Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13150 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

e sul ricorso n. 788/2006 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

ANNIBALIANO 23, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO CORDELIA

MARIA RITA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 3 0/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Presidente e Relatore Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilita’ dell’incidentale, in subordine

assorbimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. S.F. ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Napoli per il pagamento dell’imposta ICI per l’anno 1997, deducendo tra l’altro la decadenza dell’ente impositore dal termine per l’accertamento.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha rigettato il ricorso con decisione che la Commissione Tributaria Regionale ha riformato, accogliendo l’appello del contribuente.

Avverso questa decisione il Comune di’ Napoli propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi. S.F. resiste con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 2. Il Comune ricorrente censura la statuizione di accoglimento dell’eccezione di decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento, richiamando i differimenti dei termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili previsti successivamente dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 10 dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 ed infine dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 2; sostiene che in base a quest’ultima disposizione i termini scadenti al 31 dicembre 2001 sono prorogati al 31 dicembre 2002 “limitatamente alle annualita’ di imposta 1997 e successive”, sicche’ l’avviso di accertamento per l’annualita’ 1997 e’ stato tempestivamente notificato il 23 dicembre 2002.

La censura e’ manifestamente infondata, posto che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la norma da ultimo richiamata cosi’ dispone: “In deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti a 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualita’ d’imposta 1998 e successive”. La liquidazione ed accertamento dell’ICI per l’annualita’ 1997 resta cosi’ sottratta alla proroga dei termini prevista dalla legge citata, e nello stesso senso dispone del resto la successiva norma di proroga dei termini al 31 dicembre 2003, contenuta nella Legge Finanziaria 2003, art. 31, comma 16 (L. 27 dicembre 2002, n. 289).

Correttamente, quindi, la C.T.R. ha rilevato la decadenza dal termine per l’accertamento relativo all’annualita’ di imposta 1997, notificato il 28 dicembre 2002.

2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia un vizio di motivazione della sentenza, che si e’ limitata a rilevare l’errore della decisione di primo grado (fondata sul riferimento all’annualita’ di imposta 1998 anziche’ 1997) senza approfondire la questione di diritto controversa.

Il motivo e’ inammissibile, non potendo essere censurata per vizio di motivazione la sentenza che abbia deciso correttamente la questione di diritto esaminata.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente ripropone la questione, prospettata nel giudizio di merito, ma ritenuta assorbita dalla C.T.R., della mancata applicazione della regola del cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art 12.

Il ricorso (che del resto non si conclude con una richiesta di annullamento della sentenza della C.T.R.) e’ inammissibile, posto che il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non puo’, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non esaminate dal giudice d’appello.

4. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 700,00 di cui Euro 500,00 per onorari,oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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