Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13159 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1222/2006 proposto da:

ATC AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI SPA in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell’avvocato RANALLI

Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERNI in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 71/2004 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 17/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRANDA, per delega dell’Avvocato

RANALLI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda Trasporti Consorziati s.p.a. (A.T.C.) esercente il trasporto pubblico nell’ambito del Comune e della Provincia di Terni ha impugnato il diniego di rimborso IRAP 1999 richiesto all’Agenzia delle Entrate in data 20 novembre 2000, assumendo non dovuta l’imposta, perchè computata sui contributi erogati dalla Regione Lazio per ripianare le perdite di bilancio dell’Azienda.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, confermando con sentenza 17 novembre 2004 la sentenza di primo grado, ha ritenuto tassabili à fini IRAP tali contributi, sulla base della norma “interpretativa del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 (recante la disciplina di determinazione della base imponibile IRAP) contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 5, secondo la quale “la disposizione contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione ai contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l’esclusione dalla base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale”.

L’A.T.C. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi.

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, adducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 e art. 11 bis e del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, conv. in L. n. 265 del 2002, in combinato disposto con l’art. 11 preleggi e L. n. 212 del 2002, art. 3, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata,che avrebbe ritenuto interpretativa una norma che aveva variato il regime di calcolo della base imponibile IRAP, come stabilito dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, che aveva escluso, fino al 1 gennaio 2003 dall’imponibilità i contributi erogati come nella specie, in quanto esclusi dall’imposizione IRPEG. La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, ha infatti “interpretato la precedente L. n. 446 del 1997, ignorando l’inciso che prevedeva l’imponibilità IRAP dei contributiva decorrere dal 1 gennaio 2003”, inciso contenuto nel D.L. n. 209 del 2002 cit., il quale consentiva di ricomprendere nella esclusione dal tributo l’anno 1999 in contestazione. Secondo la ricorrente, della L. n. 289 del 2002, art. 5, costituirebbe una norma innovativa, senza effetto retroattivo,in linea con il principio della non retroattività della norma più sfavorevole per il contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3.

Col secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 e art. 11 bis, come sostituito dal D.Lgs. n. 506 del 1999, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata perchè la richiesta di rimborso, attivata nella vigenza del D.Lgs. n. 209 del 2002 (come convertito) riguardava contributi esclusi dalla base imponibile IRAP perchè erogati a copertura del disavanzo dell’azienda trasporti, come peraltro previsto dal D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, che prevede la non imponibilità, ai fini dell’imposta sui redditi delle somme provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di cui alla L. n. 151 del 1981, art. 9, analoghi a quelli erogati dal Fondo Nazionale Trasporti. Nè potrebbe sostenersi che la norma di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 5, sia norma interpretativa,in quanto intervenuta in un contesto oggettivamente difficile da interpretare, essendo il testo del D.L. n. 209 del 2002 sul punto chiarissimo.

Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo per omessa pronuncia della Commissione Regionale su alcune doglianze proposte nell’atto d’appello, e in particolare sull’inesatta affermazione della Commissione Provinciale secondo cui l’Azienda non avrebbe indicato e provato le variazioni in aumento o in diminuzione previste sulle imposte sui redditi, sul metodo di calcolo dell’IRAP in relazione all’art. 2425 c.c.; sulla violazione del principio di capacità contributiva, in quanto l’imposta dovrebbe essere applicata su contributi indennitari che non possono considerarsi ricavi; sulla violazione del D.L. n. 833 del 1986, art. 3, che esclude il disavanzo delle imprese di trasporti pubblici, disavanzo aggravato dall’imposizione IRAP; sulla ulteriore violazione della L. n. 446 del 1997, art. 11 bis, non raccordata alle norme successive.

I primi due motivi di ricorso sono infondati e vanno rigettati sulla base di quanto in ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21749/2009), a conferma del precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 4838/2007), secondo cui il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati(come nella specie) in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

Il terzo motivo è in parte inammissibile,in parte infondato. Per quanto riguarda infatti i punti A (difetto ed erroneità di motivazione ) e B (difetto di motivazione sotto ulteriore profilo) di tale motivo vengono riportati due brani della sentenza di primo grado, ma non il testo delle doglianze formulate in grado d’appello.

Per quanto riguarda invece il punto C(mancata pronuncia sui motivi di impugnazione rubricati con i numeri 2, 2, e 4 nel ricorso di primo grado)gli stessi sono stati ritenuti assorbiti dalle argomentazioni esposte dai giudici d’appello in punto di diritto in ordine all’imponibilità dei contributi in questione, come affermata dalla giurisprudenza di questa Corte prima citata. In particolare,per quanto attiene la capacità contributiva, la Corte Costituzionale (sent. 156/2001) ha affermato,in tema di IRAP che rientra nella discrezionalità del legislatore, col solo limite della sua arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva, la quale,può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza (e non necessariamente dal reddito), quindi nella specie dallo svolgimento di un’attività economica organizzata, che produce valore aggiunto, individuato appunto quale nuovo indice di capacità contributiva.

Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.

Il succedersi delle modifiche legislative sul tema comporta la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

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