Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13151 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13151

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7324/2015 proposto da:

S.I.E. SOCIETA’ INIZIATIVE EDITORIALI SPA, in persona

dell’Amministratore Delegato sig. P.L.,

G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 10

(TEL 06.87780895 FAX 1782730020), presso lo studio dell’avvocato

GIANDOMENICO DE FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA RADICE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO PEZCOLLER,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè da

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO PEZCOLLER

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.I.E. SOCIETA’ INIZIATIVE EDITORIALI SPA in persona

dell’Amministratore Delegato sig. P.L.,

G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 10

(TEL 06.87780895 FAX 1782730020), presso lo studio dell’avvocato

GIANDOMENICO DE FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA RADICE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 275/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 17 settembre 2014, la Corte di Appello di Trento ha accolto solo parzialmente l’appello proposto da A.G. nei confronti della S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a. e di G.P. avverso la sentenza del Tribunale di Trento depositata l’11 febbraio 2013. Con questa era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall’ A. – già comandante del corpo dei vigili del fuoco della città di Rovereto – contro i predetti convenuti, poi appellati, in quanto società editrice e direttore responsabile del quotidiano “(OMISSIS)”, per avere pubblicato il testo letterale (ancorchè parziale) di una sua telefonata, effettuata dall’ufficio del comando dei vigili del fuoco di Rovereto ed abusivamente captata e diffusa; nonchè per aver fatto seguire la pubblicazione da altri articoli che mettevano in risalto la vicenda pubblica cui era riferito il colloquio privato ed inoltre per aver reso disponibile a chiunque il file audio della telefonata completa, pubblicandolo sul proprio sito internet, con download gratuito; la domanda era basata sulla diffamazione a mezzo stampa che ne era derivata (ed i gravi pregiudizi prodotti, tra i quali le sue forzate dimissioni prima dal corpo dei VV.FF. roveretano e poi da dipendente del Comune di Rovereto, con l’anticipato pensionamento e conseguenti gravi danni alla salute), cui si aggiungevano la lesione del diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili diffusi attraverso la pubblicazione del colloquio telefonico, la conseguente lesione dei diritti della personalità (immagine, onore, reputazione) e della vita familiare, professionale e di relazione;

– la Corte d’appello ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la diffamazione a mezzo stampa, dal momento che quanto pubblicato da “(OMISSIS)” rispettava i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca (per interesse pubblico alla notizia, verità storica dei fatti riportati e continenza espositiva); ha quindi reputato che il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali – il quale, adito dall’ A., aveva accertato l’illegittimità della raccolta e della diffusione dei dati personali contenuti nella registrazione della conversazione telefonica – non vincola il giudice ordinario; perciò, ha proceduto ad un autonomo bilanciamento dei contrapposti interessi tra il diritto di cronaca ed il diritto alla riservatezza ed ha concluso per la legittimità della pubblicazione (riferibile ad un solo dato sensibile, costituito dall’orientamento politico dell’appellante), in considerazione del particolare interesse pubblico della notizia, sia pure in ambito locale;

– rigettati i corrispondenti motivi di gravame, la Corte di merito ha invece accolto il motivo concernente la statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio; in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha perciò compensato le spese di quel grado, compensando anche le spese d’appello per le stesse ragioni (natura della causa e convincimento dell’appellante in ordine all’illegittimità della pubblicazione ingenerato dal provvedimento del Garante della privacy);

– avverso la sentenza A.G. propone ricorso principale con quattro motivi;

– S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a. ed il Dott. G.P. si difendono con controricorso e propongono autonomo ricorso successivo con due motivi;

– a questo ricorso resiste A. con controricorso;

– fissata la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– va premesso che le pubblicazioni per cui è processo si riferiscono ad una vicenda di rilevanza pubblica locale, in quanto all’epoca dei fatti -come accertato in sentenza e riconosciuto in ricorso – era in corso un acceso dibattito all’interno del corpo dei vigili del fuoco poichè la Provincia Autonoma di Trento aveva in programma di sostituire, anche per il Comune di Rovereto, i vigili del fuoco “permanenti” (cioè vigili del fuoco dipendenti dal Comune e sempre presenti in caserma) con personale volontario (cioè vigili dipendenti da datori di lavoro privati, da chiamare in caso di necessità); a questa soluzione si opponevano i componenti del corpo dei VV.FF. roveretani, ed in particolare il loro comandante, che contestava fermamente il disegno di legge provinciale;

– in tale contesto si inserisce la telefonata fra A. e tale ing. T., consigliere comunale di minoranza (gruppo politico della “(OMISSIS)”), effettuata verosimilmente nel luglio 2006, nel corso della quale il primo, esprimendosi in dialetto, chiedeva se – con riferimento all’Unione distrettuale dei VV.FF., organismo di coordinamento locale dei vigili del fuoco del Trentino, dovendo essere rinnovata la carica di ispettore, era possibile avere degli appoggi, in modo da nominare una persona legata alla stessa area politica;

– la conversazione telefonica, automaticamente registrata per ragioni di servizio perchè partita dall’ufficio del comando dei VV.FF. di Rovereto, era riprodotta da terzi ignoti su supporto magnetico e fatta pervenire all’assessore provinciale competente in materia e ad altre autorità, nonchè a diverse testate giornalistiche, tra cui “(OMISSIS)”; questo quotidiano, in data (OMISSIS), pubblicava in parte il testo del colloquio, ma – a differenza degli altri organi di stampa – vi collegava degli articoli che davano risalto alla vicenda e rendeva disponibile l’intera registrazione sul sito internet del giornale (di cui era sempre direttore responsabile il G.);

– presentato ricorso da parte dell’ A. al Garante per la protezione dei dati personali contro la S.I.E. – Società Iniziative Editoriali S.p.a., oltre che contro il Comune di Rovereto, il Garante, con provvedimento dell’8 febbraio 2007, accertava che la raccolta e la successiva divulgazione dei dati personali erano state effettuate in violazione di legge (art. 11, comma 1, lett. a e b, del Codice) e ne inibiva l’ulteriore diffusione in qualsiasi forma da parte dei resistenti, così accogliendo l’opposizione all’ulteriore trattamento per motivi legittimi formulata dal ricorrente;

– col primo motivo del ricorso principale, si deduce “inosservanza del Provvedimento del Garante della Privacy e violazione/falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 7, 11, art. 145, comma 1, art. 150, comma 2, artt. 152 e 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla carenza di carattere vincolante, per il Giudice Ordinario, del Provvedimento del Garante della privacy”; il ricorrente sostiene che – per il combinato disposto delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali richiamate in rubrica e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10 – il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (d’ora innanzi, “Garante”), non opposto dinanzi al Tribunale, dovrebbe essere equiparato ad un giudicato sull’illiceità della raccolta, del trattamento e della divulgazione dei dati personali, non potendo perciò il giudice ordinario riesaminare la questione, come invece ritenuto dalla Corte d’appello; con la conseguenza che al giudice ordinario, adito per il risarcimento dei danni, sarebbe preclusa la cognizione sull’illegittimità del trattamento dei dati personali già accertata dal Garante, e la decisione dovrebbe essere limitata alla sussistenza ed alla consistenza dei danni;

– va premesso che non si applica il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, in quanto il Garante si è pronunciato con provvedimento dell’8 febbraio 2007; si applicano invece le norme del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione di dati personali”), alle quali è da intendersi fatto ogni successivo riferimento con cui è citato il “Codice”;

– va altresì premesso che il presente giudizio è stato introdotto col rito ordinario – non a seguito di impugnazione di detto provvedimento del Garante – ai sensi dell’art. 152 del Codice (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, che ne ha modificato il comma 1, aggiunto il comma 1 bis ed abrogati tutti gli altri comma con decorrenza dal 6 ottobre 2011);

– il ricorrente, originario attore, ha quindi separatamente agito per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice (già resistente dinanzi al Garante) e del direttore responsabile del giornale “(OMISSIS)” e del suo sito internet (OMISSIS) Dott. G. (rimasto invece estraneo al procedimento amministrativo), nel presupposto sia della diffamazione a mezzo stampa sia dell’illegittima diffusione dei dati personali contenuti nella registrazione telefonica;

– non più rilevante la prima causa petendi (essendo stata la diffamazione esclusa dal giudice di merito e non fatta oggetto del presente ricorso), quanto alla seconda, è corretta la prospettazione del ricorrente secondo cui, per la violazione del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali, è consentito esperire, dopo aver adito il Garante, anche separata azione risarcitoria dinanzi al giudice ordinario, ma non è corretta la conseguenza che ne trae in punto di efficacia vincolante del provvedimento del Garante;

– il risarcimento dei danni provocati dall’illegittima raccolta e/o diffusione dei dati personali è sottratto alla cognizione dell’Autorità garante (cfr. Cass. n. 19534/14, nonchè i numerosi provvedimenti di inammissibilità dei ricorsi attinenti alla richiesta di risarcimento danni pronunciati dal Garante, reperibili sul sito internet (OMISSIS));

– la cognizione sulla domanda risarcitoria è riservata all’autorità giudiziaria ordinaria, che può provvedervi sia in sede di impugnazione del provvedimento del Garante (ai sensi dell’art. 152, comma 12, del Codice, nel testo originario; attualmente, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, u.c.), ma anche separatamente, qualora l’interessato abbia ottenuto un provvedimento del Garante favorevole, in tutto o in parte, o comunque non intenda impugnarlo;

– in tale ultima eventualità, sarebbe in netto contrasto col canone costituzionale della ragionevolezza imporre un’impugnazione del provvedimento al solo fine di chiedere il risarcimento del danno (come già osservato da questa Corte sia nel precedente n. 19534/14 cit. che nel più recente di cui a Cass. n. 6775/16);

– nè è ipotizzabile l’applicazione del principio dell’alternatività delle tutele tra il ricorso al Garante e la richiesta risarcitoria all’a.g.o., come hanno avuto modo di precisare i precedenti di legittimità appena citati; ed invero, l’art. 145, commi 2 e 3, del Codice, pure richiamato col primo motivo di ricorso – che, fissando il principio appunto dell’alternatività, rende improponibile il ricorso al Garante se già adita l’a.g.o. ovvero rende improponibile la domanda a quest’ultima se pende ricorso al Garante – presuppone che le domande si riferiscano alle stesse parti ed abbiano identico oggetto (cioè che si tratti di “domande che se pendenti contestualmente davanti a più giudici possono, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza”: Cass. n. 19534/14 cit.);

– questa coincidenza non può mai verificarsi con riferimento alla domanda risarcitoria, perchè il Garante è competente all’emanazione di provvedimenti di natura preventiva, inibitoria o conformativa, potendo sospendere, modificare o far cessare il trattamento illegittimo dei dati personali, mentre la domanda risarcitoria ha causa petendi e petitum totalmente diversi, per i quali, come detto, è assicurata la riserva esclusiva di giurisdizione ordinaria;

– riserva, quest’ultima, che si giustifica in ragione della natura amministrativa dell’organo e del relativo procedimento, che non pone il Garante nella stessa posizione di terzietà assicurata dal giudice nel processo (cfr. Cass. n. 7341/2002 e n. 11864/04, tra le altre);

– da tutto quanto sopra discende che il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, non opposto ai sensi degli artt. 151 e 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non può mai acquistare efficacia (equiparabile a quella) di cosa giudicata nel separato giudizio che l’interessato abbia successivamente instaurato dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere il risarcimento dei danni che assume provocati dalla lesione del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali;

– a prescindere quindi dal profilo di inammissibilità prospettato dai resistenti (per novità della questione), il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato;

