Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13158 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dello stesso

Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Tadris Patrizia e Giuseppe Fabiani per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 431/07 della Corte di Appello di

Venezia del 3.07.2007/8.09.2007 nella causa iscritta al n. 362 RG

dell’anno 2005;

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 3.05.2011;

udito l’Avv. Vincenzo Triolo, per delega dell’Avv. Giuseppe Fabiani,

per l’INPS;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 6.11.2001, C.S. e gli altri 46 litisconsorti, già dipendenti della Sri Maglificio NUOVA RESI, dichiarata fallita in data (OMISSIS), esponevano che il curatore del fallimento aveva provveduto al loro licenziamento il 14.02.1996, sicchè avevano maturato crediti retributivi- rimasti inadempiuti – per almeno un trimestre prima del fallimento e di circa ventotto giorni successivi al fallimento;

I lavoratori insinuavano al passivo del fallimento le retribuzioni nella loro interezza e ammessi tali crediti, l’INPS proponeva opposizione L. Fall., ex art. 100 contestando l’ammissione con privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 1. Tale opposizione veniva rigettata con sentenza 15.07.1999, passata in giudicato.

I ricorrenti aggiungevano di avere presentato in data 14.07.2000 domanda al Fondo di garanzia INPS per ottenere il pagamento delle tre mensilità precedenti il licenziamento del 14.02.1996.

Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano la condanna dell’INPS – quale gestore del Fondo di garanzia – al pagamento degli importi indicati a fianco di ciascun nominativo, oltre interessi e rivalutazione.

L’INPS contestava le pretese dei ricorrenti ed eccepiva l’intervenuta prescrizione annuale dei crediti azionati D.Lgs n. 80 del 1992, ex art. 2, comma 5.

2. All’esito il Tribunale di Padova con sentenza n. 453 del 2003 dichiarava la nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4; rigettava comunque nel merito la domanda e dichiarava l’eccepita prescrizione annuale.

Tale decisione, a seguito di appello degli originari ricorrenti, è stata riformata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 431 dei 2007, che ha rigettato l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo e di prescrizione, e, in accoglimento della domanda subordinata degli appellanti, ha condannato l’INPS a corrispondere a ciascuno quanto richiesto, oltre gli interessi come per legge.

– La Corte ha ritenuto che non sussistessero i profili di nullità della domanda, riferendosi la stessa alle ultime tre mensilità; ha rilevato poi che non era maturato il temine di prescrizione, non potendosi considerare decorso l’anno per la proposizione della domanda al Fondo di Garanzia, in quanto l’opposizione avverso lo stato passivo era stata definita il 15 luglio 1999 con decisione della Corte di Appello di Bologna e la richiesta all’INPS era stata presentata il 14 luglio 2000.

3. L’INPS ricorre per cassazione con un motivo. Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso l’INPS lamenta violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, ammettendo che la prescrizione di crediti vantati dal lavoratori dedotti verso il Fondo di garanzia decorre in via di regola dal deposito del decreto giudiziale che rende esecutivo lo stato passivo dell’imprenditore – datore di lavoro – ma, in casi di opposizione allo stato passivo, dal giorno in cui viene definita l’opposizione. Il ricorrente ritiene però che, in caso di opposizione concernente una parte soltanto dei crediti ammessi, la vicenda prescrittiva debba scindersi e il termine abbia così due diverse decorrenze, rispettivamente per i crediti oggetto dell’opposizione e per quelli non contestati.

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. esso chiede che questa Corte stabilisce se, ai sensi, D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5 il termine di prescrizione annuale decorra per i crediti retributivi ammessi allo stato passivo del fallimento, e non oggetto di opposizione L. Fall., ex art. 98, da verificarsi del presupposto indicato nella prima parte della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2 ossia dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’art. 97 stessa legge.

Il ricorso non è fondato.

Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. cit., nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato a procedure concorsuali il lavoratore può ottenere dal Fondo di garanzia presso l’INPS il pagamento dei crediti retribuiti non corrisposti. Ai sensi del successivo art. 2, comma 5, il diritto si prescrive in un anno. L’affermazione presupposta dal quesito sopra detto è corretta: se i crediti ammessi allo stato passivo non sono oggetto di opposizione L. Fall., ex art. 98, la prescrizione decorre dal deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell’art. 97 st.l. In tal senso questa Corte si è espressa con sentenza 24 febbraio 2006 n. 4183 ed a questa pronuncia il collegio ritiene di dover aderire sul rilievo che il credito del prestatore di lavoro verso l’INPS non è esigibile, e quindi ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. non può decorrere la prescrizione, prima che venga definitivamente accertato il credito retributivo verso il datore di lavoro.

Qualora, per contro, i contenuto dell’atto di opposizione, nella specie proposto dall’INPS, sia complesso e possa concernere solo alcuni dei crediti ammessi, spetta al Tribunale – giudice dell’opposizione di interpretarlo e di distinguere tra crediti, che possano considerarsi contestati o non contestati, senza che, in base all’esito della lite,possa distinguersi conseguentemente tra i diversi momenti di exordium praescriptionis.

Il ricorso è pertanto da rigettare, dovendo affermarsi che la prescrizione annuale dei crediti di lavoro posti a carico del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS (D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5) decorre dal giorno di definizione dell’opposizione proposta dall’INPS contro lo stato passivo dell’imprenditore datore di lavoro.

E’ riservata al giudice di merito l’interpretazione dell’atto di opposizione, onde il Fondo non può fondatamente lamentare in cassazione che il giudice, adito per il soddisfacimento dei crediti ex D.Lgs. cit., non abbia distinto tra crediti contestati con l’opposizione e crediti non contestati, e di conseguenza non abbia fatto decorrere la prescrizione di questi ultimi fin dal deposito dello stato passivo. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituiti i lavoratori intimati.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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