Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1316 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14844-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona d Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M., FALLIMENTO DI L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L.M., socio della s.n.c. L.F. – Distribuzione Pneumatici di L.A. & c, impugnava la cartella di pagamento concernente l’iscrizione a ruolo per irpef relativa all’anno 1999 e l’avviso di accertamento ai fini irpef, sempre per il 1999 in relazione alla partecipazione alla suddetta società, così come facevano gli altri soci con separati ricorsi.

La CTP accoglieva il ricorso, sul presupposto che il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo alla società era stato previamente accolto.

L’ufficio appellava alla CTR della Sicilia, che rigettava il gravame.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di cinque motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’ufficio deduce error in procedendo/nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, in combinato disposto con l’art. 102 c.p.c. e con gli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, art. 5 e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40;

La CTR ha violato il contraddittorio nel decidere le cause separatamente.

Con il secondo motivo deduce error in procedendo/nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 324 e 295 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2.

La CTR ha errato nel decidere la causa dando rilievo esclusivamente alla sentenza della CTP, affermando che essa prevaleva sull’avviso impugnato, per quanto la stessa non fosse definitiva.

Con il terzo motivo deduce error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per disapplicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6.

La motivazione è nulla perchè non è chiaro a quale sentenza di primo grado la CTR si riferisca, quando afferma che essa prevale sull’avviso di accertamento

Con il quarto motivo deduce error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 (omessa pronuncia).

La sentenza incorre nel vizio di omessa pronuncia perchè, pur riportando il motivo di appello dell’ufficio relativo al fatto che l’avviso doveva considerarsi tempestivo, sul presupposto dell’applicazione della proroga di cui alla L. 289 del 2002, art. 10, non si pronuncia su di esso.

Con il quinto motivo deduce violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 10 e contestuale falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

La sentenza ha errato laddove ha ritenuto che la proroga di cui alla L. 289 del 2002, art. 10 si applichi ai contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di cui agli art. 7, 8 e 9 per l’esistenza di un motivo ostativo, e non anche a chi, pur potendo rimuovere la causa ostativa, ha scelto di non farlo.

Va preliminarmente osservato che la presente controversia fa parte di una vicenda più ampia, che prende avvio da una verifica nei confronti della società L.F. Distribuzione Pneumatici di L. & c s.n.c., che aveva portato all’emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società, e dei conseguenti atti, consistenti in singoli avvisi di accertamento ai soci, trattandosi di società di persone, e degli atti di irrogazione di sanzioni.

Laddove le pronunce di merito erano state favorevole alla società ed ai soci, l’Agenzia ricorreva davanti a questa Corte, originando una serie di procedimenti distinti.

All’udienza del 10 aprile 2019 emergeva l’esistenza di un ulteriore procedimento, proprio quello di specie, non chiamato in quella sede, e per questo, per integrare il contraddittorio, i procedimenti chiamati erano stati rinviati all’udienza odierna per la trattazione contestuale.

Tuttavia, in quella sede, poichè in alcuni procedimenti instaurati dall’Agenzia davanti a questa Corte non vi era la prova della rituale notifica del ricorso e nulla che inducesse a doverne disporre la rinnovazione, i relativi ricorsi venivano dichiarati inammissibili.

Ciò, però, ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza della CTR che, nel caso del procedimento avente n. 14815/12, definito con sentenza di questa Corte n. 15212 del 2019, relativo alle sanzioni a carico di un socio, aveva rigettato l’appello dell’ufficio, confermando la sentenza della CTP che, come emerge dagli atti, aveva annullato l’atto impugnato.

Quest’ultimo, dalla lettura degli atti, era inequivocabilmente l’avviso di accertamento RJ802A300776, relativo a società e singoli soci, impugnato da uno di essi al quale era stato notificato anche il conseguente atto di contestazione delle sanzioni, oggetto specifico di quel procedimento. Questo era, in sostanza, l’atto da cui sono poi derivati tutti i conseguenti, e cioè gli atti di contestazioni di sanzioni nei confronti della società e dei singoli soci, tra cui quello oggetto del presente procedimento, e gli avvisi di accertamento dei redditi delle persone fisiche a carico dei singoli soci.

Orbene, la sentenza della CTP che, come riportato in epigrafe, riguardava specificamente il suddetto avviso di accertamento, concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, poichè ritenuto tardivo.

In sostanza, quindi, tale atto è stato annullato e la sentenza che ha così disposto è passata in giudicato.

Questo, allora, non può non riverberarsi sui giudizi discendenti dall’accertamento principale, tutti relativi allo stesso anno di imposta.

Nel caso di specie, una volta annullato l’accertamento principale, non possono non venire meno gli accertamenti relativi ai soci.

Trattandosi di giudicato esterno, per di più dipendente da una decisione di questa Corte, non solo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per rispondere alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello (Sez. II, ord. n. 27161 del 2018; sez. IV, n. 16847 del 2018; sez. IV, n. 8607 del 2017), ma lo è a maggior ragione in quanto formatosi a seguito di una sentenza di questa Corte.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto per sopravvenuto giudicato esterno che ha annullato l’avviso di accertamento, da cuì dipende l’atto oggetto della presente causa, sempre relativo al medesimo anno di imposta, il 1999.

Non essendo il contribuente costituito, non vi è da provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA