Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13153 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 26/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

l’ACTT spa, di seguito “Societa’”, in persona del presidente del

consiglio di amministrazione e legale rappresentante in carica,

signor Z.S., rappresentata e difesa dall’avv. Intilisano

Piero ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Carmelo D’Agostino

in Roma, Via Lunigiana 6;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Venezia 27 gennaio 2005, n. 4/05, depositata il 24 febbraio 2005 e

notificata il 18 marzo 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 26

aprile 2010 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Paolo Puri, delegato dall’avv. Pietro Intilisano, per la

Societa’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimita’.

1.1. Il 13-14-19 maggio 2005 e’ notificato alla Societa’ un ricorso delle sopra indicate autorita’ tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello principale dell’Ufficio di Treviso dell’Agenzia ed ha accolto l’appello incidentale della Societa’ contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Treviso n. 78/09/2003, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Societa’ contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap 2000.

1.2. Il 23 giugno 2005 e’ notificato alle ricorrenti autorita’ tributarie il controricorso della Societa’.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) nel 1993 la Societa’ riceve dalla Regione Veneto, in base alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 1 dei contributi in conto esercizio a copertura delle perdite di esercizio per L. 10.670.856.000;

b) la Societa’ li considera oggetto dell’Irap, che versa nella misura di L. 453.512.000;

c) l’11 gennaio 2002 la Societa’ chiede all’Ufficio di Treviso dell’Agenzia il rimborso della somma versata;

d) il silenzio rifiuto mantenuto dall’Ufficio e’ impugnato dinanzi alla CTP di Treviso, che accoglie parzialmente il ricorso della Societa’, che ritiene esclusi dall’oggetto dell’Irap solo i contributi di L. 6.732.541.000, correlati ex lege a costi non deducibili (costo del personale dipendente) e, quindi, dichiara dovuto il rimborso nel limite di L. 286.133.000;

e) la CTR, con la sentenza ora impugnata per Cassazione, respinge l’appello principale dell’Ufficio ed accoglie quello incidentale della Societa’, alla quale e’ riconosciuto il rimborso anche per la parte di contributo non riconosciuta in primo grado.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimita’, cosi’ motivata: a) “la legge finanziaria del 2003, avendo inserito i contributi di cui si discute tra quelli imponibili ai fini IRAP, non puo’ considerarsi interpretatrice per il passato, ma innovativa, e quindi valida solo per il futuro …, in considerazione anche del fatto che le modifiche apportate sono sicuramente piu’ sfavorevoli al contribuente”;

b) “in ragione di cio’, la richiesta di rimborso e’ del tutto legittima, vista l’annualita’ a cui si riferisce, ritenendosi di dover anche accogliere l’appello incidentale della societa’ in quanto la base imponibile IRAP e’ da considerarsi al netto di tutti i contributi versati dalla Regione e non solo quelli inerenti ai costi del personale, cosi’ come previsto dal D.L. n. 833 del 1986, art. 3 che esclude l’imponibilita’ dei contributi versati alle societa’ di trasporto pubblico, erogati in genere per far si’ che si possano applicare tariffe politiche e non di mercato, ravvisandosi in tale esclusione la necessita’ delle Regioni di non tassare i loro stessi contributi”.

4. Il ricorso per Cassazione delle autorita’ tributarie e’ sostenuto con due motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in oltre Euro 234.219,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

5. I controricorso della Societa’, integrato con memoria, si conclude con la richiesta di rigetto del ricorso principale, con vittoria di spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il primo motivo d’impugnazione e’ proposto sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Insufficienza ed incongruita’ della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6.1.2. La CTR avrebbe, secondo le ricorrenti autorita’ tributarie, palesemente errato, per di piu’ senza motivazione, nell’escludere l’imponibilita’ Irap dei contributi regionali, perche’ la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 conterrebbe una norma d’interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3.

6.2. Il motivo e’ fondato, perche’, secondo l’orientamento assunto dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 14 ottobre 2009, n. 21749, “in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale e’ stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002”.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

La riconosciuta fondatezza del primo motivo d’impugnazione rende inutile l’esame del secondo motivo d’impugnazione, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 e l’insufficienza e l’incongruita’ della motivazione su punto decisivo della controversia e che resta, percio’, assorbito.

8. Conclusioni.

8.1. Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso per la fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo motivo, e la cassazione della sentenza impugnata.

Inoltre, poiche’ per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo della Societa’.

8.2. Il consolidamento della giurisprudenza di legittimita’ sulla questione controversa e’ successivo alla proposizione del ricorso per Cassazione, onde si compensano tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Societa’, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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