Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13159 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7215/2014 proposto da:

Q.A., S.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VALLEBONA 10, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO

LANARI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINERVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BPEL SOC COOP A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 297/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA GRECO per delega non scritta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Q.A. e S.A. nel 2003 proponevano opposizione ad una esecuzione immobiliare, intrapresa da Findata Leasing s.p.a., poi Locat s.p.a., nei loro confronti, nella quale intervenivano diversi creditori, tra i quali la Banca Popolare Etruria e Lazio.

Il tribunale rigettava nel suo complesso l’opposizione proposta dai debitori pur con l’affermazione che, in relazione ad un conto corrente del quale gli odierni ricorrenti erano titolari presso la Banca Popolare Etruria e Lazio, fossero dovuti solo gli interessi legali. Gli esecutati, odierni ricorrenti, proponevano appello, deducendo la nullità del contratto sulla base del quale era stata iscritta ipoteca, l’inesistenza dei crediti della B.P.E.L., la nullità delle clausole dei contratti bancari che prevedevano interessi ultralegali facendo riferimento agli usi su piazza.

La corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello proposto essendo la sentenza impugnata, resa in materia di opposizione all’esecuzione, soggetta al regime di non appellabilità introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2006 (e fino al successivo 4 luglio 2009, giacchè la L. n. 69 del 2009, ha soppresso la relativa disposizione), dalla L. n. 52 del 2006, art. 14.

Q.A. e S.A. propongono ricorso per cassazione nei confronti della Banca Popolare Etruria e Lazio s.r.l. nonchè di Minerva s.r.l. (cessionaria dei crediti dell’istituto bancario) per la cassazione della sentenza n. 297/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 16 gennaio 2014, sollevando innanzitutto questione di legittimità costituzionale della norma citata (L. n. 52 del 2006, art. 14, che ha modificato l’art. 616 c.p.c., introducendo la previsione secondo la quale anche le cause di opposizione all’esecuzione sono decise con sentenza non impugnabile).

Resiste la Minerva s.r.l. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti non pongono in discussione la correttezza formale della decisione adottata dalla corte d’appello, conforme, oltre che al chiaro disposto della norma, alla giurisprudenza più che consolidata di questa Corte secondo la quale, ai fini della individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione, sicchè le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate nel periodo compreso tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (periodo in cui ha trovato applicazione il regime introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52) sono soggette a ricorso per cassazione e non ad appello, qualunque sia stato il contenuto della statuizione oggetto di impugnazione, ivi compresa, dunque, la regolamentazione delle spese di giudizio (Cass. n. 13628 del 2015).

Propongono invece questione di legittimità costituzionale del medesimo della L. n. 52 del 2006, art. 14, che ha introdotto, per il periodo dal 1 marzo 2006 in poi (e, come si è detto, fino al 4 luglio 2009), l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., secondo il quale anche la causa in materia di opposizione all’esecuzione è decisa con sentenza non impugnabile. Tale questione di legittimità costituzionale (già ritenuta inammissibile dalla Corte Cost. con sentenza n. 53 del 2008, per implausibilità della motivazione sulla rilevanza), è stata esaminata e ritenuta manifestamente infondata da questa Corte, con la sentenza n. 17902 del 2012, per una serie di considerazioni pienamente condivisibili che conservano la loro validità. La sentenza citata osserva, in primo luogo, che la soluzione della prospettata questione sarebbe, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere. E invero l’incidente andava semmai sollevato nell’ambito del giudizio di appello, al fine di sostenerne l’ammissibilità. Ma la proposizione del gravame è ormai irrimediabilmente preclusa, donde l’indifferenza del preteso vizio costituzionale dal quale la norma sarebbe, in tesi, affetta.

Nel nostro caso, nè dal ricorso nè tanto meno dalla lettura della sentenza emerge che gli attuali ricorrenti avessero sollevato già nel giudizio di appello la questione di legittimità costituzionale della norma.

La questione è inoltre manifestamente infondata, atteso che, mentre per giurisprudenza assolutamente costante del giudice delle leggi, il principio del doppio grado di giudizio di merito non ha copertura costituzionale generalizzata (confr. Corte cost. n. 351 del 2007; Corte cost. n. 107 del 2007; Corte cost. n. 84 del 2003; Corte cost. n. 585 del 2000; Corte cost. n. 288 del 1997), la sua esclusione, con riferimento a giudizi come le opposizioni all’esecuzione che palesemente sollecitano una pronta trattazione, rientra certamente nella discrezionalità del legislatore e appare frutto di una scelta non arbitraria e non manifestamente irragionevole. Trattasi invero di un’opzione normativa che non mortifica nè il diritto di difesa dell’opponente, il quale si attiva in risposta a una iniziativa della controparte, nè, per le medesime ragioni, i principi del giusto processo.

Con quelli che vengono qualificati come secondo e terzo motivo, i ricorrenti denunciano l’omesso esame del primo motivo di appello, relativo alla nullità assoluta del contratto contenente atto di costituzione di ipoteca volontaria, e il mancato esame dei motivi relativi alla inesistenza dei crediti della B.P.E.L..

I motivi si appalesano del tutto inammissibili: non di omesso esame si è trattato, in quanto la corte d’appello non ha – correttamente, come si è detto; proceduto all’esame del merito avendo dichiarato la sentenza impugnata non appellabile e quindi essendosi dichiarata priva del potere di esaminare nel merito le questioni proposte con i motivi di appello. Deve poi osservarsi che gli stessi contengono una sostanziale riproposizione in questa sede dei motivi di appello, con ampiezza di riferimenti alla situazione di fatto, alla diretta interpretazione delle clausole contrattuali, alle risultanze istruttorie e con riproduzione di documenti, attività tutte non consentite nel giudizio di cassazione laddove volte – come nella specie – ad ottenere dalla corte di cassazione quel giudizio di fatto che non si è svolto essendo l’appello inammissibile.

Deve ulteriormente chiarirsi, ove necessario, che qualora la previsione normativa preveda per un determinato tipo di giudizio un solo grado di merito ed un successivo giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, il giudizio di cassazione non muta per questo le sue caratteristiche nè la sua natura, non potendo tramutarsi, per essere stato il ricorrente privato di una possibilità di riesame del merito, in un secondo giudizio inclusivo di una verifica dell’accertamento del fatto.

Il ricorso va complessivamente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza dei ricorrenti, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 19 aprile 20117.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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