Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13155 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4710-2011 proposto da:

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato CARPAGNANO DOMENICO SAVIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/02/2010 R.G.N. 3884/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

Con sentenza 16 febbraio 2010, la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello proposto da P.I. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado (che aveva accertato la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato il 26 maggio 2004 dalla predetta società con C.S. per il periodo 1 giugno – 30 settembre 2009 per esigenze sostitutive del personale addetto al recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), l’istituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinata a tempo indeterminato dalla prima data e condannato la datrice alla riassunzione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 29 ottobre 2009), condannando, in sua parziale riforma, P.I. s.p.a.

alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle retribuzioni dovute, in – favore della lavoratrice, appellante incidentale.

In esita a diffusa e critica argomentazione, la Corte territoriale riteneva la nullità del termine apposto al contratto, in assenza di specificità e pure di prova delle esigenze sostitutive previste nel contratto stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1, comma 2, escludendo la nullità dell’intero contratto, in applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1, comma 2 (di inefficacia dell’apposizione del termine nelle condizioni ivi previste) e art. 1919 c.c., comma 2 (nella disciplina del contratto a tempo indeterminato individuate le norme imperative sostitutive della clausola nulla); essa ravvisava poi la documentata esclusione dell’ottunde perceptum ed infine la spettanza di rivalutazione monetaria ed interessi legali (non riconosciuti dal primo giudice) sulle retribuzioni dovute, in quanto componenti del credito a norma dell’art. 429 c.p.c., con ribadita decorrenza dalla rituale costituzione in mora della società datrice, con lettera del 29 ottobre 2004, di offerta della prestazione lavorativa.

Con atto notificato il 12 febbraio 2011, P.I. s.p.a.

ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste C.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1, art. 1362 c.c. e ss.

e contraddittoria ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per l’erronea esclusione della specificazione delle ragioni sostitutive indicate nel contratto di lavoro a termine stipulato con la lavoratrice nell’assenza di personale, nelle mansioni ad essa assegnate, nella durata del contratto e nel luogo di prestazione dell’attività.

Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sul fatto decisivo e controverso della mancata ammissione delle prove dedotte, eventualmente da integrare con l’esercizio del potere officioso giudiziale.

Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea individuazione di una sanzione, quale la conversione del rapporto di lavoro a termine in lavoro a tempo indeterminato, non prevista, nè analogicamente applicabile, siccome deroga al principio generale espresso dall’art. 1419 c.c., anche a fronte della pattuita essenzialità della clausola del termine tra le parti.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la maturazione del diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni solo dal momento di effettiva ripresa del servizio, in carenza di sua prestazione lavorativa nè integrando idonea offerta di prestazione lavorativa, costitutiva del datore in mora, la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e dovendosi detrarre l’aliunde perceptum, solo genericamente deducibile dal datore di lavoro, come fatto con le tempestive istanze istruttorie formulate.

Con il quinta, la ricorrente deduce l’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 quale ius superveniens, vigente anche per i giudizi in corso, in ordine alle conseguenze economiche della ritenuta conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non liquidabili in via risarcitoria in misura pari alle retribuzioni non percepite nel periodo, ma nella misura indennitaria prevista dalla predetta norma (tra un minino di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8).

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1, art. 1362 c.c. e ss. e contraddittoria e omessa pronuncia, per l’erronea esclusione della specificazione delle ragioni sostitutive indicate nel contratto di lavoro a termine stipulato con la lavoratrice, è fondato.

Occorre, infatti, ribadire, per convinta adesione del collegio in assenza di persuasive ragioni argomentative che già non siano state debitamente vagliate, il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui: in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1, comma 2 l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto e pertanto nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti (da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse) risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, Il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (tra le molte: Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 21 gennaio 2016, n. 1067): elementi presenti nel caso di specie, con particolare riguardo all’area geografica di riferimento ((OMISSIS)).

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame degli altri mezzi, discende allora coerente l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per accertamento della ricorrenza delle esigenze di specificità previste dal D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1, comma 2 alla luce dei principi di diritto enunciati e per à regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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