Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13152 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22374/2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI, 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO BENZI;

– ricorrente –

contro

G.M., G.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALTER BERALDO;

– controricorrenti –

e contro

B.G., BI.GI., B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1460/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e per l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Stefano Benzi, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Daniele Cinti, difensore delle resistenti, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 148 del 2014, accolse la domanda proposta dalle germane G.A. e M. nei confronti del germano G. e degli eredi della germana B.I., G., Gi. e S. – di divisione dell’immobile, individuato in catasto del Comune di Riese Pio X, foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), oggetto di comunione ereditaria.

2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 23 giugno 2016 e notificata il 28 giugno 2016, ha rigettato sia l’appello principale proposto da G.G., cui avevano aderito i consorti B., sia l’appello incidentale delle germane A. e M..

2.1. Avuto riguardo al rigetto dell’appello principale, che soltanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che l’atto 19 ottobre 1970 a rogito Notaio Chiavacci, con il quale G.A., M. e I. avevano ceduto al germano G., dietro corrispettivo, le quote di loro proprietà sui beni immobili caduti in successione in morte del padre, non comprendesse l’immobile oggetto della domanda di divisione.

3. Per la cassazione della sentenza G.G. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ai quali hanno resistito con controricorso G.A. e M.. Non hanno svolto difese in questa sede i consorti B.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, e si lamenta che il testo della motivazione, scritto a mano con grafia indecifrabile, non consentirebbe di comprendere le ragioni della decisione.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364,1366,1367,1368,1369,1371 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo.

Si contesta l’interpretazione del contratto di cessione di quota di comproprietà resa dalla Corte d’appello, che avrebbe erroneamente ritenuto clausola di stile, priva di valore, l’indicazione degli esatti confini entro i quali erano collocati gli immobili oggetto della cessione ed ancora erroneamente avrebbe affermato la prevalenza dei dati catastali sulle indicazioni confinarie, oltre a non avere tenuto conto del fatto, che l’immobile in contestazione, identificato con il mappale (OMISSIS), è ubicato all’interno dei confini richiamati nel contratto, come accertato dalla CTU disposta nel giudizio di primo grado.

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c..

Il ricorrente contesta che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione l’affermazione, di tenore confessorio, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta degli eredi di G.I., i quali avevano aderito alla ricostruzione del ricorrente, nè abbia tenuto conto delle autorizzazioni a costruire e dei permessi di abitabilità/agibilità ottenuti dal ricorrente, in qualità di proprietario del mappale (OMISSIS).

4. I motivi sono infondati.

5. La denuncia di nullità della sentenza, posta con il primo motivo e sulla quale si è anche registrata la convergente conclusione del Pubblico ministero, non può essere accolta giacchè la parte motiva della sentenza, redatta a mano dall’estensore, è comprensibile.

Come già chiarito in numerosi precedenti arresti da questa Corte, in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato dall’estensore con scrittura manuale o di difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti. Deve, invece, ritenersi nullo per carenza assoluta della motivazione il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura incomprensibile, al punto da richiedere per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza dell’esatta comprensione del testo. In tale ipotesi ricorre il vizio di carenza assoluta della motivazione (ex plurimis, Cass. 14/03/2016, n. 4947; Cass. 02/07/2004, n. 12114; Cass. 03/06/1996, n. 5071; Cass. 04/09/1980, n. 5097).

6. Risultano prive di fondamento anche le doglianze prospettate con il secondo motivo, che pongono la questione dell’interpretazione del contratto del 1970.

6.1. La Corte d’appello ha ritenuto che la cessione avesse ad oggetto soltanto le quote del bene espressamente identificato con i riferimenti catastali (mappale (OMISSIS)), ed ha svalutato il riferimento ai confini sul quale l’appellante-odierno ricorrente ha strutturato la sua difesa, assumendo che la mancata indicazione anche del mappale (OMISSIS) fosse imputabile a “svista” del notaio rogante.

L’argomentazione della Corte territoriale, pure erronea nella parte in cui qualifica come clausola di stile il riferimento ai confini ed afferma la prevalenza dei dati catastali sulle indicazioni confinarie, risulta sorretta da altro e decisivo rilievo concernente la valenza intrinseca della suddetta indicazione: come accertato dal CTU, i confini indicati nell’atto di cessione comprendevano anche proprietà di soggetti terzi, estranei alla vicenda successoria, e ciò comportava che l’indicazione confinaria non fosse dirimente.

Il rilievo, congruente con il dato letterale, converge nella direzione della esclusione del mappale (OMISSIS) dalla cessione, con conseguente plausibilità dell’interpretazione dell’atto resa nella sentenza impugnata e conseguente sua insindacabilità, posto che – come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice – per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (ex plurimis, Cass. 22/02/2007, n. 4178).

6.2. Non sussiste il vizio di motivazione denunciato sub specie di omesso esame.

Il fatto che il mappale (OMISSIS) si trovi all’interno dei confini indicati nell’atto di cessione è stato esaminato dalla Corte d’appello, la quale ha anche rilevato che altri immobili di proprietà di terzi sono situati all’interno di quei confini.

7. Le doglianze prospettate nel terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

7.1. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione l’affermazione contenuta nella comparsa di risposta degli eredi di G.I., adesiva alla ricostruzione dei fatti secondo cui l’atto di cessione riguardava anche il terreno identificato come mappale (OMISSIS).

Sul tema dell’efficacia delle dichiarazioni contenute negli atti difensivi, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è consolidata nel senso che esse non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l’atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente, atteso che la confessione giudiziale spontanea può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che questi sia munito d’apposito mandato in tal senso, che si aggiunga alla procura alle liti (ex plurimis, Cass. 18/03/2014, n. 6192; Cass. 04/03/2005, n. 4744; Cass. 13/12/2001, n. 15760).

Nella fattispecie in esame, il ricorso non specifica se la comparsa di risposta sia stata sottoscritta dagli eredi di G.I. e poichè è precluso l’esame diretto degli atti (ammesso solo a fronte di denuncia di error in procedendo, cfr. Cass. 30/07/2015, n. 16164), il tema dell’efficacia confessoria neppure può essere preso in esame, mentre la mancata valutazione dell’elemento indiziario rientra nell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

7.2. Privo di decisività, e per questo non sussumibile nel paradigma del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è il fatto storico in assunto pretermesso dalla Corte territoriale. Il ricorrente, in quanto comproprietario dell’immobile di cui al mappale (OMISSIS), era legittimato a costruire nè la mancata opposizione delle comproprietarie costituisce comportamento di significato univoco nel senso del riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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