Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13152 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2089/2011 proposto da:

D.A., C.F. (OMISSIS), T.A.P.,

S.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MAGNO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO GIUNTI,

OBERDAN FORLENZA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 1332/2009 della CORTE D’APPELLO di

TORINO, depositata il 11/01/2010 R.G.N. 415/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA IRTA;

udito l’Avvocato SGUEGLIA UGO per delega Avvocato FORLENZA

OBERDAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata l’11 gennaio 2010) riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 119/2008 respinge le domande proposte da D.A. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe al fine dl ottenere il riconoscimento del proprio diritto (con la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute) alla percezione della percentuale sui crediti dell’Erario distribuita su base nazionale di cui del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, comma 2, cumulata, dello stesso D.P.R. n. 1229 del 1959, ex art. 140, comma 2, con quella percepita presso la sede di appartenenza, avendo tutti i ricorrenti prestato contemporaneo servizio presso gli UNEP (Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, cui sono addetti gli ufficiali giudiziari, n.d.r.) di (OMISSIS).

La Corte d’appello di Torino facendo espresso riferimento ad una propria precedente sentenza resa in una causa vertente tra le stesse parti per analoghe domande, per quel che qui interessa, precisa che:

a) deve essere, in primo luogo, esclusa la legittimazione passiva dell’UNEP presso il Tribunale di Novara, in quanto gli ufficiali giudiziari, in base alla normativa del settore, non sono nè possono essere considerati dipendenti del singoli UNEP di appartenenza, essendo invece dipendenti del Ministero della Giustizia;

b) nel merito, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento porta alla conclusione della disapplicazione della legislazione incompatibile con la contrattazione collettiva, essendo li trattamento retributivo degli ufficiali giudiziari determinato, quanto alla quantità e alle modalità di determinazione, dal CCNL;

c) il CCNL del 2002 ha innovato, modificandola, l’intera disciplina della determinazione ed erogazione dei compensi di cui si discute dettando criteri del tutto diversi dal regime di cui al L.P.R. n. 1229 del 1959, sicchè tale ultima disciplina non è più applicabile;

d) questa vale anche per i compensi riguardanti l’ipotesi di servizio prestato dall’ufficiale giudiziario presso due diversi uffici, senza necessità di una apposita disposizione al riguardo, data la complessiva sostituzione della precedente disciplina da parte del CCNL cit., stabilita in conformità con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

e) conseguentemente è infondato l’assunto difensivo dei lavoratori secondo cui i nuovi criteri di ripartizione della percentuale sarebbero lesivi del principio costituzionale della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto.

2.- Il ricorso di D.A. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per due motivi; il Ministero della Giustizia e l’UNEP presso il Tribunale di Novara non svolgono attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 75 c.p.c., in riferimento del D.P.R. febbraio 1959, n. 1229, artt. 122, 146 e 147, con riguardo alla capacità processuale degli UNEP a stare in giudizio in persona dell’Ufficiale giudiziario dirigente quando si discute in merito al riconoscimento e all’assegnazione delle voci della retribuzione spettanti agli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio.

1.2.- Con il secondo motivo si denuncino: a) errata applicazione del D.P.R. 15 febbraio 1959, n. 1229, art. 140, comma 2; b) vizio di motivazione; c) violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost..

I ricorrenti, muovendo dalla premessa che il CCNL 2002 non conterrebbe alcuna disciplina per l’ipotesi della contemporanea applicazione dell’ufficiale giudiziaria in più UNEP, nel quesito formulato a corredo del motivo – che, pur non essendo il presente ricorso soggetto, retione temporis, alle prescrizioni dell’art. 366-

bis c.p.c., trattandosi di impugnazione avverso sentenza pubblicata dopo li 4 luglio 2009, è utile quale momento di sintesi delle censure – chiedono a questa Corte di stabilire se la mera presenza in servizio, introdotta dall’art. 6 CCNL 1998/2001, possa consentire di prescindere dal contemporaneo servizio prestato dall’ufficiale giudiziario in più uffici e se l’art. 140, comma 2, cit. debba considerarsi tacitamente abrogato dal suddetto CCNL del 24 aprile 2002.

2 – Esame delle censure.

2.- La questione centrale della controversia è se l’art. 6 del CCNL relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziali, stipulato in data 24 aprile 2002, prevedendo che la percentuale pari al 15% ivi contemplata sia distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziali dell’ufficio, modificando casi il precedente sistema di ripartizione in sede di uffici locali, sia invalido e/o nullo al sensi dell’art. 1418 c.c..

In particolare, i lavoratori chiedono che sia accertata se, interpretandosi l’art. 6 del contratto di raccordo del 24 aprile 2002 nel senso che la percentuale variabile pari al 15% sul recupero dei crediti del Fisco debba essere distribuita tra gli ufficiali ed assistenti giudiziari su base nazionale e non più in base ad un sistema dl ripartizione in sede di uffici locali, si finisca per realizzare la violazione o falsa applicazione dello stesso art. 6 del medesimo CCNL 2002, nonchè del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, degli artt. 140 e 122 e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 146, dell’art. 4 CCNL 16 febbraio 1999 Comparto Ministeri (esclusi i dirigenti) in vigore dall’1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 e degli artt. 3 e 36 Cost..

3.- Tale questione è stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 14830 del 4 settembre 2012, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “La disposizione dell’art. 6 del CCNL 24 aprile 2002 di raccordo per gli ufficiali giudiziali, ai si della quale il 15 per cento dei crediti recuperati dal fisco tramite l’UNEP deve essere distribuito distribuito tra gli ufficiali giudiziali inquadrati nelle posizioni economiche ivi previste a livello nazionale, anzichè a livello dell’ufficio della zona di riscossione, è valida ed efficace, non essendo ravvisabile la violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., nè un contrasto col principio di buon andamento ex art. 97 Cost., atteso che la contrattazione collettiva – cui il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, riserva la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici dipendenti – è legittimata a trasformare un elemento accessorio finalizzato a premiare la produttività individuale in un elemento accessorio diretto a remunerare la produttività collettiva”.

A tale sentenza si è uniformata la successiva giurisprudenza (vedi, per tutte: Cass. 8 ottobre 2013, n. 22868 e Cass. 23 dicembre 2014, n. 27377).

4.- I passaggi argomentativi salienti della richiamata giurisprudenza – per quanto rileva nella presente sede – sono sintetizzabili nel seguente modo:

a) non è ravvisabile alcun contrasto tra la norma collettiva dl cui all’art. 6 del CCNL per gli ufficiali giudiziali del 2002 e la disposizione dl cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, atteso che proprio il comma 1 di tale ultimo articolo demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti, prevedendo al riguardo una riserva di competenza in favore dell’autonomia negoziale, come ha rilevato anche la Corte d’appello nella sentenza impugnata;

b) ferma restando la natura accessoria dell’emolumento in questione e l’ampiezza dell’autonomia negoziale collettiva in materia, la valutazione che traspare dalla norma di cui all’art. 6 del CCNL del 2002 cit. è quella della trasformazione della percentuale dei crediti recuperati dal Fisco da trattamento accessorio finalizzato alla premiazione della produttività individuale ad elemento diretto alla remunerazione della produttività collettiva, sicchè non è ravvisabile neppure alcuna violazione del principio di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dl cui all’art. 97 Cost.;

c) neanche possono dirsi violate le richiamate disposizioni normative dl cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 140 e 122, sull’ordinamento degli ufficiali giudiziali, per la semplice ragione che l’ultimo inciso dell’art. 69, comma 1, delle norme transitorie del D.Lgs. n. 155 del 2001, prevede, tra l’altro, che le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1999 e non abrogate cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001;

d) egualmente infondata è la doglianza avente ad oggetto il denunziato contrasto dell’art. 6 del CCNL del 2002 cit. con l’art. 4, comma 4, del CCNL del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, che prevedeva l’attribuzione del compensi salariali, a livello di contrattazione integrativa, con riferimento al risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio di cui allo stesso art. 4, comma 2. Infatti, in primo luogo, il CCNL del 2002 cit. non rappresenta una fonte subordinata rispetto al precedente CCNL del 16 febbraio 1999; d’altra parte, è da escludere che il contestato art. 6, nell’interpretazione datane dal Ministero, abbia eliminato l’aggancio ai criterio della produttività, per la semplice ragione che il suindicato art. 6 ha esclusivamente rideterminato il criterio dl riparto finale della suddetta quota percentuale variabile – che non è più quello locale, bensì quello nazionale – ma la produttività continua ad essere premiata, anche se non più come individuale bensì come collettiva;

e) è infondata la censura con la quale si sostiene che l’interpretazione della norma collettiva in esame, nei senso inteso dall’Amministrazione, si porrebbe in contrasto coi precetti di cui agli artt. 36 e 3 Cost.. Secondo la difesa dei lavoratori la modifica apportata dall’art. 5 del CCNL di raccordo del 24 aprile 2002 clt., nell’interpretazione dell’Amministrazione, avrebbe come effetto quello di attribuire una retribuzione eguale per tutti gli ufficiali giudiziali, a prescindere dalla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno nell’ambito del proprio UNEP, creando, in tal modo, una eguaglianza meramente formale tra i medesimi che rappresenterebbe, in realtà, lo specchio di una disuguaglianza sul piano sostanziale, stante il livellamento di posizioni retributive tra le diverse aree geografiche del Paese, che hanno costi della vita e potere d’acquisto differenti. In realtà, il minimo costituzionale appare assicurato, nella fattispecie, dal minimo garantito di cui all’art. 4 del CCNL del 2002 cit., dal quale risulta esclusa la voce relativa alla quota del 15% dl cui all’art. 6 dello stesso contratto.

