Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13154 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 19354 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

S.V. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Cosi Saverio (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ASSID S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (C.F.: non

indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1794/2015,

depositata in data 27 gennaio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 marzo 2017 dal Consigliere TATANGELO Augusto;

uditi:

l’avvocato Nicola Staniscia, per delega dell’avvocato C.S.,

per il ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto per il pagamento dell’importo di Euro 2.337,93 intimatogli dalla ASSID S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, contestando alcune voci dello stesso. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dallo S., condannandolo altresì al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Lo S. ricorre sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 342 c.p.c. – art. 164 c.p.c. – VIZIO TOTALE DI MOTIVAZIONE EX ART. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorso è fondato.

1.1 D giudice di secondo grado ha ritenuto inammissibile il gravame dello S. per la mancanza delle indicazioni richieste dall’art. 342 c.p.c., n. 1 e n. 2 (e segnatamente delle parti della sentenza che si intendevano impugnare e delle modifiche richieste), in quanto le conclusioni dell’atto non apparivano logicamente ricollegabili al suo contenuto e spositivo.

Ma dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dalla lettura dell’atto di appello (integralmente trascritto nel ricorso), appare evidente che le suddette conclusioni risultano semplicemente frutto di un errore materiale di trascrizione, mentre dal complessivo tenore dell’atto emerge con assoluta ed inequivoca chiarezza sia la parte della sentenza impugnata (il capo relativo alla compensazione delle spese di lite) sia le modifiche richieste (e cioè la condanna dell’opposta società, soccombente, al pagamento di tali spese).

In altri termini il gravame – pur privo della parte frutto dell’evidente e riconoscibile errore materiale – era ampiamente dotato dei requisiti di specificità e completezza necessari per la sua ammissibilità.

La sentenza impugnata va pertanto cassata.

1.2 La controversia può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

L’appello proposto dallo S. è infondato.

Le motivazioni poste dal giudice di pace a sostegno della decisione di integrale compensazione delle spese di lite (e cioè l’esiguità della somma precettata oggetto di contestazione e il mancato pagamento del residuo non contestato da parte dell’intimato) sono ampiamente idonee a giustificarla, in base alla formulazione dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis, che richiede a tal fine “eccezionali ragioni esplicitamente indicate”.

Tali eccezionali ragioni possono infatti certamente riguardare il comportamento extraprocessuale delle parti in relazione alla vicenda che ha dato luogo al giudizio ed il rilievo concreto dell’interesse sostanziale alla base della domanda, come avvenuto nella specie.

2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Decidendo la controversia nel merito, l’appello proposto da Valerio S. è rigettato.

Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza, e si liquidano nella medesima misura già liquidata dal tribunale (con esclusione del solo importo oggetto della condanna pronunziata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non potendo ritenersi la sussistenza dei relativi presupposti, una volta esclusa l’inammissibilità del gravame), pari ad Euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Nulla è a dirsi per le spese del presente giudizio, dal momento che il ricorrente risulta soccombente nell’esito finale del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado (il che imporrebbe la sua condanna al pagamento anche delle spese del giudizio di legittimità), ma l’intimata non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;

– decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da S.V.;

– condanna S.V. alle spese del giudizio di secondo grado, nella medesima misura già liquidata dal tribunale, pari ad Euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA