Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13154 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMT – Azienda mobilità e trasporti spa, di seguito “Società”, in

persona del suo presidente e legale rappresentante in carica, signor

L.G.P., rappresentata e difesa dagli avv. Tacchi Venturi

Pier Cesare e Francesco D’Ayala Valva, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Viale Parioli 43, Roma;

– ricorrente –

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”,

in persona del Ministro in carica, e l’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Venezia, Sezione staccata di Verona 26 maggio 2004, n, 41/21/04,

depositata il 15 novembre 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 26

aprile 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale MATERA

Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimità.

1.1. Il 21 luglio 2005 è notificato alle intimate autorità tributarie un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Verona n. 67/04/2003, che aveva rigettato il suo ricorso contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio sulla sua domanda di rimborso dell’IRAP 1999 e 2000.

1.2. Il 1-2 settembre 2009 è notificato alla Società il controricorso delle intimate autorità tributarie.

2.1 fatti di causa I fatti di causa sono i seguenti:

a) la Società riceve dalla Regione Veneto per il 1999 un contributo di L. 22.245,289.000 e per il 2000 un contributo di L. 21.071.453.000;

b) il 4 febbraio 2002 la Società, ritenendo di aver erroneamente incluso tali contributi nell’oggetto dell’IRAP e, quindi, di aver indebitamente versato, a titolo di Irap 1999, L. 945.424.000 (Euro 488.270,75) e, a titolo di Irap 2000, L. 895.536.000 (Euro 462.505,75), presenta separate istanze di rimborso;

c) il silenzio rifiuto dell’Ufficio è impugnato dalla Società dinanzi alla CTP di Verona, che rigetta il suo ricorso;

d) l’appello della Società è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata:

a) “i premette come anche l’appellante – pur ribadendo la richiesta di esclusione dall’imponibile IRAP dei contributi erogati all’A.M.T. di Verona dalla Regione Veneto a ripiano delle perdite di esercizio per gli anni 1999-2000 – riconosca che gli stessi non siano per quei periodi correlati espressamente a costi non ammessi in deduzione ai fini del particolare tributo, limitandosi a sostenere che possano ritenersi correlati al costo del personale anche se in modo non specifico. Siffatta correlazione tra contributi regionali e costo del personale risulta invece assunta dalla Regione con propria L. 1 febbraio 2001, n. 4 e, dunque, sotto il considerato aspetto per gli anni in questione non sussisteva ancora la richiesta correlazione.

Il ragionamento svolto dai primi giudici circa la carenza di tale requisito con oneri non deducibili non appare, pertanto, censurabile”;

b) “peraltro, nelle more del giudizio di primo grado, è intervenuto il D.L. 24 settembre 2002, n 209, col quale il legislatore (art. 5, comma 2 quinquies), in sede di interpretazione autentica della norma contenuta nel D.Lgs. n 446 del 1997, art. 11, comma 3, ha confermato la necessità della correlazione, precisando – in riferimento ai contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi – che analoga esclusione dall’imponibile IRAP deve essere esplicitamente prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi, ipotesi che nella concreta fattispecie non si è verificata per gli anni di interesse.

La norma non introduce un regime tributario diverso da quello preesistente, ma si limita a chiarire la portata della disposizione di cui al D.Lgs. n 446 del 1997, citato art. 11 e, quindi, la sua efficacia non può che retroagire ex tunc. Pertanto, va confermata l’infondatezza della pretesa di rimborso, con la conseguente reiezione dell’appello”.

4. Il ricorso per cassazione della Società è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 950,776,50, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese.

5. Il controricorso delle autorità tributarie si conclude con la richiesta di rigetto del ricorso, con l’adozione di ogni statuizione consequenziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il primo motivo d’impugnazione è presentato sotto la seguente rubrica: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia)”.

6.1.2. La motivazione del primo motivo d’impugnazione è così concepita: “Ribadito che nell’appello alla C.T.R. la ricorrente aveva denunciato l’omesso esame da parte della C.T.R circa la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11-bis (comma 1), il Giudice di appello ha completamente omesso l’esame di tale eccezione.