– col secondo motivo del ricorso principale si deduce “violazione/falsa applicazione della normativa ex art. 1 Cost., commi 1 e 2, 2, art. 15 Cost., L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 25, D.Lgs. n. 467 del 2001, art. 20, D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 12, in materia di giornalismo d’inchiesta. Violazione degli artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalista del 29.07.1998. Irrilevanza della fonte giurisprudenziale citata e del principio in essa contenuto”; il ricorrente sostiene che sarebbe errato il giudizio di prevalenza delle esigenze di informazione sulla tutela dei dati personali, espresso dal giudice in considerazione del particolare interesse pubblico alla notizia, sia pure in ambito locale; a detta del ricorrente, la Corte d’appello si sarebbe basata su un principio giurisprudenziale – enunciato nel precedente della Cassazione n. 1623/2010 citato in sentenza-riferito e riferibile soltanto al giornalismo d’inchiesta (fattispecie ben diversa da quella oggetto di causa); inoltre, sarebbe mancato proprio quel corretto bilanciamento dei valori in gioco che il giudice avrebbe soltanto affermato, senza operare qualsivoglia riflessione sulla vicenda oggetto di causa, in particolare quanto ai requisiti richiesti per rendere legittima la diffusione di dati sensibili (quale è quello delle opinioni politiche o dell’adesione ad un partito politico che l’interessato non abbia mai reso pubbliche prima del fatto); soggiunge che la pubblicazione della registrazione contenente i dati personali sensibili riguardanti l’orientamento politico del comandante dei vigili del fuoco avrebbe reso nota un’informazione nient’affatto essenziale o utile riguardo a fatti di interesse pubblico;

– il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;

– è totalmente infondato nella parte in cui sostiene che la Corte d’appello avrebbe basato la decisione su un principio di diritto applicabile soltanto al giornalismo d’inchiesta;

– in realtà, il giudice d’appello, pur avendo richiamato il precedente di cui a Cass. n. 16236/10 (effettivamente pronunciato in un caso di c.d. giornalismo d’inchiesta), non ha applicato il principio di diritto in quel precedente riferito a questa particolare fattispecie (che attiene ai criteri di attendibilità della fonte);

– piuttosto ha richiamato ed applicato principio di bilanciamento dei contrapposti interessi, che, pur enunciato nel precedente di cui sopra, è tuttavia espressione di un orientamento assolutamente consolidato di questa Corte;

– questo è sintetizzato nella seguente massima: “In tema di trattamento dei dati personali, la L. n. 675 del 1996 (applicabile “ratione temporis” nella specie), con riferimento alla attività giornalistica, stabilisce il principio della libertà del trattamento, nell’osservanza del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella G.U. del 3 agosto 1998, n. 179) in ossequio al diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, ma anche al suo contemperamento con il canone della essenzialità dell’informazione. Il rispetto delle previsioni deontologiche è condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali e, se tali presupposti non sussistono, il consenso dell’interessato è imprescindibile e la diffusione del dato senza quel consenso è suscettibile di essere apprezzata come fatto produttivo di danno risarcibile ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 18″ (così Cass. n. 106908/08; cfr. nello stesso senso già Cass. n. 11864/04 e, successivamente, Cass. n. 17408/12);

– si tratta di un orientamento che, riferito già alla L. n. 675 del 1996, va qui confermato in riferimento al D.Lgs. n. 196 del 2003, che tutela il diritto alla riservatezza in modo pieno ed organico, quanto al trattamento dei dati personali “comuni”, e di quelli “sensibili” in particolare;

– per quanto qui rileva, è lo stesso legislatore del Codice a prevedere l’operatività dell’esimente del diritto di cronaca rispetto al trattamento dei dati personali effettuato nell’esercizio della professione del giornalista;

