Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13158 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29069/2014 r.g. proposto da:

(OMISSIS) S.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore Y.L.P.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata,

dall’Avvocato Pietro Cavasola, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, Via Agostino Depetris n. 86.

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in Amministrazione

Straordinaria (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dei commissari straordinari legali rappresentanti pro

tempore Prof. Avv. A.S., Prof. Avv. B.G.

e Prof. Dott. F.G., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Elisabetta

Ferrini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Montello n. 20.

– controricorrente –

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data

3 novembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, avanzata da (OMISSIS) S.A. avverso il provvedimento del G.D. che aveva, a sua volta, respinto la domanda dell’opponente, di ammissione allo stato passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S. del credito, cedutole da Air Total Italia s.p.a., che quest’ultima vantava nei confronti della compagnia aerea a titolo di rimborso delle c.d. airport fees versate ai gestori degli scali aeroportuali.

2. Il tribunale ha affermato che: a) la lettera in data 23 aprile 2008, con la quale Alitalia aveva comunicato ad Air Total di voler riprendere per il futuro il pagamento dei canoni aeroportuali nella misura fissata da Enac e di voler procedere al pagamento di quelli pregressi non saldati, non costituiva atto di ricognizione di debito, posto che la compagnia aveva precisato che era in corso un procedimento legale in ordine alla debenza di tali oneri e che si riservava ogni azione giudiziaria a tutela del proprio diritto al rimborso di quanto avesse eventualmente indebitamente versato; b) era fondata l’eccezione sollevata dai commissari dell’impresa in A.S., di mancanza di data certa dei documenti prodotti dall’opponente a prova del credito, dovendosi tener conto, sul punto, dell’opponibilità alla procedura non già dei contratti stipulati fra Air Total Italia e Alitalia per la fornitura di carburante, ma degli accordi negoziali intervenuti tra la fornitrice ed i singoli gestori aeroportuali; c) peraltro, pur a voler ritenere la documentazione prodotta opponibile all’A.S. in ragione del riconoscimento, da parte dei commissari, della data certa dei contratti di fornitura di carburante (atteso che i crediti vantati da Air Total per tale titolo erano stati ammessi al passivo) l’opponente non aveva dato prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito in contestazione, ovvero dell’effettivo pagamento ai vari gestori aeroportuali delle fees pretese a rimborso (non documentabile attraverso la mera produzione delle fatture dagli stessi emesse, “non quietanzate e non sottoscritte”) nonchè della legittimità della loro applicazione e del loro criterio di calcolo, alla luce della norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 terdecies, convertito dalla L. n. 248 del 2005, che prescrive che le royaltes debbano essere necessariamente connesse ai soli costi effettivamente sostenuti per l’offerta del servizio; d) parimenti fondata era l’eccezione di carenza di prova della legittimazione attiva (recte: della titolarità del rapporto dal lato attivo) di Air Total S.A., apparendo incerto l’oggetto del contratto di cessione, riferito ai crediti aventi come oggetto principale la vendita di carburante… denominati in una delle valute riportate nell’elenco di cui all’allegato 2, che però indicava i tassi di remunerazione di Air Total Italia per l’acquisizione dei crediti stessi e non le valute che consentivano di individuarli.

2. Il decreto, pubblicato il 3 novembre 2014, è stato impugnato da (OMISSIS) S.A con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e segg. e dell’art. 1988 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – si duole dell’erronea valutazione giuridica del contenuto della lettera del 23.4.2008 che a suo dire, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici capitolini, aveva una chiaro contenuto di riconoscimento del debito in relazione al quale essa aveva avanzato domanda di ammissione al passivo.

2. Con il secondo mezzo la ricorrente – deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e segg. e dell’art. 2704 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio lamenta che il tribunale abbia accolto l’eccezione di mancanza di data certa della documentazione allegata. Evidenzia, da un lato, che il rapporto contrattuale di fornitura del carburante tra la compagnia aerea in bonis ed Air Total Italia s.p.a. non era stato mai contestato e che aveva avuto pacifica esecuzione nel corso degli anni e, dall’altro, che il contratto – da cui nasceva il diritto della società fornitrice a “ribaltare” su Alitalia le airport fees versate ai gestori aeroportuali -era stato prodotto nel giudizio promosso da Alitalia, ed interrottosi a seguito dell’apertura della procedura di A.S., di opposizione al decreto ingiuntivo da essa ottenuto per il pagamento dei medesimi crediti poi insinuati allo stato passivo. Rileva, inoltre, che la mancata produzione dei contratti di localizzazione di volta in volta stipulati da Total Italia con i gestori aeroportuali (che peraltro, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, erano stati depositati in giudizio in allegato alle memorie autorizzate del 27 dicembre 2012) era del tutto irrilevante ai fini della decisione, atteso che erano stati prodotti in causa, ancorchè il tribunale avesse immotivatamente ed

illogicamente omesso di valutarli, il contratto quadro di Aviation Fuel Supply Agreement ed il suo allegato 1, intitolato “Termini e condizioni generali di Total per la fornitura di carburante d’aviazione”, il cui art. 13 prevedeva espressamente il diritto del fornitore di riversare sulla società somministrata i costi derivanti dal pagamento delle imposte, commissioni o altro onere imposto, da qualunque autorità, sulla consegna, vendita, ispezione, immagazzinaggio e uso di carburante.

