Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13155 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti principali –

contro

l’ACTV spa, di seguito “Società”, in persona del legale

rappresentante in carica, signor B.C., rappresentata e

difesa dall’avv. Lucisano Claudio, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Via Crescenzio 91, Roma;

– intimata e controricorrente –

e sul ricorso incidentale rgn 28433/2005, proposto dalla Società,

come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

il Ministero e l’Agenzia, come sopra rappresentati, difesi e

domiciliati;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Venezia 10 maggio 2004, n. 24/18/04, depositata il 5 luglio 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 26

aprile 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Claudio Lucisano per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimità.

1.1. Il 5-10 ottobre 2005 è notificato alla Società un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto sia l’appello principale della Società sia l’appello incidentale dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Venezia n. 42/12/2003, che, dopo averli riuniti, aveva parzialmente accolto il ricorso della Società contro il silenzio rifiuto mantenuto dall’Agenzia sulla domanda di rimborso dell’IRAP 1999 e 2000.

1.2. Il 15 novembre 2005 è notificato alle autorità tributarie, ricorrenti principali, un documento, proveniente dalla Società, incorporante il controricorso al ricorso principale e un ricorso incidentale, sostenuto con un solo motivo d’impugnazione, a conclusione dei quali la Società chiede il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento di quello incidentale e l’adozione di ogni statuizione consequenziale, con vittoria di spese.

2.1 fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) la Società esercita il servizio di trasporto di persone a Venezia;

b)nel 1999 e nel 2000 la Società riceve contributi pubblici per il ripianamento del disavanzo di gestione, che, in sede di dichiarazione tributaria, considera oggetto dell’IRAP, che versa nella misura di L. 6.861.462.000 (Euro 3.450.867,15) per il 1999 e di L. 6.859.862.000 (Euro 3.542.807,56) per il 2000;

c) il 12 marzo 2002, ritenendo che i contributi non siano oggetto di IRAP, la Società chiede il rimborso delle somme versate a tale titolo e, in via subordinata, la più ridotta somma di L. 4.375.041.000 (Euro 2.259.520,11) peri il 1999 e di L. 4.247.190.000 (Euro 2.193.490,58) per il 2000;

d)il silenzio rifiuto dell’ufficio tributario, formatosi sulla domanda di rimborso, è impugnato dalla Società dinanzi alla CTP di Venezia, che, riuniti i distinti ricorsi della Società, li accoglie parzialmente, nel senso che riconosce dovuto il rimborso limitatamente alla domanda subordinata di cui s’è detto alla lett. c);

e) la CTR, con la sentenza ora impugnata per cassazione, respinge sia l’appello principale della Società sia l’appello incidentale dell’Agenzia.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata: a) la Società lamenta la mancata applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11-bis sostenendo che i contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio debbano essere oggetto di variazione in diminuzione della base imponibile IRAP in quanto non imponibili ai fini IRPEG/ILOR L. 9 dicembre 1986, n. 833, ex art. 3 mentre l’Agenzia sostiene che somme in questione siano totalmente imponibili ai fini IRAP, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ex art. 11, comma 3 perchè sarebbero contributi erogati per legge e non direttamente e specificamente correlati a componenti negativi indeducibili;

b) secondo la CTR nessuna delle due tesi è condivisibile, per “la non omogeneità delle basi imponibili IRAP e IRPEG, attese le diverse finalità delle due imposte, la prima diretta a colpire il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione, la seconda diretta a colpire il reddito complessivo netto dell’impresa.

Infatti … dall’esame della normativa D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ex artt. 5, 11 e 11-bis si deduce che debbano essere oggetto di variazione in diminuzione della base imponibile IRAP solo i contributi correlati a componenti negativi indeducibili quali quelli relativi ai costi per il personale …”;

c) “sulla correlazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale a componenti negativi indeducibili, la Regione Veneto è intervenuta espressamente, con la L.R. 1 febbraio 2001”, il cui art. 14 “può trovare applicazione anche alle annualità che interessano”;

d) “dalla documentazione allegata agli atti di bilancio risulta che … i costi del personale hanno inciso sul totale dei costi di produzione per il 63,76 nell’anno 1999 e per il 61,91 per cento nell’anno 2000.

Poichè i contributi erogati dalla Regione ammontano complessivamente a L. 161.446.180.427 per il 1999 e a L. 161.407.815.435 per il 2000, ne consegue che applicando le aliquote percentuali in precedenza individuate, i contributi non soggetti ad IRAP, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11 e 11 bis e della L.R. n. 25 del 1998, art. 32 bis inserito dalla L.R. n. 4 del 2001, art. 14 ammontano a L. 102.942.154 per il 1999 e a L. 99.933.901 per il 2000”;

e) “in relazione alle osservazioni suesposte, il Collegio ritiene di dover confermare in toto la sentenza impugnata e, conseguentemente, rigettare l’appello principale dell’ACTV e l’appello incidentale dell’Agenzia …”.

