Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1316 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1316 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VENEGONI ANDREA

SENTENZA –

PA zt. A

sul ricorso 6354-2015 proposto da:
SIA SOCIETA’ ITALIANA AUTOSERVIZI SPA in persona
dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA
259, prT)n

-lo STUDIO LEGALE RDNELL1

EREDE L>1.W
– PAARDO/

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA SILVESTRI
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 19/01/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 16185/2014 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso e dell’istanza;
udito per il ricorrente l’Avvocato SILVESTRI che
insiste nell’istanza di sospensione;
udito per il controricorrente l’Avvocato DAMIANI che
si riporta agli atti.

VENEGONI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso si articola in un unico motivo, suddiviso in vari punti, in cui la società deduce
come errore di fatto la omessa percezione della richiesta di disapplicazione delle sanzioni
e motiva il fondamento della richiesta, asserendo l’esistenza di obiettiva incertezza sulla
portata della normativa relativa al tema della imponibilità dei contributi pubblici ai fini
ira p.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
In data 3 ottobre 2017 la società ha, poi, depositato domanda di definizione di lite
pendente e istanza di sospensione, alla luce della entrata in vigore, nel frattempo, del
d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96,
ed in particolare dell’art. 11 dello stesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce errore di fatto della sentenza di
questa Corte, sez. VI – 5, n. 16185 del 2014, ai sensi dell’art. 391-bis e 395 n. 4, c.p.c.,
consistente nella omessa percezione della richiesta di disapplicazione della sanzione.
Preliminarmente all’istanza di sospensione, occorre decidere sulla revocazione, atteso
che la decisione sulla fase rescindente precede logicamente quella sulla fase rescissoria,
in cui può essere eventualmente disposta la sospensione richiesta.
Il motivo di revocazione è fondato.
L’errore che il ricorrente pone a base della sua richiesta attiene a quanto avvenuto nel
procedimento da cui è derivata la sentenza sopra citata n. 16185 del 2014. In esso la
società, oltre a contraddire sulla questione di merito sulla concorrenza alla base
imponibile irap dei contributi pubblici alle imprese di trasporto, aveva chiesto, in caso di
soccombenza, la disapplicazione delle sanzioni perchè la questione era stata
obiettivamente incerta per molti anni. La Corte, nella suddetta sentenza, decidendo
anche nel merito, ha respinto la domanda originaria del contribuente di non imponibilità
di tali importi, ma nulla ha detto sulle sanzioni.
Ora, ancora di recente questa Corte, esprimendosi sulla natura dell’errore di fatto che
giustifica la revocazione, ha avuto modo di affermare che lo stesso non può consistere
in una commistione, nel corpo del motivo, di censure di violazione di legge e di vizi
motivazionali, essendo, in tal caso inammissibile (Sez VI n. 14937/17); esso, invece,
deve consistere “in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a
rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero
raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si
debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari
indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi”.
Proc. n. 6354/2015 est. dott. Andrea Venegoni

Con ricorso notificato il 2.3.2015 la SIA, Società Italiana Autoservizi, spa, chiede la
revocazione, ex art. 391-bis c.p.c., della sentenza n. 16185 del 2014 della Sesta Sezione
civile, sottosezione tributaria, di questa Corte di Cassazione, laddove la stessa,
annullando la sentenza della CTR, ma decidendo nel merito, riconosceva l’imponibilità
dei contributi pubblici ai fini della base imponibile irap, rigettava il ricorso originario del
contribuente, ma ometteva di pronunciarsi sulla disapplicazione delle sanzioni, richiesta
alla luce della asserita incertezza normativa sul trattamento fiscale di tali contributi.

2

L’errore rilevante è, in altri termini, quello percettivo di quanto emerge dagli atti sotto
giudizio, concretatosi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti
direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta
rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto
delle risultanze processuali”. (Sez. I, n. 17443 del 2008; si veda anche Sez. II, ord. n.
10466 del 2011).

Al contrario, nel caso concreto, si è in presenza davvero di quello che appare un errore
fattuale; il motivo relativo alla disapplicazione delle sanzioni, come emerge dalla
intestazione della sentenza n. 16185 del 2014, era stato ribadito anche in udienza. Il
fatto che la Corte non lo abbia trattato appare, allora, frutto di una mera svista, una
errata percezione sul fatto storico della formulazione dello stesso. Si rientra, quindi,
nelle situazioni di errore di fatto meramente percettivo in cui, dalla giurisprudenza sopra
ricordata, emerge la fondatezza della istanza di revocazione.
La tesi dell’Agenzia, secondo cui l’omissione sarebbe stata, in realtà, volontaria in
quanto – anche in virtù dello sviluppo processuale nei gradi precedenti – espressione di
una valutazione, significando che le sanzioni erano dovute, non ha conforto probatorio
ed appare recedere di fronte al dato oggettivo per cui il giorno dell’udienza il motivo
della disapplicazione delle sanzioni era stato espressamente proposto, per cui, anche se
infondato o inammissibile, la Corte si sarebbe pronunciata su di esso.
Sussistono, quindi, i presupposti per l’accoglimento della revocazione.
In fase rescissoria, avente luogo sempre davanti a questa Corte, si inserisce, poi,
l’istanza di sospensione ai sensi dell’art 11 del d.l. 50 del 2017.
Poichè si configurano le condizioni dell’art. 11 per la definizione della lite, ed il
contribuente ha depositato copia degli atti relativi (la ricevuta attesta, in realtà, che
nulla è stato versato ai fini della definizione, ma questo in virtù dell’art 11 comma 2,
secondo il quale per la definizione delle controversie relative alle sole sanzioni collegate
ai tributi non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo è stato definito,
come in questo caso, dove per la parte relativa all’imposta la sentenza è definitiva),
ricorrono altresì i requisiti per la sospensione della causa, ai sensi dell’art. 11 comma 8,
fino al 31 dicembre 2018, come richiesto dal contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per revocazione e, decidendo sul ricorso per cassazione, sospende la
causa ai sensi dell’art 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, rinviando la stessa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2017
CA, ICELLE.RIA
IL

1 9 GEN 2018

Nel caso di specie, in cui si controverte della omessa analisi di un motivo di ricorso,
l’errore di fatto non ricorrerebbe qualora il motivo di ricorso vertesse sulla portata della
doglianza e sull’interpretazione dello stesso.

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