3. Con il terzo motivo Air Total denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e segg. e dell’art. 1260 c.c. e art. 100 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al capo della pronuncia impugnata con il quale è stato ritenuto che non vi fosse prova della sua qualità di cessionaria del credito in contestazione.

Osserva al riguardo che la cessione dei crediti era stata debitamente e ripetutamente notificata ad Alitalia contestualmente all’emissione di ogni singola fattura per la fornitura di carburante, contenente la separata evidenziazione delle relative quote di airport fees, ed era stata riconosciuta dallo stesso tribunale capitolino, che aveva emesso a suo favore, ed a carico di Alitalia allora in bonis, un decreto ingiuntivo per il pagamento dei crediti in questione; rileva, inoltre, che il giudice a quo ha omesso di considerare che detti crediti erano ben identificati nel contratto di cessione, avente ad oggetto la totalità di quelli vantati da Total Italia nei confronti dei propri clienti, fra i quali era compresa Alitalia.

4. Con il quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e segg. e art. 2967 c.c. e art. 61 c.p.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la carenza di prova dell’effettivo pagamento delle tasse aeroportuali chieste a rimborso, posto che la prova emergeva chiaramente sia dalla transazione intercorsa con Alitalia (cui era seguito il pagamento di almeno due rate del debito), sia dalle fatture emesse dagli enti gestori, sia dagli estratti autentici delle sue scritture contabili, debitamente depositate nel giudizio di opposizione. Air Total evidenzia, inoltre, che il tribunale ha erroneamente ritenuto suo onere la dimostrazione della legittimità della quantificazione del credito azionato, spettando invece alla controparte processuale di provare l’eventuale sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del medesimo. Osserva, da ultimo, che il giudice del merito non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non ammettere la richiesta CTU contabile.

5. Con il quinto motivo, che deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 50 e 51 e L. Fall., artt. 74,111 e 111 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia pronunciato sulla domanda di ammissione del credito in prededuzione.

6. Il primo motivo è inammissibile.

La parte ricorrente richiede, in realtà, una nuova valutazione da parte di questa Corte di legittimità del contenuto di un documento, e cioè della lettera del 23.04.2008, al fine di riscontrarne o meno il significato giuridico di una ricognizione del debito in contestazione.

Sul punto, il tribunale capitolino ha escluso che la scrittura avesse carattere ricognitivo sulla base di argomentazioni rispetto alle quali Air Total non ha articolato nè una censura di violazione delle regole dettate dal c.c. per l’interpretazione dei contratti nè un vizio motivazionale, declinando, invece, un insussistente vizio di violazione dell’art. 1988 c.c. e denunciando solo formalmente, nella rubrica, l’omesso esame di un fatto decisivo.

7. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.

7.1. Va intanto precisato che il diritto di credito in contestazione trova titolo esclusivamente nel contratto quadro di Aviation Fuel Supply Agreement, stipulato fra Air Total Italia ed Alitalia in bonis,e nel suo allegato 1), “Termini e condizioni generali per la fornitura di carburante d’aviazione” contenente, all’art. 13, la clausola in base alla quale la compagnia aerea si impegnava a pagare alla fornitrice “qualunque imposta, commissione, o altro onere imposto da qualunque autorità nazionale, locale o aeroportuale sulla consegna, vendita, ispezione, immagazzinaggio e uso del carburante…”.

Risulta pertanto errata l’affermazione del tribunale secondo cui (nel giudizio: n.d.r.) “assume primaria rilevanza non tanto la questione relativa alla mancanza di data certa sui contratti stipulati fra Alitalia e Air Total per la regolazione del rapporto di fornitura di carburante, quanto piuttosto dell’opponibilità alla procedura degli accordi intervenuti fra la ricorrente ed i singoli gestori aeroportuali”, la quale non tiene conto che da tali accordi (aventi, per l’appunto, ad oggetto la determinazione delle c.d. airport fees) non discendevano effetti negoziali diretti nei confronti di Alitalia (estranea alla loro stipulazione), sicchè essi non erano necessari a dar prova della sussistenza del credito, che poteva essere fornita anche con altri mezzi.

7.2. Ciò premesso, va rilevato che nel prosieguo della motivazione sul punto il tribunale fa riferimento, indistintamente, “ai contratti prodotti” (anzichè al solo contratto di cui andava verificata la data certa).

