Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13151 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2199/2011 proposto da

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato

MARINA MILLI, che lo rappresenta e difende unitamente avvocato

MARIO ZENGA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/11/2010 R.G.N. 1590/2038;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO;

udito l’Avvocato MILLI MARINA;

udito il in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso di primo grado Z.A. aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, per chiederne la condanna al pagamento delle differenze retributive, relative alla indennità di posizione, maturate dall’ottobre 2004 al 31.5.2005.

2. Aveva lamentato che, pur essendo stato previsto, con provvedimenti del Capo del Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per la Gestione Ministeriale del Bilancio e della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che l’assegnazione della nuova retribuzione di posizione dovesse decorrere dal 5.10.2004 e che, pur essendo stato confermato l’incarico dirigenziale già svolto in precedenza, con nota dell’8.2.2007 gli era stato comunicato che la retribuzione di posizione decorreva dal mese di giugno 2005, data di rinnovo dell’incarico dirigenziale.

3. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda e la Corte di appello di Milano, adita in sede di gravame dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con la sentenza in data 2.11.2010, ha confermato detta sentenza.

9. La Corte territoriale ha precisato che nella fattispecie dedotta in giudizio non veniva in discussione la questione del riconoscimento delle mansioni superiori.

5. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che li conferimento del nuovo incarico dirigenziale allo Z. fosse stato attribuito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia solo in data 1.6.2005, in quanto la data di decorrenza delle nuove misure della retribuzione di posizione era stata individuata nel 5.10.2004.

6. Avverso detta sentenza il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

7. Ha resistito con controricorso Z.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Con l’unico motivo il Ministero denunzia error in iudicando e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Sostiene che la decisione sarebbe motivata sulla base di erroneo convincimento.

10. Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo escluso che venisse in discussione la questione dell’esercizio di fatto di mansioni superiori e pur avendo accertato che il contratto individuale di lavoro era stato sottoscritto il 31.5.2005, aveva, nondimeno, affermato il diritto dello Z. a percepire la retribuzione di posizione con decorrenza dal 5.10.2004, nel nuovo e diverso importo, specificato in sede di individuazione delle funzioni dirigenziali non generali dell’amministrazione periferica e centrale e in sede di determinazione della retribuzione di posizione, correlata a ciascuno dei livelli individuati.

11. Deduce che l’attribuzione della retribuzione di posizione è condizionata al conferimento del singolo incarico dirigenziale; che lo Z., nel tempo precedente l’attribuzione del nuovo incarico, aveva fruito del trattamento economico previsto dal precedente contratto individuale di lavoro, ivi compresa la retribuzione di posizione, nella misura correlata alla graduazione degli incarichi dirigenziali precedenti alla riorganizzazione del Ministero.

12. Il ricorso è inammissibile.

13. Secondo costante orientamento dl questa Corte, nel ricorso per cessazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, che motivatamente si assumano il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non esultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 15952/2007, 20652/2009, e, tra le più recenti, Cass. 4092 /2016 287/2016, 16862/2013).

14. Siffatto onere di specificità non risulta adempiuto nella fattispecie in esame, perchè il ricorrente, con riguardo al dedotto error in iudicando, ha omesso di indicare quali siano le affermazioni della sentenza di appello in contrasto con norme di legge e, soprattutto, quali siano le norme di legge violate.

15. Con riguardo alla dedotta contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo, va ribadito che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità, sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi (ex plurimis Cass. 5933/2016, 18421/2009).

16. Nella fattispecie in esame nessuna delle proposizioni su cui si fonda la sentenza impugnata è stata specificamente censurata nell’osservanza delle forme prescritte.

17. Il ricorrente non spiega quali argomentazioni motivazionali siano tra loro incoerenti ovvero contraddittorie o illogiche rispetto ai fatti, tutti pacifici, rilevanti per il giudizio e non chiarisce rispetto a quale argomentazione motivazionale sia incoerente o contraddittoria essenziale e decisiva affermazione della Corte territoriale, secondo cui, a fronte del provvedimento del Capo del Dipartimento e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che avevano previsto che la graduazione delle nuove posizioni decorreva dal 5.10.2004, era priva di rilievo la circostanza che il conferimento formale del nuovo incarico fosse stato attribuito con decorrenza dal 1 giugno 2005.

18. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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