Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13157 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10984-2019 proposto da:

B.M., rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO

ROSSINI e ANNAMARIA DI STEFANO e domiciliata presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Z.A.M. e B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AURELIA n. 641, presso lo studio dell’avvocato FABIO DE STEFANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ENZO BOSIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1407/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

20/01/2021 da Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato B.P. e Z.A.M., rispettivamente nuda proprietaria – la prima – ed usufruttuaria – la seconda – di un immobile sito in Clusone di Iseo, evocavano in giudizio B.M. e Bi.An. innanzi il Tribunale di Brescia per sentir accertare il diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del fondo di loro proprietà ed a carico di quello di parte convenuta, per titolo, con diritto di collegare la loro unità abitativa al cancello di accesso al passaggio di cui è causa, insistente sulla proprietà di parte convenuta, e ad installare sullo stesso un citofono. In subordine, invocavano l’accertamento del predetto diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia – posto che ambedue le parti avevano avuto causa da B.F., che nel vendere a Bi.An. una parte della sua più ampia proprietà si era riservato il diritto di passaggio pedonale e carraio oggetto di causa. In ulteriore subordine, le attrici invocavano la costituzione della servitù coattiva ex art. 1051 c.c., poichè il loro fondo era intercluso.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto.

Con sentenza n. 1914/2014 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, riconoscendo il loro diritto di servitù pedonale e carrabile ed il loro diritto di installare un citofono sul cancello di accesso.

Interponevano appello B.M. e Bi.An. e sì costituivano in seconde cure B.P. e Z.A.M., resistendo al gravame principale e spiegando appello incidentale per invocare l’estensione del diritto di servitù di passaggio anche a vantaggio di parenti, amici e visitatori diretti alla loro proprietà.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1497/2018, la Corte di Appello di Brescia rigettava l’impugnazione principale accogliendo quella incidentale.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione B.M. affidandosi a due motivi, il secondo dei quali non è distinto da alcuna rubrica.

Resistono con controricorso B.P. e Z.A.M.. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1065 e 1071 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente esteso l’efficacia del giudicato nascente dalla sentenza n. 3253/2002 del Tribunale di Brescia, poi confermata dalla Corte di Appello di Brescia con successiva sentenza n. 752/2005, che in diverso giudizio svoltosi tra B.S. e B.M. aveva affermato che il primo esercitava il diritto di passaggio sulla proprietà della seconda per “esigenze residenziali”. Ad avviso della parte ricorrente, detto giudicato non poteva spiegare effetti a vantaggio di Bi.An., che non era stata parte di quel primo giudizio, il cui oggetto era comunque limitato al solo diritto di B.M. di chiudere il cancello di accesso al passaggio oggetto di causa, e quindi non aveva ad oggetto la titolarità del diritto di passaggio in contestazione.

Con il secondo motivo, invece, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1065 c.c., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito, e non correttamente valutato, le circostanze di fatto, omettendo di considerare che esse evidenziassero che il diritto di servitù originariamente conservato da B.F. aveva ad oggetto il solo transito agricolo, di estensione assai inferiore al diverso diritto di transito che il giudice di merito ha riconosciuto alla parte controricorrente.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto si riferiscono all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte distrettuale.

Quest’ultima, in particolare ha ritenuto che non si configurasse alcun aggravamento dell’originario diritto di servitù, poichè i fondi avevano una naturale destinazione edificatoria, evidenziata da un lato dalla loro prossimità all’abitato e dalla loro collocazione in zona interessata dallo sviluppo edilizio del paese di Clusone di Iseo, e dall’altro lato perchè nella zona erano già presenti, all’epoca della costituzione del diritto di servitù di cui è causa, altre costruzioni (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata). Sulla base di tali premesse la Corte territoriale ha ritenuto che la servitù si fosse intensificata, quanto alla maggior frequenza dell’uso del diritto di passaggio, ma non aggravata, essendo rimasta immodificata l’entità del peso imposto al fondo servente (cfr. ancora pag. 15).

Le censure non attingono in modo specifico tale passaggio della motivazione della decisione impugnata, ma si risolvono nell’invocazione di una diversa valutazione del merito, con particolare riferimento al giudizio di prevedibilità della destinazione residenziale del fondo dominante, sulla base del quale il giudice di merito ha escluso la configurabilità di un aggravamento dell’originario diritto di servitù.

Detto giudizio, che si risolve in un accertamento di fatto, non può essere attinto da una censura con la quale si invoca la revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Nè è ammissibile una doglianza con la quale si proponga una lettura ed una ricostruzione alternativa delle risultanze della prova, rispetto a quella scelta dal giudice di merito, laddove risultino dalla decisione impugnata -come nel caso di specie- le ragioni del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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