Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1316 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1316 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 17616-2011 proposto da:
AMORUSO SABINO C.F. MRSSBNL17A662L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio
dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3121

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. e TRENITALIA S.P.A.
C.E. 01585570581, entrambe in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate

Data pubblicazione: 22/01/2014

in ROMA,

VIALE TUPINI

113,

presso lo studio

dell’avvocato CORBO NICOLA, che le rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrenti
avverso la sentenza n.

3477/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PAPADIA FRANCESCO;
udito l’Avvocato POMPEI ANGELO per delega NICOLA
CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di BARI, depositata il 05/07/2010 r.g.n. 5058/2007;

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 febbraio 1995 il signor Amoruso
Sabino, dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato, conveniva
innanzi al Pretore del Lavoro di Bari il predetto Ente per sentir
dichiarare dipendente da causa di servizio l’infermità denunziata,
con conseguente condanna dell’Ente alla costituzione di rendita in
suo favore. L’Ente Ferrovie si costituiva e contestava la

Il Pretore del Lavoro di Bari, con sentenza del 5 dicembre 1996,
sulla base della C.T.U. espletata, rigettava la domanda.
Proponeva appello l’Amoruso sostenendo che il giudice di primo
grado aveva fondato la propria decisione solo sulle risultanze
della C.T.U., senza prendere in considerazione le dettagliate
controdeduzioni contenute nella consulenza tecnica di parte.
Resisteva la Ferrovie dello Stato S.p.A..
Il Tribunale di Bari con sentenza del 4 febbraio 1999, rigettava
l’appello, ritenendo non provato il nesso eziologico tra attività
svolta e malattia denunziata. Ricorreva per cassazione l’Amoruso
con ricorso sostenuto da quattro motivi, cui resisteva la Ferrovie
dello Stato S.p.A., proponendo ricorso incidentale.
Questa Corte Suprema, con sentenza n. 15253/02, rigettava il
ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale,
accoglieva i residui motivi del ricorso principale, in ordine al
difetto di motivazione circa l’assenza della dipendenza della
malattia dall’attività lavorativa, cassava la sentenza impugnata e
rinviava alla Corte di Appello di Lecce.
Con ricorso depositato il 10 luglio 2003 l’Amoruso riassumeva il
giudizio innanzi alla predetta Corte territoriale e chiedeva
l’accoglimento della domanda a suo tempo proposta, con la
condanna delle Ferrovie al pagamento della rendita, e reiterando
le richieste istruttorie già avanzate.
Si costituiva la Ferrovie dello Stato S.p.A. eccependo innanzi tutto
la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere

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fondatezza della domanda.

totalmente estranea ai fatti di causa e di non avere mai avuto
alle proprie dipendenze l’Amoruso, dovendosi la datrice di lavoro
ritenere Trenitalia s.pa.
Con sentenza depositata il 28 giugno 2004, la Corte di Appello di
Lecce dichiarava per tale ragione inammissibile l’atto di
riassunzione e, per l’effetto, dichiarava estinto l’intero giudizio.
Avverso detta sentenza l’Amoruso proponeva ancora ricorso per

resistevano con controricorso.
Denunziava il ricorrente, in via preliminare, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 100 e 81 c.p.c.; d.P.R. n. 1124 del 1965,
art. 127 e della L. 608 del 1996, art. 2, comma 13, quindi la
violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 327, 392, 393,
421, 433, 434 e 435 c.p.c., oltre ad omessa e/o insufficiente
motivazione su punti decisivi della controversia.
Questa S.C., nell’accogliere il ricorso, rilevava che le successioni dalla Azienda Autonoma all’Ente Ferrovie dello Stato (L. n. 210
del 1985); la trasformazione dell’Ente nella omonima società per
azioni (Delib. CIPE 12 agosto 1992, a norma del D.L. n. 333 del
1992, art. 18, conv. nella L. n. 359 del 1992); la nuova
denominazione della società (RFI) e, infine, il trasferimento di
ramo a Trenitalia – non configuravano successioni a titolo
universale, ma particolare (Cass. sez.un 26 luglio 2006, n.
16994).
Conseguentemente per i giudizi in corso non si era verificata la
successione necessaria nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. o
art. 111 c.p.c., comma 2, ma un semplice trasferimento “ex lege”
dei rapporti, a cui è applicabile il diritto controverso “per atto tra
vivi a titolo particolare”, in base al quale non era venuta meno la
legittimazione passiva dell’Azienda Autonoma.
Con sentenza 4 luglio 2007 n.15044, questa S.C. accoglieva
pertanto il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla
Corte di Appello di Bari per nunvo esame.