4. Il ricorso per cassazione delle autorità tributarie è sostenuto con un solo motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 4.880.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

5. Il controricorso e il ricorso incidentale della Società, sostenuto con un solo motivo d’impugnazione, si concludono con la richiesta di rigetto del ricorso principale, di accoglimento di quello incidentale e dell’adozione di ogni statuizione consequenziale, con vittoria di spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. La riunione dei ricorsi.

In via preliminare i due ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

1. Il ricorso principale delle autorità tributarie.

7. Il motivo d’impugnazione.

7.1.1. L’unico motivo del ricorso principale è posto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi;

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 11, 11 bis, 14 e 19; L.R. Veneto 30 ottobre 1998, n. 25, art. 32 bis introdotto dalla L.R. Veneto 1 febbraio 2001, n. 4, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

7.1.2. Secondo le ricorrenti autorità tributarie “l’applicazione della L.R. n. 25 del 1998, art. 32 bis fatta dalla CTR, anche ad ammettere che fosse in astratto corretta, non era in concreto consentita nella fattispecie”, perchè essa sarebbe stata introdotta solo a decorrere dall’entrata in vigore della L.R. 1 febbraio 2001, n. 4, e sarebbe stata, dunque, inapplicabile agli anni precedenti.

Inoltre, sarebbe errato “ritenere che l’art. 32 bis … o altre norme di legge potessero soddisfare le condizioni per l’esclusione del contributo dalla base imponibile volute dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11”. Infatti, “queste condizioni consistono nell’essere il contributo previsto a norma di legge e “correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione”, cosicchè, “anche in applicazione del canone di interpretazione restrittiva delle norme che prevedono esclusioni o esenzioni fiscali … la correlazione con il costo non deducibile dell’Irap (come il costo del lavoro) deve essere a sua volta prevista dalla stessa norma di legge che istituisce il contributo”.

7.2. Il motivo è fondato, perchè, secondo l’orientamento assunto dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 14 ottobre 2009, n. 21749, “in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002”.

D’altra parte, i rapporti giuridici controversi riguardano l’IRAP 1999 e 2000, cosicchè, contrariamente a quanto ha stabilito la CTR, non può trovare applicazione la L.R. Veneto 30 ottobre 1998, n. 25, art. 32-bis secondo il quale “I contributi erogati a ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all’art. 49, commi 1 e 2 ed i contributi erogati ai sensi dell’art. 32, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente, in quota percentuale pari all’incidenza del costo del personale dipendente sul totale dei costi aziendali imputabili ai servizi di trasporto pubblico locale, risultante dal bilancio consuntivo aziendale”. Infatti, esso è stato introdotto dalla L.R. Veneto 1 febbraio 2001, n. 4, art. 14 cosicchè esso può trovare applicazione solo dopo il biennio investito dalla presente controversia, a proposito del quale valgono le seguenti precisazioni.

Anzitutto, la normativa che disciplina i due periodi d’imposta è differente, perchè:

a) per il 1999, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. b) gli unici contributi ammessi in deduzione dall’imponibile IRAP erano quelli “per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro”;

b) per il 2000, vigeva il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 nel testo modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1 secondo cui: “Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli artt. 5, 6 e 7 concorrono anche … i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione”, tra i quali rientrano, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. c), n. 1) “i costi relativi al personale indicati nell’art. 2425 c.c., comma 1, lett. B), nn. 9) e 14)”.

Se ne deduce, intanto, che la questione dell’applicazione della L.R. Veneto 30 ottobre 1998, n. 25, art. 32-bis non si applicherebbe in ogni caso al 1999. Ma esso non si applica nemmeno al 2000, perchè la legge della Regione Veneto istitutiva del contributo specificamente destinato al ripiano di spese di personale delle aziende di trasporto pubblico locale, cioè la LR Veneto 1 febbraio 2001, n. 4, il cui art. 14 ha introdotto nella L.R. Veneto 30 ottobre 1998, n. 25, l’art. 32-bis, produce effetti solo successivamente al 2001.

2. Il ricorso incidentale della Società.

8. Il motivo d’impugnazione.

8.1. L’unico motivo d’impugnazione addotto a sostegno del ricorso incidentale della società è posto sotto la seguente rubrica:

“Insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui viene rigettata la domanda di appello principale ovvero il rimborso totale dell’IRAP versata in eccesso sul contributo erogato dalla Regione Veneto a titolo di ripiano del disavanzo di esercizio”.

8.1.2. Il motivo, con il quale si contesta quella parte della sentenza che s’è qui testualmente riprodotta nel p.3.b), è infondato per le stesse ragioni per le quali s’è riconosciuta la fondatezza del ricorso principale delle autorità tributarie.

9. Conclusioni.

9.1. Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso principale delle autorità tributarie e il rigetto di quello incidentale della Società.

Inoltre, poichè, per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo della Società.

9.2. Il consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa è successivo alla proposizione dei ricorsi per cassazione, onde si compensano tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Società e compensa tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA