Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13156 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

l’ATAM – Azienda trasporti automobilistici municipali spa, di seguito

“Societa’”, in persona del suo presidente e legale rappresentante in

carica, signor P.C., rappresentata e difesa dagli avv.

Gambogi Gianluca e Cristina Napoleoni, presso la quale e’

elettivamente domiciliata in Via Germanico 197, Roma;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Firenze 19 maggio 2005, n. 80/24/05, depositata il 13 giugno 2005 e

notificata il 5 settembre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 26

aprile 2010 dal Cons. Meloncelli Achille;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimita’.

1.1. Il 10 – 15 novembre 2005 e’ notificato alla Societa’ un ricorso delle sopra indicate autorita’ tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Arezzo dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Arezzo n. 45/05/2004, che aveva accolto il ricorso della Societa’ contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP 2000.

1.2. Il 29 novembre 2005 e’ notificato alle ricorrenti autorita’ tributarie il controricorso della Societa’.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) nel 2000 la Societa’ versa IRAP su un imponibile di L. 9.000.505.336, comprensivo dei contributi regionali erogati dalla Regione Toscana e da altri enti locali per il ripiano delle perdite di esercizio;

b) la Societa’, ritenendo che i contributi non siano oggetto dell’Irap, chiede il rimborso di L. 289.488.000, in quanto esse risulterebbero indebitamente versate;

c) il silenzio rifiuto mantenuto dall’Ufficio e’ impugnato dinanzi alla CTP di Arezzo, che accoglie il ricorso della Societa’;

d) la CTR, con la sentenza ora impugnata per Cassazione, respinge l’appello dell’Ufficio.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimita’, cosi’ motivata: “il D.Lgs. n. 176 del 1999, modificando il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 ha… stabilito che concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i contributi erogati a norma di legge con l’esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Il D.L. 24 settembre 2002, n. 289, convertito con L. n. 265 del 2002, con il comma 2 quinquies ha disposto l’imponibilita’ ai fini IRAP anche dei contributi esclusi dalla base imponibile IRPEG, fatta eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Tale normativa, tuttavia, e’ entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2003 e, di conseguenza, i contributi per l’anno 2002 devono considerarsi esclusi dalla base imponibile IRAP. Ne’ puo’ conferirsi valore retroattivo al comma 2 quinquies del D.L. n. 209 del 2002, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3…”.

4. Il ricorso per Cassazione delle autorita’ tributarie e’ sostenuto con un solo motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 150.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con la rifusione delle spese.

5. Il controricorso della Societa’ si conclude con la richiesta di inammissibilita’ o di rigetto del ricorso principale e di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il motivo d’impugnazione e’ posto sotto la seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 11 e 11 bis; del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, dell’ari. 3 comma 2 quinquies, convertito nella L. 22 novembre 2002, n. 265;

della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

6.1.2. Le ricorrenti autorita’ tributarie sostengono che la normativa vigente ricomprenderebbe nella base imponibile dell’IRAP tutti i tipi di contributi, compresi quelli destinati al ripiano delle perdite e che la normativa de 2002 avrebbe efficacia meramente chiarificatrice della normativa previgente, senza alcuna necessita’ di retroattivita’.

6.2. Il motivo e’ fondato, perche’, secondo l’orientamento assunto dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 14 ottobre 2009, n. 21749, “in tema di IRAP, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 art. 3, comma 2 quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale e’ stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002”.

7. Conclusioni.

7.1. Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Inoltre, poiche’ per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo della Societa’.

7.2. Il consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ sulla questione controversa e’ successivo alla proposizione del ricorso per Cassazione, onde si compensano tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Societa’, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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