Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13153 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33611-2019 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA, 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA RITA MARCHESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA BALSAMO;

– ricorrente –

contro

E.M.J.G., E.P.F.,

T.M.G.D.B., E.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ELVIRA GAMBINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 899/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 15.06.2009, H.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento T.M.G.D., E.M.J.G., E.P.F. e E.E.C., al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto di proprietà per usucapione avente ad oggetto un terreno sito in (OMISSIS). A sostegno della domanda, H.A. adduceva di aver posseduto il terreno dal 1987, inizialmente esercitando il relativo potere di fatto congiuntamente con S.S. – il quale avrebbe, a sua volta, posseduto il medesimo appezzamento di terreno nei trent’anni antecedenti al suo arrivo in Italia – e, alla morte di quest’ultimo, nel 2000, in via esclusiva. Solo nel maggio del 2008, esponeva parte attrice, Er.Em., figlio di Er.Mi., rivendicava la proprietà del terreno.

1.2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 03.05.2010, si costituivano in giudizio T.M.G.D., E.M.J.G., E.P.F. e E.E.C., chiedendo il rigetto della domanda attorea.

1.3. Assunte le prove testimoniali, il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda.

1.4. La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado; in particolare, la corte fondava la propria statuizione sulla differenza tra l’istituto del possesso e quello della detenzione, che, sebbene accomunati sotto il profilo dell’apprensione materiale della res che ne forma oggetto, il corpus, si differenziano quanto all’animus, in quanto, diversamente dal possessore, il detentore riconosce l’altruità della cosa che forma oggetto del suo godimento. Sulla scorta di tale considerazione, la corte osservava come, nel caso di specie, difettasse l’elemento dell’animus possidendi, dimostrato dal fatto che, S.S., cui H.A. era succeduto nel possesso del terreno, avesse da sempre riconosciuto l’altruità del bene oggetto di lite, né vi era la prova di un atto di interversione del possesso.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione H.A. sulla base di due motivi.

2.1. Hanno resistito con controricorso T.M.G.D., E.M.J.G., E.P.F. e E.E.C.J., nella qualità di eredi di Er.Mi.Gi..

2.2. Il relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di inammissibilità ricorso.

2.3. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la rubrica “violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1141 c.c., e l’omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” per avere la corte di merito attribuito rilevanza, al fine di escludere il possesso ad usucapionem, alla circostanza che lo S., cui il ricorrente era succeduto nel possesso, e, successivamente nel possesso esclusivo, fossero consapevoli dell’altruità del bene laddove la consapevolezza che il bene appartenga a terzi é presupposto dell’acquisto della proprietà per usucapione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e l’omessa motivazione, per non avere la Corte territoriale valutato le risultanze istruttorie espletate nel giudizio di primo grado che, laddove correttamente esaminate, avrebbero condotto all’accoglimento della domanda di usucapione.

2.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

2.2. La sentenza, dopo aver affermato che il ricorrente aveva dedotto “di avere, dal 1987, provveduto ad utilizzare e godere del fondo” (pag. 4 della sentenza, penultimo capoverso) ed aver dato atto che vi era stata stata una “cessione del possesso” operata in suo favore dallo S. nel 1987, valorizza la circostanza della consapevolezza del suo dante causa dell’altruità del bene; in particolare, viene dato atto che lo stesso ricorrente aveva riferito alla Polizia Giudiziaria di aver appreso dallo S. che ” Er.Mi. era il proprietario del bene in discorso”. Da tale risultanza di fatto la sentenza trae la conclusione che “se S. era certamente consapevole dell’altruità del bene, che quindi si limitava ad detenere ma non con l’animus del possessore, era onere dell’attore odierno appellante offrire la prova del momento in cui tale detenzione, nei termini dinanzi evidenziati, poteva dirsi divenuta possesso”.

2.3. Orbene, la consapevolezza dell’altruità non implica, contrariamente a quanto affermato dalla corte palermitana, che lo S. fosse un detentore.

2.4. Come affermato da Cass. 26641/13, per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non é sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza é rivelata o per i fatti in cui essa é implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.

2.4. La corte di merito ha apoditticamente affermato che lo S. era detentore del terreno, senza svolgere alcun accertamento in ordine al titolo detentivo intercorrente tra questi ed il proprietario, fondando tale affermazione unicamente sulla consapevolezza dell’altruità del bene.

2.5. Non ha accertato se la relazione di fatto del bene da parte dello S. e, successivamente, da parte del ricorrente fosse collegata ad un rapporto obbligatorio o all’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà; ne consegue che, solo in presenza di un titolo detentivo, il cui accertamento é stato omesso dal giudice di merito, la parte che invoca il possesso ad usucapionem deve dimostrare l’esistenza di un atto di interversione del possesso.

2.6. Il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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