– il Codice dedica gli artt. 136 e 137 al trattamento di dati effettuato per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, dettando così una disciplina speciale volta a bilanciare valori fondamentali – il diritto all’informazione e i diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza, all’identità personale e alla protezione dei dati personali;

– essa prevede deroghe alla disciplina generale riguardo ai presupposti necessari per il trattamento di dati personali, nonchè la semplificazione di taluni adempimenti (cfr. art. 139 del Codice) stabilendo che il giornalista può diffondere dati personali anche senza il consenso dell’interessato, purchè nei limiti del diritto di cronaca “e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice) e demandando la disciplina di alcuni aspetti della materia al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica di cui all’allegato A.1 del Codice (Provvedimento del garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179);

– il ricorrente assume violati gli artt. 5 e 6 di questo codice, che ribadiscono, rispetto al diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, la necessità del rispetto dell’essenzialità dell’informazione (precisando che “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonchè della qualificazione dei protagonisti” e che “la sfera privata delle persone che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”: art. 6);

– la Corte d’appello, nell’effettuare il bilanciamento dei contrapposti interessi, ha espressamente riconosciuto che, onde tutelare la riservatezza, il diritto di cronaca è esercitabile entro limiti più ristretti di quelli generalmente validi per la tutela del diritto alla reputazione, poichè oltre alla verità dei dati, alla continenza dell’utilizzazione ed all’interesse pubblico della notizia, si richiede il rispetto del limite “dell’essenzialità dell’informazione” riguardo ai fatti di interesse pubblico;

– ha quindi proceduto osservando questo criterio generale nonchè quelli di dettaglio ricavabili dal codice deontologico, quando ha fatto riferimento all’interesse pubblico, sebbene di rilevanza locale della notizia, e, sia pure implicitamente, ha presupposto l’essenzialità, ai fini della diffusione della notizia, dell’unico dato sensibile ricavabile dalla telefonata;

– giova aggiungere che, all’opposto di quanto sembra sostenere il ricorrente, la Corte di merito, oltre a non essere in alcun modo vincolata dal provvedimento del Garante, nemmeno risulta che abbia formulato un giudizio contrario a quello posto a fondamento dell’inibitoria ottenuta dall’ A. in sede amministrativa;

– infatti, col provvedimento dell’8 febbraio 2007, il Garante ebbe a dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di S.I.E. – Società iniziative editoriali S.p.A., in ordine alla richiesta di cancellare il file mp3 relativo alla registrazione della conversazione telefonica contenente i dati personali del ricorrente dal sito internet del quotidiano “(OMISSIS)”, perchè l’editore vi aveva già provveduto spontaneamente;

– quindi, per un verso, il provvedimento si è atteggiato come inibitoria alla futura utilizzazione dei dati risultanti dalla telefonata illegittimamente riprodotta e diffusa; per altro verso, non si è in alcun modo occupato dell’attività giornalistica, nè dei limiti configurabili nel caso concreto;

– con la conseguenza che, dando per scontata la mancanza del consenso dell’interessato alla raccolta e diffusione di un dato sensibile non volontariamente reso noto (così qualificato dal giudice di merito il dato dell’orientamento politico dell’ A. – con accertamento non censurato), è corretta la verifica compiuta dalla Corte d’appello in punto di scriminante per esercizio dell’attività di giornalista, nei limiti di cui sopra;

– quanto al rispetto, in concreto, di questi limiti, la valutazione dei fatti (della rilevanza pubblica della notizia; dell’essenzialità della pubblicazione della telefonata nella sua interezza; della continenza e della proporzionalità dell’informazione, ampliata mediante la diffusione sul sito internet) è riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr. Cass. n. 17408/12);

– per le deduzioni con le quali si sostiene la mancanza di continenza e di proporzionalità della pubblicazione, il motivo è perciò inammissibile in quanto tende a contrapporre il giudizio del ricorrente a quello fatto proprio dal giudice di merito;

