Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13158 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27540/2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ACAPT (AZIENDA COMPRENSORIALE AUTOSERVIZI PUBBLICI TURISTICI) NORD

GARGANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo

studio dell’avvocato BIONDO MARIA ILDA, rappresentato e difeso

dall’avvocato D’INNELLA Raffaele, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda Comprensoriale Autoservizi Pubblici e Turistici Nord Gargano s.r.l. (A.C.A.P.T.) esercente il trasporto pubblico di persone ha impugnato il diniego di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1999 al 2001, richiesto all’Agenzia delle Entrate, assumendo non dovuta l’imposta, perchè computata sui contributi erogati dalla Regione per ripianare le perdite d’esercizio dell’Azienda.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riformando con sentenza 22 marzo 2005 la sentenza di primo grado, ha ritenuto non imponibili i contributi erogati in base al D.L. n. 833 del 1986, art. 3, prima dal Fondo Nazionale Trasporti, poi dalle Regioni, a copertura delle perdite delle aziende pubbliche di trasporto, non potendosi considerare tali contributi componenti positivi di reddito che concorrono a determinare il reddito d’impresa à fini IRPEG, e quindi, per gli stessi principi, à fini IRAP, come stabilito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis (che stabilisce le modalità di formazione dell’imponibile IRAP) prima della modifica introdotta dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3.

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.

L’A.C.A.P.T. Nord Gargano s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 e art. 11 bis, degli artt. 11 e 12 preleggi, del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, conv. nella L. n. 265 del 2009, e dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3 comma 2 quinquies, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, l’Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per avere identificato due imposte diverse, quali l’IRPEG e l’IRAP,essendo indifferente, per l’IRAP, la destinazione dei contributi pubblici che già l’art. 11 della legge istitutiva dell’imposta (D.Lgs. n. 446 del 1997) includeva nel computo della base imponibile. Trattasi di norma speciale,che prescinde dalla natura dei contributi erogati, ivi compresi quelli destinati alla copertura di perdite, e che non consente di applicare all’IRAP i meccanismi delle variazioni previste per l’IRPEG, così come chiarito dalla norma interpretativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, che ha modificato la L. L. n. 209 del 2002, art. 11 bis (che escludeva la imponibilità di tali contributi fino al 1 gennaio 2003) e che non è sostanzialmente mai entrata in vigore perchè la norma interpretativa è del dicembre 2002.

Il ricorso va accolto sulla base di quanto in ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21749/2009), a conferma del precedente indirizzo giurisprudenziale(Cass. 4838/2007), secondo cui il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), interpretazione che è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati(come nella specie) in epoca anteriore al 31 dicembre 2002;

l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e consente la decisione della causa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Il succedersi delle modifiche normative sul tema comporta la compensazione dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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