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cassazione. La Ferrovie dello Stato S.p.A. e Trenitalia S.p.A.

Con ricorso depositato il 23.10.07 l’Arnoruso riassumeva il
giudizio riproponendo le domande già a suo tempo proposte.
Si costituivano in giudizio TRENITALIA s.p.a. e la RETE
FERROVIARIA ITALANA s.p.a. resistendo al ricorso.
In linea preliminare eccepivano l’inammissibilità dell’appello
proposto contro la sentenza di primo grado per la formazione del
giudicato interno. A tal fine facevano presente che il Pretore

disconosciuto l’origine professionale della infermità denunciata
ma soprattutto per l’assorbente considerazione del mancato
raggiungimento della soglia invalidante di quest’ultima.
Tale affermazione, di per sé idonea al rigetto della domanda, non
era stata oggetto di impugnazione nell’atto di appello, che si era
concentrato esclusivamente sulla questione del nesso di causalità
fra mansioni ed infermità denunziate, cosicché sul punto si era
formato il giudicato interno; giudicato rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del processo ed anche nel giudizio di rinvio.
Nel merito ribadivano tutte le precedenti difese chiedendo il
rigetto dell’appello proposto awerso la sentenza di primo grado.
Con sentenza depositata il 5 luglio 2010, la Corte d’appello di Bari
dichiarava

inammissibile,

per la

preclusione derivante

dall’eccepito giudicato interno, l’appello proposto dall’Amoruso
avverso la sentenza emessa il 5.12.96 dal Pretore di Bari.
Per la cassazione propone ricorso l’Amoruso, affidato ad unico
motivo.
Resistono le società Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia con
unico controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.-Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 163, 342, 414 e 434 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito ritenne erroneamente che
l’Amoruso non avesse rivolto alcuna censura “nei confronti
dell’altra affermazione contenuta ne !;a sentenza, secondo cui in

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aveva rigettato la domanda dell’Amoruso non solo per aver

ogni caso le suddette malattie non raggiungevano la soglia
minima indennizzabile per legge; affermazione questa che il
Giudice aveva ritenuto addirittura assorbente, e perciò
determinante ai fini del rigetto della domanda”, ritenendo così
essersi formato giudicato interno.
Riporta brani della sentenza di primo grado e del primo ricorso
in appello (ove si chiedeva di dichiarare che l’infermità era da

delle società resistenti a corrispondere all’Amoruso la relativa
rendita “in relazione alla percentuale di postumi e con le
decorrenze che verranno ritenute’);

del secondo ricorso in

appello (ove si chiedeva di riconoscere e dichiarare che l’infermità
da cui era affetto l’Amoruso era da ascriversi a malattia
professionale con conseguente corresponsione della relativa
rendita); sia l’attuale ricorso in riassunzione (di analogo
contenuto).
Ritiene pertanto di aver chiesto sia l’accertamento della malattia
professionale, sia la condanna alla corresponsione della rendita
con riferimento alla percentuale dei postumi accertati.
Lamenta che era comunque indubbio, stante la pregiudizialità
dell’accertamento della malattia professionale, che il ricorrente
avesse comunque richiesto la costituzione della rendita nella
percentuale di inabilità da determinarsi.
Rilevava che la specificità dei motivi di appello è funzionale ad
individuare la parte della sentenza investita dall’impugnazione e
non anche le questioni costituenti l’antecedente logico necessario
della sentenza impugnata, da intendersi automaticamente
devolute al giudice del gravame.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto evidenziarsi dagli stessi brani della sentenza di
primo grado riportati emerge che il rigetto fu motivato

sia

dall’insussistenza di una malattia professionale, sia dal mancato
raggiungimento, comunque, di postumi indennizzabili; dagli stessi

