Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13159 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 21/02/2020, dep. 14/05/2021), n.13159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19443/2019 proposto da:

J.L., ammesso al patrocinio a spese dello stato, rappresentato

e difeso dall’avv. Andrea Petracci, ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio legale in Macerata, via Mameli, 66;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di

questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3063/2018 della Corte d’appello di Ancona del

21/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che J.L., cittadino del (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha rigettato il gravame contro l’ordinanza del Tribunale di Ancona che ha confermato il diniego della protezione internazionale come statuito da parte della Commissione Territoriale competente;

– il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del tribunale chiedendone la riforma ed il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, il diritto alla protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata quella umanitaria;

– a sostegno delle proprie domande, J.L. ha dichiarato di aver lasciato il Gambia a causa della povertà della propria famiglia per sfamare la quale non era sufficiente il lavoro dei campi svolto da lui e dalla madre, e ha raccontato di essere arrivato in Italia per fornire mezzi di sussistenza alla famiglia;

– la Corte d’appello di Ancona ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– in particolare la corte territoriale ha escluso che nel racconto del richiedente sia ravvisabile il fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta ovvero il pericolo di un danno grave in caso di rientro nel Paese di provenienza;

– ha pure escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato a tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, 1, nn. 3 e 5, nullità della sentenza de qua per omessa motivazione e motivazione errata/apparente e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– secondo il ricorrente, la corte marchigiana avrebbe totalmente trascurato ogni motivazione riguardo la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e avrebbe anche omesso l’attività istruttoria necessaria per chiarire gli aspetti discordanti o colmare lacune emerse nel corso della narrazione del sig. J.L.;

– il motivo è infondato;

– come ha già stabilito questa Corte (cfr. Cass. n. 18353/2006; Cass. n. 26260/2005 e più recentemente Cass. n. 19197/2015) il requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere di allegazione incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la “credibilità” dei fatti da esso segnalati;

-in tale prospettiva, la motivazione del provvedimento impugnato risulta priva di vizi perchè il giudice ha analizzato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e ha precisato che dal racconto del richiedente ed in particolare dalle allegate ragioni dell’allontanamento dal Paese di origine, emergono elementi di carattere personale ed economico, connessi alla estrema povertà della famiglia di origine;

– tali allegazioni escludono, legittimamente, il fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta ovvero grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8;

– con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, art. 14, lett. b);

– secondo il ricorrente, il giudice d’appello non ha condotto alcuna attività di indagine sulle reali condizioni sociali e politiche del Gambia, nè ha contestualizzato le condizioni in cui il richiedente viveva;

-il motivo è infondato;

– questa Corte (cfr. Cass. n. 19197/2015; Cass. n. 27336/2018Cass. n. 3016/2019) ha già chiarito l’infondatezza della censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito sottolineando che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo in ordine all’allegazione dei fatti costitutivi della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarli, non potendo il giudice introdurli d’ufficio nel giudizio;

– nel caso di specie, il giudice ha sostenuto che il rigetto della richiesta di protezione internazionale è dipeso dalla stessa narrazione dell’istante, dalla quale è desumibile unicamente una situazione soggettiva di estrema povertà e non un’esposizione oggettiva ad una situazione di violenza indiscriminata caratterizzante la situazione socio-politica del Gambia;

– con il terzo motivo di ricorso, si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, per omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– secondo il ricorrente, la corte d’appello, avrebbe operato una ricostruzione illegittima tendente a limitare tale forma di tutela a situazioni di vulnerabilità, intese come un concreto stato di pericolo in cui il richiedente verrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a far rientro nel paese d’origine, escludendolo nel caso di specie;

– al contrario, ad avviso del ricorrente, la situazione per il riconoscimento della protezione umanitaria sarebbe ravvisabile ogni qualvolta, pur in assenza di concrete situazioni di pericolo, emergesse, all’esito di un giudizio comparativo prognostico fra le condizioni di vita nel paese di accoglienza ed in quelle di provenienza, che in caso di ritorno si verificherebbe una compromissione del diritto ad un’esistenza libera e dignitosa;

– il motivo è infondato;

– questa corte ha già sostenuto (cfr. Cass. n. 17072/2018; Cass. 13096/2019; Cass.n. 29503/2019) che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia perchè ai fini dell’accoglimento della richiesta è necessaria sia la specifica compromissione dei diritti umani, in relazione al ritorno nel Paese d’origine, sia la situazione di effettiva vulnerabilità;

– nel caso di specie, tale principio di diritto risulta applicato correttamente perchè il giudice ha accertato che il richiedente non presenta una specifica situazione individuale di vulnerabilità che in caso di rientro in patria lo esporrebbe alla significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali; nè una situazione individuale di estrema difficoltà economiche e sociale è, di per sè sufficiente, in assenza di specifiche condizione di vulnerabilità, a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. 23757/2019);

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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