Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13154 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S.L. n. (OMISSIS) DI SALERNO, in persona del legale

rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99,

presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO FABRIZIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CASILLI VALERIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

D.V.;

– intimato –

e sul ricorso 22391-2007 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 24,

presso lo studio dell’avvocato LAURO ALBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PANSA ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.S.L. n. (OMISSIS) di SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 950/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/07/2006 R.G.N. 1016/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BONACCORSI DOMENICO per delega PANSA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Salerno, D.V., Direttore Sanitario dell’a.s.l. Salerno (OMISSIS), deduceva che con sentenza del 2001 il locale Tribunale lo aveva assolto dal reato di cui all’art. 328 c.p.; che, passata in giudicato la predetta sentenza, aveva presentato in data 21 ottobre 2002 istanza all’a.s.l. di appartenenza per il pagamento delle spese legali, ammontanti ad Euro 14.041,23 come da parcella del proprio legale di fiducia, in base agli artt. 24 e 25 del c.c.n.l. per la dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000 del servizio sanitario nazionale. Che la a.s.l. respingeva l’istanza per il mancato rispetto della circolare n. 2430 del 10 luglio 2001 del servizio affari generali, che stabiliva a pena di decadenza la tempestiva comunicazione all’azienda dell’avvio del procedimento giudiziario.

Assumendo l’illegittimità del diniego, chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma suddetta.

Costituitasi la a.s.l., il Tribunale adito, con sentenza del 7 luglio 2004, respingeva la domanda. Proponeva appello il D..

Resisteva la a.s.l. La Corte d’appello di Salerno, ritenendo illegittima la circolare, con sentenza del 3 luglio 2006, accoglieva il gravame, condannando la a.s.l. al pagamento delle spese legali in questione, nella misura dei minimi tariffari vigenti all’epoca del giudizio penale.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la a.s.l., affidato a due motivi.

Resiste il D. con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c., proposti avverso la medesima sentenza.

1.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), relativamente alla ritenuta inefficacia della circolare interna n. 2430 del 2001. Lamentava che la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la circolare in questione contrastasse con la disciplina contrattuale collettiva, che assicurava, senza altre condizioni, il diritto al rimborso delle spese legali in favore del dirigente sanitario assolto.

Deduceva la a.s.l. che l’atto in questione integrava invece opportunamente la disciplina contrattuale collettiva, che non conteneva alcuna indicazione sulle modalità da seguire per accedere ed ottenere il rimborso, senza contrastare con essa.

Il motivo risulta inammissibile, in primo luogo per non essere stata allegata, nè riprodotta in ricorso, la circolare de qua, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1113).

In secondo luogo in quanto la ricorrente finisce per denunciare come vizio di motivazione una interpretazione, da parte del giudice di merito, della circolare in questione, che doveva essere semmai denunciata per violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e segg..

In ogni caso non risulta alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto, in base ai medesimi elementi forniti dalla ricorrente, che non prevedendo la disciplina collettiva (sotto il profilo che qui interessa) alcuna limitazione o condizione per ottenere il rimborso, la circolare contrastava insanabilmente con la norma contrattuale, disciplinante il rapporto lavorativo in esame.

Al riguardo occorre rammentare che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice Cass. sez. un. 22 dicembre 2010 n. 25984).

2. -Con secondo motivo la a.s.l. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per essere stata esaminata d’ufficio la questione della legittimità della più volte citata circolare del 2001, che non aveva formato oggetto di domande od eccezioni delle parti in primo grado.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato, posto che è innegabile che il Tribunale abbia deciso la controversia proprio sulla base della circolare in questione, ritenendola legittima ed ostativa al riconoscimento del diritto azionato, sicchè era evidentemente consentito all’attore di censurare in appello la statuizione, così come avvenuto nella specie (pag. 4 sentenza impugnata). Nel caso in esame risulta comunque, sempre dalla lettura della sentenza impugnata, che la a.s.l. in primo grado eccepì (riproponendo la questione in appello, pag. 5 sentenza) che il diritto al rimborso delle spese giudiziali risultava precluso dalla circolare in questione (pag. 4 sentenza), sicchè la questione formava a pieno titolo oggetto del giudizio di secondo grado.

Non risultano pertanto violati nè l’art. 112 c.p.c., nè l’art. 345 (o 437) c.p.c. 3. -Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva. Con il primo motivo il D. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 per la dirigenza medica e veterinaria, lamentando che la corte territoriale, pur stabilendo la norma in questione che “nel caso d conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa..”, ritenne dovuto solo il rimborso nel limite dei minimi tariffari.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Con secondo motivo il controricorrente denuncia omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al contenuto dell’art. 25 cit., ed in ogni caso circa la limitazione del diritto al rimborso entro i minimi tariffari.

4. -I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati. Deve premettersi che, pur non essendo stato depositato il c.c.n.l., deve escludersi l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., n. 4, e la conseguente improcedibilità del ricorso, trattandosi di contratti collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato denunciabili direttamente in sede di legittimità D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63 (Cass. sez. un. 12 ottobre 2009 n. 21568 e 4 novembre 2009 n. 23329).

L’art. 25 del c.c.n.l. in esame stabilisce: “1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’è spie tamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legati nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse”.

La norma contrattuale è sufficientemente chiara nell’affermare che il rimborso delle spese nel limite massimo della tariffa è previsto per il caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 25, comma 1 (assistenza legale da parte di un difensore nominato dall’azienda), mentre nel caso inverso (nomina da parte del dirigente di un legale di sua fiducia) il rimborso “non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica”. Il ricorrente non specifica la ragione giuridica per cui nella specie aveva diritto ad una quantificazione superiore, in contrasto con l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, senza peraltro neppure censurare la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Anche il ricorso incidentale va dunque respinto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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