Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13156 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13156
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO SELECO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
21/23, presso lo studio dell’avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLIGOLI GIANPIERO M.,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 155/2007 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 23/03/2007 R.G.N. 153/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/04/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilità, in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi L. Fall., ex art. 98, l’I.N.P.S. di Pordenone proponeva opposizione avverso l’esclusione dallo stato passivo del fallimento Seleco s.p.a. degli importi di cui esso ente aveva chiesto l’insinuazione per effetto del mancato riconoscimento del beneficio della c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali.
Ritualmente costituitasi, la procedura contestava le pretese dell’Istituto, chiedendone la reiezione. Con sentenza del 10 maggio 2003, il Tribunale di Pordenone accoglieva parzialmente le opposizioni, ma respingeva la richiesta di insinuazione dell’ente per le somme derivanti dalla perdita della c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali, compensando tra le parti le spese di lite.
Rilevato che nel periodo dall’ottobre 1996 all’aprile 1997 la Seleco s.p.a. – poi fallita – non aveva regolarmente corrisposto ai propri dipendenti le retribuzioni nella misura di cui alla L. n. 389 del 1989, art.1, comma 1 il Tribunale aderiva alle tesi dell’INPS in ordine all’interpretazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. A convertito in L. n. 389 del 1989, affermando la necessità, ai fini del riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione, dell’effettiva corresponsione da parte del datore di lavoro di retribuzioni non inferiori a quelle previste dallo stesso D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1. Ciò premesso, il Tribunale respingeva comunque l’opposizione, basandosi sull’avvenuto pagamento delle retribuzioni ai prestatori in sede di riparto, pagamento che equiparava a quello dell’imprenditore ai fini dell’integrazione del presupposto di cui al predetto D.L., art. 6, comma 9.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’I.N.P.S. Esponeva l’appellante che il D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. E convertito nella L. n. 389 del 1989, disconosceva il diritto alla fiscalizzazione per i lavoratori retribuiti con compensi inferiori a quelli previsti dall’art. 1, comma 1; viceversa, la precedente disciplina in materia, dettata dalla L. n. 440 del 1986, art. 3 limitava le ipotesi di esclusione della fiscalizzazione alla sola ipotesi di formale denuncia di contribuzioni inferiori a quelle contrattualmente stabilite.
Con sentenza depositata il 21 marzo 2007, la Corte d’appello di Trieste respingeva il gravame.
Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidato ad unico motivo.
Resiste il Fallimento della Seleco s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve pregiudizialmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Fallimento, per violazione del termine di trenta giorni di cui alla L. Fall., art. 99. L’eccezione è fondata.
Come recentemente chiarito da Cass. 5 maggio 2010 n. 10905, in tema di opposizione allo stato passivo, il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dalla L. Fall., art. 99 è applicabile non solo in ordine alle disposizioni della sentenza che attengano specificamente all’ammissione del credito insinuato o della garanzia fatta valere in relazione al credito stesso, ma anche in relazione alle domande riconvenzionali ed a quelle altre domande volte a far valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo.
Nella specie la sentenza della Corte d’appello di Trieste, avente ad oggetto l’ammissione al passivo del credito e comunque domande volte a far valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo, risulta notificata il 27 aprile 2007, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 26 giugno 2007.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 5.540,00 di cui Euro 5.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011