Infatti, l’art. 4 prevede, al comma 1, che “agli ufficiali giudiziali è garantito un trattamento economico minimo pari alla somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 2 del presente CCNL”. Per il comma 3 dello stesso art. 4: “qualora la quota di diritti mensilmente spettanti non sia sufficiente a coprire l’importo minima garantito, la differenza è posta a carico del bilancio dell’amministrazione secondo le disposizioni già in atto”. A sua volta, l’art. 2 del CCNL del 2002 cit. delinea la struttura della retribuzione stabilendo, al comma 1, che al personale cui si applica il CCNL competono le seguenti voci retributive: a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva delle maggiorazioni previste; c) indennità integrativa speciale; d) sviluppo economico di cui all’art. 17 del CCNL sottoscritto il 16.2.1999; e) indennità di amministrazione; f) 50% dell’indennità di trasferta, ove spettante; g) percentuale sui crediti recuperati dall’erario, di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959; h) compensi di cui al Fondo unico di amministrazione ai sensi dell’art. 32 del CCNL –

Comparto Ministeri – sottoscritto il 16 febbraio 1999, ove spettanti.

Come è dato vedere, dalla lettura del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, del CCNL emerge che il minimo garantito è costituito dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione Individuale di anzianità;

f) a tale ultimo riguardo, dalla lettura del combinato disposto dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 2, comma 1, del CCNL del 2002 cit., emerge che il minimo garantito è costituito dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione individuale di anzianità, sicchè sono state le stesse parti collettive ad escludere che l’elemento accessorio della quota percentuale variabile del 15% sui crediti recuperati dal Fisco potesse entrare a fare parte di tale minimo garantito;

g) d’altronde, anche nelle ipotesi di adeguamento parametrico della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., si è costantemente ritenuto che il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il c.d.

minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità, (in tal senso vedi, tra le tante:

Cass. Sez. lav. n. 21274/10, n. 7528/10 n. 15148/08, n. 14791/08, n. 18584/08, n. 5519/04, n. 6878/02);

h) in ogni caso è bene ricordare che il criterio giuridico della “sufficienza” della retribuzione è volto a garantire la soddisfazione dei bisogni di una esistenza libera e dignitosa, cosi come il criterio giuridico della “proporzionalità” è volto a correlare la stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, rimanendo dl contro l’apprezzamento in concreto dell’adeguatezza della retribuzione riservato al giudice del merito.

5.- Come può notarsi la suddetta giurisprudenza – cui la sentenza impugnata risulta conforme – ha definitivamente risolto tutte le questioni sottoposte all’esame dl questa Corte con il ricorso oggetto del presente giudizio.

Nè sono stati prospettati elementi che possano giustificare l’esonero di questa Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione di assicurare l’esatta osservanza, l’uniforme Interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale (assegnatale dall’art. 65 ord. giud., dl cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni), che ha rilevanza costituzionale, in quanto le sue fondamenta poggiano sul principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, In modo analogo, al fine di tutelare il valore della certezza del diritto (Corte cost. n. 149 del 2013).

Neppure va messo di ricordare che la certezza del diritto, che, come si desume dalla giurisprudenza sia della Corte EDU (vedi, per tutte:

Goodwin c. Regna Unito, Grande Camera, 11 luglio 2002; Bayatyan c. Armenia, Grande Camera, 7 luglio 2011; Koch c. Germania, 19 luglio 2012 e la giurisprudenza citata in tali sentenze) sia della Corte di Giustizia UE (sentenza 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., punto 20; sentenza, 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder, punto 25;

sentenze 12 febbraio 2015, Baczò e Vizsnyiczai, C-567/13; 5 dicembre 2013, Asociacion de Consumidores Independientes de Castilla y Leon, C-

413/12, punto 38), è un valore anche europeo, posto a base dell’esercizio dell’attività giurisdizionale e, quindi, dello stesso “giusto processo”.

4 – Conclusioni.

6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in guanto il Ministero della Giustizia e l’UNEP presso il Tribunale di Novara sono rimasti intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese per il presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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