dall’art. 112, cit., della corrispondenza tra il “chiesto e il pronunciato”, ha affermato l’illegittimità della cartella in ragione dell’iscrizione, ai fini IRPEF e IRAP, di somme maggiori di quelle riportate nell’avviso bonario;
1.1. il motivo è fondato;
la CTR, condividendo la decisione di primo grado, a prescindere dalla pretesa riguardante l’IVA, della quale l’Ente impositore aveva disposto lo “sgravio”, ha ritenuto illegittima anche l’iscrizione a ruolo e la connessa cartella nella parte riguardante titoli ulteriori e somme maggiori – pretese
fiscali per IRPEF e IRAP -, in tal modo incorrendo nel vizio di una pronuncia oltre il limite del thema decidendum, in quanto l’interessato non aveva contestato detti titoli e importi;
per la natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio (cfr., ex multis, Cass. 12/07/2006, n. 15825) -, che impone una decisione in termini di “riduzione” della pretesa erariale, la CTP, prima, e la CTR, poi, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, avrebbero dovuto operare soltanto la “riduzione” del carico debitorio, il che notoriamente vale anche per il precetto (Cass. 2160/13), al quale è assimilata la cartella di pagamento (Cass. 15966/16). In una prospettiva processuale, la questione, sollevata dal primo giudice, e condivisa dalla CTR, è eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dal contribuente e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario;
2. ne consegue che, accolto il motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021