Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13151 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Dott.ssa P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 79 A, presso lo studio dell’avvocato LUBRANO ENRICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARACCO GIANNI MARIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNITA’ SANITARIA LOCALE REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO BACONE, 9, presso lo studio dell’avvocato AVOLIO

ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato AVOLIO VINCENZO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/02/2007 r.g.n. 355/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Aosta respingeva la domanda di P.A. diretta ad ottenere la condanna della u.s.l. della regione autonoma Valle d’Aosta ad immetterla in organico, per scorrimento nella graduatoria, con mansioni di dirigente sanitario psicologo.

A sostegno della domanda aveva esposto di aver partecipato ad apposito concorso per quattro posti di dirigente sanitario e di essersi collocata al sesto posto; che nel periodo di validità della graduatoria si erano resi vacanti due posti di dirigente psicologo che la u.s.l. coprì solo per un posto, fronteggiando la,restante carenza di organico aumentando le ore di lavoro dei consulenti esterni.

Proposto appello, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 16 febbraio 2007, respingeva il gravame. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la P., affidato a due motivi. Resiste la u.s.l. Valle d’Aosta con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 7; del D.P.R. n. 483 del 1997, art. 18, comma 7, in riferimento all’art. 97 Cost.

Evidenziava che le norme indicate imponevano alle pubbliche amministrazioni ed a quelle sanitarie in particolare, di reclutare il personale occorrente mediante pubblici concorsi, ciò che nella specie non era avvenuto. Con il secondo motivo la P. denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella circostanza che la u.s.l. non aveva inteso non coprire i posti vacanti, ma al contrario ciò aveva fatto aumentando le ore di servizio dei consulenti.

I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati. Deve innanzitutto premettersi che, come leggesi nel presente ricorso, il posto coperto dalla u.s.l.

riguardava un candidato idoneo rispetto al quale nessuna censura è mossa dalla P..

Per il resto occorre osservare che la denunciata violazione del principio delle assunzioni mediante pubblico concorso non risulta nella specie pertinente, non avendo la u.s.l. assunto chicchesia (salvo la P., risultata idonea al concorso e di cui si è detto), avendo semplicemente deciso di non assumere stabilmente altre unità, avvalendosi del maggior impegno dei consulenti esterni.

Tale opzione rientra nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione che ben può decidere, anche in base al principio di buon andamento della P.A. di cui al citato art. 97 Cost. ed in assenza di altre specifiche censure, di sopperire alle carenze attraverso un incremento orario del personale convenzionato esterno, piuttosto che assumere stabilmente altri dipendenti.

Tale opzione gestionale non può dunque indurre neppure a ritenere che l’amministrazione abbia in tal modo manifestato la volontà di assumere.

La questione sottoposta è stata più volte esaminata da questa Corte, che con orientamento assolutamente consolidato ha affermato che in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all’assunzione dei dipendenti, l’istituto del cosiddetto “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto; pertanto l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all’amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all’assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione stessa non intenda coprire con personale stabile (ex plurimis, Cass. 11 agosto 2008 n. 21509;

Cass. 21 agosto 2007 n. 17780; Cass. 5 settembre 2005 n. 17753).

Resta salva, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, la circostanza che – per specifica disposizione di legge o del bando – tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, circostanza questa nella specie neppure dedotta, avendo la ricorrente richiamato il D.P.R. n. 483 del 1997, art. 18, comma 7, che stabilisce soltanto il termine di efficacia delle graduatorie “per eventuali coperture di posti”.

2. -Il ricorso deve essere dunque rigettato.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagamento delle spese del presente giudizio, pari ad Euro 25,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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