Si eccepisce pertanto la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, in ogni caso, per omessa pronuncia in merito ad un profilo decisivo per la soluzione della controversia”.

Nelle premesse di fatto del ricorso, cui la motivazione rinvia, si legge che la Società “ha proposto appello alla C.T.R. … , chiedendo la totale riforma della sentenza di primo grado sotto il profilo della:

1) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e art. 11-bis”.

6.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, per quanto riguarda la denuncia di omessa pronuncia, perchè è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello, secondo il quale, “se con il ricorso per cassazione si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. ipotizzando l’esistenza di un errar in procedendo non rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, che, in quanto giudice anche del fatto processuale, ha il potere di esaminare direttamente gli atti processuali, non è vincolata a ricercare autonomamente gli atti rilevanti per la questione proposta, incombendo, invece, sul ricorrente l’onere di indicarli specificamente e autosufficientemente (Corte di cassazione 17 gennaio 2007, n. 978)”. Il principio di diritto alla stregua del quale si deve decidere sulla denuncia di omessa pronuncia è, dunque, il seguente: “il ricorrente per cassazione che denunci la violazione dell’art. 112 c.p.c. ipotizzando l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado su un motivo d’impugnazione da lui proposto con Fatto d’appello, relativo ad una questione non rilevabile d’ufficio, deve formulare il motivo osservando, a pena d’inammissibilità, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione”.

La denuncia di omessa motivazione è, invece, inammissibile per genericità, perchè non si specifica quale sia il punto della controversia rispetto al quale la CTR avrebbe omesso di motivare nè si illustrano le ragioni della sua decisi vita.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, e art. 11 bis, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

7.1.2. La Società contesta quel capo della sentenza d’appello che s’è qui testualmente riprodotto nel p.3.a), sostenendo che la CTR avrebbe “confuso il concetto di correlazione con quello di specificità” e avrebbe “ritenuto non censurabile la sentenza di primo grado che aveva espressamente richiamato il concetto di specificità”. La CTR sarebbe così incorsa in illegittimità, “dal momento che il concetto di specificità della correlazione – tra contributi erogati e componenti negativi non ammessi in deduzione – non è indicato dal Legislatore ma è il risultato dell’inter- pretazione ministeriale delle norme de quo”.

8. Il terzo motivo d’impugnazione.

8.1.1. Il terzo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, art. 360 c.p.c., comma 1, (circa l’efficacia retroattiva della suddetta norma)”.

8.1.2. Con il terzo motivo d’impugnazione si oppugna il capo della sentenza d’appello che s’è qui testualmente riprodotto nel p.3.b).

La Società sostiene che “è possibile spezzare il nesso, pur affermato dalla giurisprudenza costituzionale, tra interpretatività e retroattività della legge e attribuire a tutte le leggi, e, quindi, anche a quelle interpretative, la stessa efficacia dispositiva in senso proprio.

Con l’ulteriore riflesso che di retroattività si può parlare solo dove il legislatore espressamente la disponga”. In questo senso deporrebbero sia il principio generale dell’irretroattività della legge sia il divieto di retroattività delle norme tributarie L. 27 luglio 2000, n. 212, ex artt. 3 e 1. Ora, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5 non conterrebbe alcuna esplicita disposizione di retroattività, ma regolerebbe aspetti sostanziali e non procedurali.

9. L’esame congiunto del secondo e del terzo motivo d’impugnazione 9.1.1. Il secondo ed il terzo motivo d’impugnazione sono così strettamente connessi dal punto di vista oggettivo, che si rende necessario il loro esame congiunto.

9.1.2. I due motivi sono infondati, perchè, secondo l’orientamento assunto dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 14 ottobre 2009, n. 21749, “in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002”.

10. Conclusioni.

10.1. Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

10.2. Il consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa è successivo alla proposizione del ricorso per cassazione, onde si compensano tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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