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considerarsi malattia professionale, con richiesta di condanna

brani degli appelli proposti e sopra riportati, ed in particolare dal
secondo ricorso al giudice del rinvio, risulta chiaramente che
l’Amoruso chiese che l’infermità in questione era da considerarsi
malattia professionale, questione evidentemente autonoma
rispetto alla percentuale inabilitante dei postumi, risultando
irrilevante che nel primo ricorso in appello, giudizio poi conclusosi
con la sentenza n. 15253\02 di questa Corte (che cassò la

nesso di causalità), egli avesse nelle conclusioni chiesto la
condanna delle società resistenti a corrispondere all’Amoruso la
relativa rendita “in relazione alla percentuale di postumi e con le
decorrenze che verranno ritenute”, trattandosi di precisazione del
contenuto della condanna specifica richiesta e non di censura in
ordine alla quantificazione dei postumi operata dal primo giudice,
rimasta dunque non censurata.
Deve pertanto condividersi quanto affermato nella sentenza oggi
impugnata, secondo cui “Con l’appello proposto innanzi al
Tribunale di Bari, l’Amoruso, nel criticare l’affermazione del
primo Giudice, secondo cui non era stata raggiunta la prova del
nesso di causalità fra le mansioni espletate e le malattie
denunciate, nessuna censura ha rivolto nei confronti dell’altra
(autonoma) affermazione contenuta nella sentenza secondo cui
in ogni caso le suddette malattie non raggiungevano la soglia
minima indennizzabile per legge; affermazione questa che il
Giudice aveva ritenuto addirittura assorbente, e perciò
determinante ai fini del rigetto della domanda.
Conseguentemente il Tribunale di Bari in grado di appello, nel
rigettare il gravame aveva esaminato soltanto la questione del
nesso di causalità fra mansioni esercitate e malattie denunziate”.
Né possono condividersi nel caso di specie i principi enunciati
dall’Amoruso nel presente ricorso, e cioè che: a) l’acquiescenza
alle parti non impugnate si verifica (soltanto) quando esse siano
del tutto autonome l’una dall’altra, e non anche quando la parte
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sentenza impugnata esclusivamente in ordine alla questione del

non impugnata sia consequenziale a quella gravata e trovi in essa
il suo presupposto, owero quando la parte impugnata sia il
necessario sviluppo logico della parte non impugnata (Cass. n.
9141\07; Cass. n.2062\01); b) l’effetto devolutivo dell’appello
entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del
gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti
che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del

principio del tanto devoluto quanto appellato il giudice di appello
che fondi la decisione su ragioni che appaiano, nell’ambito deffa
censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle
espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone
necessario antecedente logico e giuridico.
Deve infatti considerarsi che nel caso in esame si versa
nell’ipotesi opposta: l’antecedente logico necessario è l’esistenza
di una malattia professionale (nella specie oggetto di
impugnazione) e non la percentuale dei postumi, espressamente
ritenuta insufficiente dal giudice di primo grado e non
specificamente impugnata.
Si tratta inoltre di due questioni autonome, suscettibili di
acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della
controversia, non essendovi alcuna necessità, una volta esclusa
la natura professionale della malattia denunciata, di dichiarare
comunque (così come stabilito dal Pretore) che i postumi di essa
non raggiungevano la percentuale minima indennizzabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
€.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

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dibattito esposto nei motivi di impugnazione, mentre non viola il

g_ G s t\i, fj—Ci CA 11
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre

2013

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