– questi, in particolare, ha accertato come la notizia consisteva proprio nel fatto che vi era stata la telefonata e che aveva avuto quel determinato contenuto, il quale sarebbe risultato incomprensibile se depurato del riferimento all’area politica cui mostravano di aderire gli interlocutori;

– d’altronde, il ricorrente, pur insistendo sul difetto di proporzionalità per la diffusione via internet, non denuncia sotto il profilo del vizio di motivazione – alcun fatto decisivo del quale il giudice avrebbe trascurato l’esame;

– nè decisiva è la portata dei danni che, secondo il ricorrente sarebbero derivati, in quanto la sproporzione va parametrata al requisito dell’essenzialità della diffusione del dato, non alle conseguenze producibili;

– comunque, nel caso di specie, nemmeno risulta dalle deduzioni del ricorrente che i danni sofferti sarebbero derivati dall’accessibilità al dato su internet o dalla durata della diffusione informatica, non essendo nemmeno stato dedotto che si sia trattato di un tempo tale, eliminarne il collegamento con la vicenda di pubblico interesse (arg. a contrario da Cass. n. 13161/16), ed apparendo piuttosto i danni lamentati (soprattutto, quanto alle dimissioni ed al prepensionamento) conseguenza più della condotta del pubblico dipendente che della pubblicità data alla medesima;

– in conclusione, il motivo in esame va rigettato;

– col terzo motivo del ricorso principale, si deduce omessa considerazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo per il giudizio costituito dall’illegittima acquisizione dei dati personali, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione;

– il motivo è inammissibile, quanto a questa seconda parte, poichè il vizio dedotto non è riconducibile al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134;

– quanto alla prima parte, l’inammissibilità consegue all’irrilevanza del fatto – su cui si insiste nell’illustrazione del motivo – che la S.I.E. era ben conscia, al momento della pubblicazione, che non vi era il consenso da parte del soggetto interessato alla pubblicazione della telefonata illecitamente riprodotta: per come detto trattando del secondo motivo, la diffusione di dati personali senza consenso dell’interessato non è comunque illegittima quando effettuata nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, come nel caso di specie;

– il quarto motivo del ricorso principale – col quale si censura la mancata ammissione della prova volta a dimostrare i danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dal ricorrente – è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di questione assorbita dal rigetto della domanda sull’an debeatur, divenuto definitivo a seguito del rigetto dei predetti motivi di ricorso;

– in conclusione, il ricorso principale va rigettato;

– col primo motivo del ricorso incidentale (tale dovendo essere qualificato il ricorso successivo tempestivamente proposto da S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a. e dal dott. Pierangelo G. contro la stessa sentenza: cfr., da ultimo, Cass. n. 5695/15 e n. 2516/16) si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 342 c.p.c.; i ricorrenti incidentali sostengono che l’appellante non avrebbe impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale era stato condannato al pagamento delle spese di lite ovvero che, a tutto voler concedere, si sarebbe trattato di motivo d’appello generico e perciò inammissibile;

– poichè viene riportato il testo dell’atto di citazione in appello rilevante ai fini del giudizio sulle spese, risultano rispettati i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, perchè il motivo del ricorso incidentale sia ritenuto ammissibile e consenta a questa Corte l’esame diretto degli atti (cfr. Cass. S.U., 22 maggio 2012, n. 8077 ed altre conformi successive, tra cui Cass. 17 gennaio 2014 n. 896 e Cass. 28 novembre 2014, n. 25308), specificamente l’esame diretto dell’atto di appello;

– orbene, questo, sotto il numero 5 intitolato “Spese di lite” contiene la seguente enunciazione “Ingiusta risulta la sentenza impugnata anche con riferimento al capo relativo alle spese di lite (già liquidate alla controparte nella somma di Euro 11.073,92 oltre l’imposta di registro) al cui integrale rimborso l’odierna appellante è stata condannata, di talchè anche di tale capo della sentenza si chiede l’integrale riforma”;

