Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13155 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10242-2019 proposto da:

D.R.V. e D.R.G., rappresentati e difesi

dall’avv. ANNAMARIA ALFANO e domiciliati presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

D.R.A., DE.RO.GI., DE.RO.AN.,

DE.RO.VI. e de.ro.an., rappresentati e difesi

dall’avv. GENNARO GUIDA e domiciliati presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 131/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 22.12.2000 De.Ro.An. – cui nelle more del giudizio sono poi succeduti D.R.V. e G. – evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, De.Ro.Vi., A., Gi., an., An. ed An., invocando la declaratoria di inesistenza del diritto di servitù di passaggio esercitato dai convenuti su una stradina insistente sulle particelle 528 e 529. L’attore sosteneva, in particolare, che le predette particelle fossero di sua proprietà esclusiva e fossero state erroneamente indicate nei rogiti del 21.10.1993 e 28.12.1993 con cui il comune dante causa F.M. aveva donato gli immobili di cui è causa all’attore ed ai convenuti, in luogo delle diverse particelle sulle quali effettivamente insisteva il diritto di passaggio. Chiedeva quindi anche la rettifica dei predetti rogiti al fine di uniformare lo stato di fatto e di diritto.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto, spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in loro favore, in tesi del diritto di comunione sulle particelle 528 e 529 di cui anzidetto, ed in ipotesi, comunque, del diritto di servitù di passaggio sulle medesime, con condanna dell’attore a consentire il libero esercizio del predetto diritto di transito.

Con sentenza n. 157/2013 il Tribunale accoglieva in parte la domanda di parte attrice, dichiarando la libertà da ogni peso e vincolo delle particelle 528 e 529; rigettava ogni altra domanda, principale e riconvenzionale; dichiarava costituita la servitù coattiva in favore del fondo dei convenuti, secondo le modalità indicate dalla CTU, senza tuttavia determinare l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente.

Interponevano appello avverso detta decisione De.Ro.Vi., an., An., An. e Gi., e si costituivano in seconde cure D.R.V. e G. per resistere al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 131/2019, la Corte di Appello di Salerno accoglieva l’impugnazione e, in riforma della decisione di prima istanza, rigettava la domanda svolta dal dante causa degli appellati.

Propongono ricorso per la cassazione di tale decisione D.R.V. e G. affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso De.Ro.Vi., An., an., An. e Gi..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame delle risultanze peritali, tanto con riferimento alla CTU esperita nel primo grado del giudizio, che avrebbe confermato la loro esclusiva proprietà dei terreni distinti dalle particelle 528 e 529 di cui è causa, e dunque l’erroneità di quanto indicato nei rogiti del 21.10.1993 e del 28.12.1993 di cui in premessa, quanto con riguardo all’ulteriore perizia disposta in appello, che a sua volta avrebbe confermato la valutazione tecnica già acquisita in prima istanza.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha invero tenuto conto tanto delle risultanze della relazione peritale del giugno 2010, che dei successivi chiarimenti del febbraio 2012, che – infine – dell’ulteriore relazione tecnica eseguita in secondo grado nel maggio 2016 ed ha ritenuto che se da un lato il tracciato originario della servitù di passaggio non interessava le particelle 528 e 529, oggetto del presente giudizio, tuttavia di fatto esse venivano utilizzate per accedere ai beni che i rogiti di donazione del 1993 avevano espressamente lasciato in comune tra i donatari (aia, cantina, forno, cisterna, scala di accesso ai vani superiori del fabbricato, strada di accesso al fondo e al fabbricato dalla via pubblica, torchio e tino); di conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto che gli appellanti, per accedere ai predetti beni, avessero di fatto utilizzato un passaggio che, ancorchè non precisamente descritto nel loro atto di provenienza, insisteva tuttavia almeno in parte sulle particelle oggetto del giudizio (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Tale motivazione, che si fonda su una lettura delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, evidenzia che non si può configurare alcun profilo di omesso esame delle risultanze delle varie relazioni tecniche acquisite nei due gradi di giudizio, che la Corte distrettuale ha apprezzato alla luce del contenuto dei rogiti di donazione del 1993 – ed in particolare, del fatto che il donante avesse lasciato alcuni beni in comune tra tutti i donatari – e dello stato effettivo dei luoghi. Si tratta di una valutazione del compendio istruttorio, sostenuta da articolata e coerente motivazione, rispetto alla quale i ricorrenti contrappongono una ricostruzione alternativa dei fatti e delle risultanze della prova, da ritenersi preclusa in questa sede, ove risultino dalla decisione impugnata le ragioni del convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 di cui 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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