Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13159 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8453-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.f. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 61, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE TOSCANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA ELENA MANCUSO SEVERINI, giusta procura speciale

per Notaio;

– controricorrente –

e contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 387/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/03/2010 R.G.N. 1321/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 387 del 2010, depositata il 26 marzo 2010, rigettava l’appello proposto dal Ministero della salute nei confronti della Regione Calabria e di G.L., avverso la sentenza emessa tra le parti il 12/13 marzo 2008 dal Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata accolta la richiesta di G.L. per ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, condannandolo al pagamento dei relativi ratei maturati.

2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Ministero della salute prospettando un motivo di ricorso.

3. Resiste con controricorso la Regione Calabria.

4. G.L. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, art. 3 e del D.P.C.M. 24 luglio 2003, art. 3 (in tema di rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n. 112 del 1998, in materia di salute umana e sanità veterinaria), nonchè del D.P.C.M. 26 maggio 2000, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Assume il ricorrente che, erroneamente, la Corte d’Appello non aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero, sussistendo la legittimazione passiva della Regione.

Il ricorrente sostiene il difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute in particolare prestando adesione all’orientamento di questa Corte (Cass., sez. lav., 23 novembre 2006, n. 24889) secondo cui, per effetto dei D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003, sussiste ancora la legittimazione passiva del Ministero sola per le domande riguardanti l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, le cui istanze siano state trasmesse dalle A.S.L. al competente Ministero (allora della sanità, ora della salute) fino al 21 febbraio 2001, con la conseguente attribuzione della legittimazione passiva alla Regione per le domande trasmesse dopo tale data.

Il ricorrente ritiene corretto questo arresto giurisprudenziale, che nella specie condurrebbe a dichiarare il difetto di legittimazione del Ministero della salute, e contesta invece l’apposto orientamento, successivamente espresso da questa Corte (Cass., n. 21704 del 2009), secondo cui in ogni caso – ossia sia prima che dopo la data suddetta – sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in relazione alle domande volte al conseguimento dell’indennizzo previsto in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post- trasfusionali.

1.2. Il motivo non è fondata e deve essere rigettato.

Occorre rilevare che sul contrasto giurisprudenziale messo in evidenza nel ricorso del Ministero sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12538 del 2011 (cui adde, Cass. ord. n. 29311 del 2011, sentenze n. 4591 del 2014 e n. 3725 del 2016), che hanno affermato come principio di diritto ex art. 384 c.p.c., comma 1, che nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute.

Tale principio trova applicazione nel caso di specie.

La sentenza impugnata, dunque, quanto alla legittimazione passiva nella causa di che trattasi, è conforme all’insegnamento di questa Corte (citate sentenza Cass., S.U. n. 12538 del 2011, ord. n. 29311 del 2011, sentenze n. 4591 del 2014 e n. 3725 del 2016), al quale si intende dare continuità.

2. Il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della Regione Calabria costituitasi nel presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro cento per esborsi, Euro duemila per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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