– sia la collocazione topografica del testo appena riportato che il tenore del medesimo inducono a ritenere espressa la parte volitiva dell’impugnazione, nel senso che l’atto di certo contiene la richiesta, rivolta dall’appellante al giudice del gravame, di riformare la sentenza di primo grado in punto di spese, non solo in conseguenza della riforma degli altri capi, ma anche autonomamente;

– va perciò escluso che la sentenza d’appello sia viziata da ultra petizione;

– va tuttavia considerato che la norma di riferimento quanto alla forma dell’appello è l’art. 342 c.p.c., come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile – ai sensi dell’art. 54, comma 2, dello stesso decreto – ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Quindi, applicabile all’atto di appello notificato ad istanza di A.G. in data 23 settembre 2013;

– tra i requisiti di contenuto-forma richiesti dalla norma di recente introduzione vi è quello dell'”indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;

– come osservato da recenti pronunce di questa Corte che si sono occupate ex professo del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., la puntualizzazione normativa di questi contenuti dell’atto segna una decisa presa di posizione del legislatore per una tecnica redazionale che razionalizzi le ragioni dell’impugnazione e consenta di prescindere da sforzi ricostruttivi affidati al giudice, di modo che è oggi inammissibile un appello che indichi solo sommariamente non solo gli elementi che consentano di individuare i termini di fatto della controversia ma anche le ragioni per le quali è richiesta la riforma della sentenza;

– in proposito, va anzi ribadito con riferimento al testo novellato dell’art. 342 c.p.c., il principio di diritto riferito da questa Corte all’art. 434 c.p.c., comma 1 (nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, coincidente con quello dell’art. 342). La norma “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (così Cass. sez. lav. 5 febbraio 2015, n. 2143, cui ha fatto seguito Cass. sez. lav. 7 settembre 2016, n. 17712, espressione di un orientamento ancora più rigoroso);

– dato quanto sopra, il Collegio ritiene che – così come sostenuto dai ricorrenti incidentali- il motivo di appello col quale si è fatto riferimento soltanto all'”ingiustizia” della condanna alle spese non sia sufficientemente specifico in merito all’indicazione delle circostanze da cui, nel caso concreto, sarebbe derivata la violazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 92 c.p.c.;

– anzi, va sottolineato che il motivo nemmeno espressamente richiama tale ultima norma, così come non indica, nemmeno per sommi capi, le ragioni per le quali il giudice sarebbe potuto addivenire alla decisione di compensazione;

– gli argomenti difensivi esposti dall’ A. nel controricorso non colgono nel segno poichè il controricorrente – basandosi sulle ragioni di compensazione individuate autonomamente dal giudice di appello- vorrebbe porre ex post, a fondamento del motivo di gravame sulle spese, le ragioni invece originariamente poste a sostegno degli altri motivi di gravame, attinenti il merito della decisione di primo grado (in particolare, le ragioni riferite alla rilevanza e/o all’efficacia che, secondo l’appellante, avrebbero dovuto essere attribuite al provvedimento del Garante);

– questa lettura dell’atto di appello è tuttavia preclusa dal testo attuale dell’art. 342 c.p.c., che, come sopra interpretato, comporta che, qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto l'”ingiustizia” della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l’appellante, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis;

– in conclusione, il primo motivo del ricorso incidentale va accolto per avere la Corte d’appello violato l’art. 342 c.p.c.;

– resta assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale col quale è denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;

– la sentenza impugnata va cassata nei limiti di detto accoglimento e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte decide nel merito, dichiarando inammissibile il motivo dell’appello originariamente proposto da A.G. relativo alla condanna alle spese del primo grado di giudizio;

– ferma restando perciò la condanna alle spese, così come liquidate dal Tribunale, l’appellante soccombente va condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano come da dispositivo;

– altrettanto è a dirsi per le spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta il ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti di questo accoglimento e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il motivo dell’appello proposto da A.G. relativo alla condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Condanna A.G. al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida complessivamente nell’importo di Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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