Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13157 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21101/2019 proposto da:

T.F., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO GHISELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

12/06/2019; (Rg 4508/18);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

T.F., cittadino senegalese, domandava la protezione internazionale o quella umanitaria innanzi alla Commissione territoriale di Bologna. A sostegno della domanda deduceva di aver lasciato il proprio paese a causa dei continui litigi tra le due mogli di suo padre, deceduto, culminati in un’aggressione della matrigna a danno di sua madre.

Respinta la domanda dalla Commissione, anche l’opposizione proposta era rigettata dal Tribunale di Bologna.

Per la cassazione di tale provvedimento il richiedente propone ricorso, affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte,

chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo lamenta, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), per la mancata comparizione delle parti, non essendo stata resa disponibile al Tribunale la videoregistrazione, in quanto non effettuata dalla Commissione territoriale per mancanza del relativo apparato tecnico. Di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto fissare apposita udienza per l’audizione diretta del richiedente.

2. – Il secondo mezzo denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del decreto impugnato per violazione del principio del contraddittorio prescritto dall’art. 111 Cost.. Richiama a sostegno il precedente n. 17717/18 di questa Corte Suprema, che distingue i casi in cui il giudice della protezione internazionale può fissare discrezionalmente l’udienza di comparizione del richiedente, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, allorchè sia mancata la videoregistrazione, affinchè sia valutabile il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura non partecipata del procedimento camerale previsto in materia.

3. – Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente, perchè il secondo non fa che qualificare in termini di nullità la violazione di legge denunciata col primo mezzo – non hanno pregio.

L’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, quale fornita dal (peraltro condivisibile) precedente menzionato dalla parte ricorrente (in cui il Tribunale, pur dando atto che l’audizione del richiedente innanzi alla Commissione territoriale non era stata videoregistrata, aveva ritenuto sufficiente la verbalizzazione delle dichiarazioni rese da lui in quella sede), non ha attinenza alcuna con la fattispecie. Dalla narrativa del provvedimento impugnato si ricava che il Tribunale di Bologna fissò l’udienza del 21.5.2019, cui “il ricorrente non compariva personalmente ed il difensore rinunciava alla sua audizione, concludendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso” (v. pag. 2). I motivi in esame non contestano, ma semplicemente eludono tale fatto processuale, lasciando intendere ciò che non è, ossia che nella specie sia mancata (non la concreta audizione, ma) la stessa fissazione dell’udienza.

Nè la norma anzi detta può essere interpretata nel senso che, quando sia mancata la videoregistrazione, il giudice, pur avendo fissato l’udienza, non possa provvedere senza aver prima sentito il richiedente di persona.

In disparte l’inammissibilità di un impasse processuale in potestate del solo ricorrente, è stato già chiarito che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (v. n. 17076/19).

4. – Il ricorso va dunque respinto.

5. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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