7.3. Il giudice a quo, inoltre, dopo aver escluso che fosse idonea a provare l’anteriorità della data della stipulazione dei (non meglio individuati) “contratti” “la circostanza che in esecuzione dei predetti… siano avvenute le forniture (di carburante) pagate da Alitalia…”, ha accertato che i crediti derivanti da tali forniture erano stati ammessi allo stato passivo della procedura (cfr. pag. 10, penultimo par. della sentenza “giova ricordare che la procedura ha ammesso il credito per fornitura di prodotti avio, limitandosi a non riconoscere il credito per tasse aeroportuali ed airport fees”) ed ha finito con l’ammettere, ancorchè reputando superfluo interrogarsi oltre sulla questione (“quand’anche sulla base dei documenti utilmente prodotti ed in relazione alla condotta tenuta dalla procedura… si volessero ritenere pienamente opponibili i contratti…”), che tale fatto, implicando il riconoscimento, da parte dell’A.S., dell’opponibilità ex art. 2704 c.c., di talune clausole del contratto quadro e del suo allegato (ovvero di quelle che regolavano specificamente il rapporto di fornitura) era idoneo a provare la data certa dell’intero contratto, del quale non era in contestazione l’unitarietà.

7.4. Il capo della pronuncia in esame, vuoi per la confusione operata dal giudice del merito fra il contratto di cui occorreva verificare la data certa ed i contratti stipulati fra Total Italia ed i gestori aeroportuali, vuoi per la contraddittorietà delle enunciazioni concernenti le conseguenze da trarre (ai fini di detta verifica) dall’avvenuta ammissione al passivo dei crediti da forniture di carburante, risulta, in conclusione, sorretto da argomentazioni vaghe e perplesse, tali da non soddisfare il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione.

8. Anche il terzo motivo di censura è fondato.

8.1. Il tribunale si è infatti arrestato all’esame del contratto di cessione, affermando che lo stesso (ancorchè, secondo quanto riportato testualmente nel decreto impugnato, facesse inequivoco riferimento ai crediti “aventi come oggetto principale la vendita di carburante”) non consentiva di individuare con certezza i crediti ceduti.

8.2. Il giudice ha dunque omesso di valutare il contenuto delle fatture prodotte da Air Total International, nonchè di tener conto dell’avvenuta emissione in suo favore del provvedimento monitorio, ovvero di esaminare documenti dai quali erano desumibili fatti decisivi ai fini della prova richiesta (posto che la cessione non richiede la forma scritta ad substantiam e che Alitalia in bonis non aveva contestato, in sede di opposizione a d.i., che i crediti fossero stati trasferiti nella titolarità dell’odierna ricorrente, ma anzi le aveva inviato la lettera del 23 gennaio 2008, implicante il riconoscimento della cessione).

9. Parimenti fondate sono le censure illustrate nel quarto motivo.

9.1. Quanto alla prova dei pagamenti, il tribunale si è limitato ad esaminare le fatture emesse dai gestori aeroportuali, escludendo che le stesse potessero fornire tale prova, perchè “non sottoscritte e non quietanzate” dagli emittenti.

Premesso che le fatture non devono essere firmate o quietanzate, e che pertanto il rilievo è inconferente, va in primo luogo rilevato che, in materia di prestazione di servizi, l’emissione del documento fiscale, che deve avvenire al momento dell’operazione, lascia presumere che la somma fatturata sia stata pagata, posto che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, dette prestazioni si considerano usualmente effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

Va peraltro osservato che la ricorrente aveva prodotto ulteriore documentazione a sostegno della pretesa (la transazione stipulata con Alitalia in bonis; gli estratti autentici delle scritture contabili della cedente) che il giudice del merito ha totalmente omesso di valutare, senza chiarire perchè non li abbia ritenuti utilizzabili, quantomeno agli effetti degli artt. 2727 c.c., ai fini della prova richiesta.

9.2. Non v’è dubbio, poi, che, incombendo sul debitore la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito, fosse onere della procedura di dimostrare la non corrispondenza delle airport fees – versate da Air Total Italia ai gestori aeroportuali – ai costi dei relativi servizi (ciò senza contare che, poichè i destinatari della normativa in materia sono, per l’appunto, i gestori aeroportuali e non certo i soggetti che usufruiscono dei servizi, non si comprende in qual modo l’eventuale illegittimità delle tasse e delle commissioni pretesi dai primi avrebbe potuto comportare il venir meno del diritto di Total ad ottenere il rimborso delle somme agli stessi versate per tali titoli).

All’accoglimento dei motivi consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. 10. Resta assorbito l’ultimo motivo del ricorso, attinente a questione che dovrà eventualmente essere esaminata dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo ed assorbito il quinto; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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