Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13151 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

D.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Presidente e Relatore Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.V. ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta ICI per l’anno 1994 contestando l’omesso calcolo, nella determinazione dell’imposta dovuta, dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale. Il Comune di Napoli ha resistito al ricorso deducendo che il contribuente, denunciando il possesso degli immobili, non aveva dichiarato che uno degli stessi era l’abitazione principale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha respinto il ricorso; la decisione e’ stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale che con la sentenza oggi impugnata ha accolto l’appello del contribuente. La C.T.R. ha rilevato che del sig. D., anagraficamente residente nel Comune di (OMISSIS), aveva prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare che l’immobile ubicato nel Comune di Napoli costituiva la sua abitazione principale.

Avverso questa pronuncia il Comune di Napoli propone ricorso per Cassazione con unico motivo. L’intimato non si e’ costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 3 in relazione all’art. 43 c.c., comma 2. Il Comune ripropone il suo assunto secondo cui l’atto di liquidazione e’ stato legittimamente emesso, in relazione alla disposizione invocata del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 sulla scorta della dichiarazione del contribuente che, nel denunciare il possesso degli immobili, non aveva indicato che uno di essi era la sua abitazione principale; rileva inoltre che ai sensi dell’art. 43 c.c. la residenza coincide con la dimora abituale.

Il ricorso non merita accoglimento. L’omessa indicazione dell’abitazione principale nella dichiarazione del contribuente non fornisce alcun argomento a sostegno della tesi dell’ente impositore, posto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le dichiarazioni fiscali non hanno natura di dichiarazioni di volonta’, ma di scienza e pertanto, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale (Cass. 26 gennaio 2007 n. 1708, 8 luglio 2008 n. 18673).

Le risultanze anagrafiche rivestono poi un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimita’, ove adeguatamente motivata (Cass. 22 dicembre 2009 n. 26985).

Nella specie, il convincimento espresso dal giudice dell’appello, sulla base delle prove acquisite, in ordine all’utilizzazione come abitazione principale della unita’ immobiliare sita nel Comune di Napoli non e’ in alcun modo censurato per vizio di motivazione.

Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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