Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13157 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore

in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

l’ATAM, Azienda trasporti automobilistici municipale di Arezzo, spa,

di seguito “Societa’”, in persona del legale rappresentante in

carica, signor P.C., rappresentata e difesa dagli avv.

Cambogi Gianluca e Cristina Napoleoni, presso la quale e’

elettivamente domiciliata in Via Germanico 197, Roma;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Firenze 20 ottobre 2005, n. 37/16/2005, depositata il 24 novembre

2005 e notificata il 16 gennaio 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 26

aprile 2010 dal Cons. Meloncelli Achille;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimita’.

1.1. Il 15 – 22 marzo 2006 e’ notificato alla Societa’ un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Arezzo dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Arezzo n. 14/02/2003, che aveva accolto il ricorso della Societa’ contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua domanda di rimborso dell’Irap 2001.

1.2. Il 20 aprile 2006 e’ notificato all’Agenzia il controricorso della Societa’.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) TU marzo 2002 la Societa’ chiede il rimborso di Euro 149.606,10, versati a titolo di IRAP 2001, per la quale ha assunto come oggetto i contributi versatile dalla Regione Toscana a carico del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d’esercizio delle aziende di trasporto pubblico;

b) il silenzio rifiuto dell’Ufficio e’ impugnato dalla Societa’ dinanzi alla CTP di Arezzo, che accoglie il suo ricorso;

c) l’appello dell’Ufficio e’, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimita’, cosi’ motivata:

a) la CTR “ritiene del tutto condivisibile la convulsione cui e’ pervenuto il giudice di prime cure. Se in forza della disposizione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 i contributi per il ripianamento dei disavanzi di esercizio sono da considerare componenti del valore della produzione netta, in forza del successivo art. 11 bis i medesimi possono essere considerati, dovendosi apportare una variazione in diminuzione per l’agevolazione fiscale riconosciuta al reddito d’impresa ai fini Irpef ed Irpeg. Se la norma dell’art. 11, comma 3 integra disposizione di carattere speciale, altrettanto deve interpretarsi quanto alla norma di cui all’art. 11 bis, con una notazione qualificante, tuttavia: quest’ultima segue l’altra ed e’ stata introdotta nell’ordinamento in un momento successivo. 7 E’ a questa, pertanto, che deve aversi riferimento nell’interpretare la fattispecie”;

b) “premessa, poi, – ad abbondanza – l’osservazione che la norma di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5 non si limita a precisare il significato di altra norma, ma, modificando il principio contenuto nel cit. D.Lgs. n. 446, art. 11 bis, modifica il medesimo, cosi’ innovando rispetto alla disposizione precedente, la CTR rileva che la correlazione diretta pretesa dalle cennate risoluzioni ministeriali effettivamente non e’ stabilita da alcuna norma di legge, e, per conseguenza, anche il sistema instaurato all’interno della regione Toscana, contemplante il rapporto costo standardizzato del servizio – ricavi presunti complessivamente considerati, non esclude che i contributi per il ripianamento dei disavanzi di esercizio vengano esclusi dal valore della produzione netta”.

4. Il ricorso per Cassazione dell’Agenzia e’ sostenuto con un solo motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in circa Euro 150.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con la rifusione delle spese.

5. Il controricorso della Societa’ si conclude con la richiesta di inammissibilita’ o, comunque, di rigetto del ricorso e di condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il motivo d’impugnazione e’ preannunciato dalla seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 11 e 11 bis del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1 convertito nella L. 6 febbraio 1987, n. 18; del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies convertito nella L. 22 novembre 2002, n. 265 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

6.1.2. L’Agenzia sostiene che la CTR avrebbe errato nel ritenere che il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11 bis sia speciale e, quindi, derogatoria, rispetto a quella contenuta nell’art. 11, perche’ dal raffronto tra le due disposizioni si evincerebbe “chiaramente come quella speciale sia la prima (art. 11, comma 3), che nel prevedere il computo di tutti i contributi nella base imponibile utilizza la dizione in ogni caso, mentre la seconda (art. 11 bis, comma 1) si limita ad affermare un principio generale”.

6.2. Il motivo e’ fondato, perche’, secondo l’orientamento assunto dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 14 ottobre 2009, n. 21749, “in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale e’ stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002”.

7. Conclusioni.

7.1. Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Inoltre, poiche’ per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo della Societa’.

7.2. Il consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ sulla questione controversa e’ successivo alla proposizione del ricorso per Cassazione, onde si compensano tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Societa’, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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