Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13151 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20697/2016 proposto da:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO LUPPI;

– ricorrente –

contro

T.B., in proprio e in qualità di titolare dell’AZIENDA

AGRICOLA T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MADDALENA ALDEGHERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS) ricorre – con atto affidato a sette motivi di ricorso – per la cassazione della sentenza n. 111/2016 della Corte di Appello di Brescia.

Con tale decisione la Corte territoriale, decidendo sull’appello interposto dall’odierno controricorrente T.B., in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, riformava l’impugnata sentenza n. 3028/2014 del Tribunale di Brescia.

Per effetto della detta disposta riforma veniva annullata dalla Corte distrettuale l’ordinanza ingiunzione n. 643/A/2012 con condanna dell’appellata ASL di Brescia, oltre che alla refusione delle spese legali del doppio grado del giudizio, alla restituzione in favore del T. di quanto versato da quest’ultimo in adempimento della impugnata sentenza.

La citata decisione del Giudice di prime cure aveva, viceversa, rigettato l’opposizione proposta avverso la suddetta ordinanza emessa – a seguito delle risultanze del verbale di prelievo n. (OMISSIS) – per violazione della normativa che vieta la presenza di clorodifenicoloera (CFA) in animale avviato al macello e proveniente dall’allevamento del T..

Parte intimata ha resistito con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Parte ricorrente, ben conscia del disposto di cui al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sostiene che la decisione per cui è ricorso sarebbe inficiata da una irriducibile contraddittorietà di parti della motivazione.

Inteso in tal senso il ricorso alla pretesa violazione della norma in epigrafe indicata è fondato e la censura svolta va accolta.

Infatti, anche attraverso le singole parti della decisione gravata citate in ricorso, emerge una irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza stessa. Quest’ultima, a fronte dell’addotta determinante ragione relativa al campionamento non avvenuto secondo norme del citato PNR (piano nazionale residui), finisce per incorrere in una contraddizione non sanabile e che non può che essere rilevata.

Più specificamente nella decisione impugnata, con ampio ricorso in motivazione alla citazione di parti del citato verbale di prelievo, si svolgono affermazioni non conciliabili. Difatti si afferma che bisogna “innanzitutto prendersi atto che il predetto verbale non indica gli elementi in base ai quali il verbalizzante ha accertato che il capo da cui è stato prelevato il campione, sul quale in seguito è stata verificata la positività, proveniva dall’allevamento T.” (p. 9 sentenza gravata).

Tanto, tuttavia, dopo altra precedente e contraddittoria affermazione secondo cui vi era dichiarazione del verbalizzante che “….i capi sottoposti a campionamento provenivano dall’allevamento T.B.”.

Orbene tale evidente irriducibile contraddizione, oltre a configurare una tipica ipotesi di vizio rilevante e denunciabile (Cass. S.U. n.ri 8054/2014 e 13577/2016) è sintomatica di un accertamento valutativo comunque incompleto e tale da dover essere congruamente reiterato dai Giudici del merito.

Il motivo va, dunque, accolto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112,434 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura è svolta con riguardo alla pretesa errata ammissibilità di fatti nuovi posti a fondamento della domanda di annullamento dell’opposta ordinanza ingiunzione.

Il motivo è infondato e va respinto in quanto il riferimento alla citata normativa sul PNR non può valere a configurare una alterazione della originaria domanda, trattandosi – in ipotesi – di norme comunque efficaci, da conoscere ed applicare.

Il motivo non può, pertanto, essere accolto.

3.- In conseguenza di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, fermo il disposto rigetto del secondo motivo del ricorso, l’accoglimento del primo motivo dello stesso implica la cassazione della impuntata sentenza con rimessione al Giudice del rinvio in dispositivo indicato, che provvederà conformemente a quanto innanzi precisato sub 1.

I rimanenti motivi dei ricorso, dal terzo al settimo, vanno ritenuti conseguentemente assorbiti.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo dello stesso, assorbiti i rimanenti motivi, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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