Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13150 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1013/2016 proposto da:

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA, direttore generale e procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN,

23, presso lo studio dell’avvocato UGO SARDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO FRANCESCHINI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., C.M., B.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio

dell’avvocato PIERGIORGIO DE LUCA, rappresentati e difesi dagli

avvocati ALESSANDRO VESI, CRISTINA VALENTINI giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LOSANA DI C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 671/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La ditta individuale LA.SA.NA. di A.C. (locatrice) convenne in giudizio la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (conduttrice) innanzi il Tribunale di Perugia – sezione distaccata di Gubbio e ne invocò, intervenuto il recesso della conduttrice dal rapporto, la condanna alla realizzazione delle opere necessarie all’eliminazione dei danni ed al ripristino dell’immobile locato (ovvero, in via gradata, degli importi a tal fine occorrenti) nonchè al risarcimento della somma “di Euro 1.461,06 mensili dalla data di riconsegna del locale al locatore” per il mancato utilizzo della cosa locata.

Per quanto ancora qui rileva, l’adito Tribunale, oltre alla condanna del conduttore al risarcimento per equivalente dei danni arrecati, accolse parzialmente la ulteriore domanda risarcitoria del locatore, espressamente sussunta nell’ambito della previsione dell’art. 1591 c.c., riconoscendo l’indennità per il mancato utilizzo del cespite unicamente in misura pari ad un arco temporale di un mese.

Con la sentenza n. 671/2014 del 1 dicembre 2014, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di prime cure, condannava il conduttore al pagamento dell’importo di Euro 119.317,38, per ristorare il pregiudizio ascritto alla mancata disponibilità del bene per il periodo (settantanove mesi) intercorso sino alla effettiva corresponsione della somma equivalente al costo di ripristino dello stesso, e regolava le spese processuali del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.

Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione la Banca Popolare di Spoleto, affidandosi a due motivi; resistono con controricorso C.M., C.F. e B.A., nella qualità di eredi di C.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con memoria depositata in data 6 marzo 2017 (ovvero due giorni prima della fissata adunanza in Camera di consiglio), la ricorrente Banca Popolare di Spoleto S.p.A., a mezzo di procuratore ad hoc e solo per quest’atto nominato, dichiarava “ai sensi e per gli effetti degli artt. 301 c.p.c. e segg.” il decesso, intervenuto in pendenza del giudizio per cassazione, dell’Avv. Claudio Franceschini, unico difensore costituito del ricorrente.

Rileva la Corte come la descritta vicenda non sia ostativa alla decisione della lite.

Al giudizio innanzi la Corte di Cassazione, infatti, in ragione della sua peculiare struttura caratterizzata dall’impulso di ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che gli eventi considerati dagli artt. 299 c.p.c. e segg., relativi alle parti o ai loro difensori, se verificati dopo la rituale instaurazione del contraddittorio con la notifica del ricorso, non assumono valenza (ex plurimis, Cass. 29/01/2016, n. 1757; Cass. 03/12/2015, n. 24635).

Peraltro, al fine di assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa, il giudice della nomofilachia – con orientamento cui si intende dare continuità – ha altresì affermato che il decesso dell’unico difensore, se non cagionante l’interruzione del processo, attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore, semprechè, tuttavia, l’evento risulti da attestazione fidefacente dell’ufficiale giudiziario notificante l’avviso di udienza e sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (da ultimo, Cass. 14/03/2016, n. 4960; Cass. 20/09/2013, n. 21608).

Nella specie, ritiene il Collegio che non vada disposto alcun differimento dell’adunanza camerale, in ragione del considerevole lasso di tempo (otto mesi) trascorsi dal decesso del difensore del ricorrente, ben più che sufficienti per munirsi di altro patrocinatore.

2. Con il primo motivo, denunciando “la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè la nullità del procedimento per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.”, parte ricorrente rileva come la domanda di condanna al pagamento della indennità per mancata utilizzazione del locale formulata dal locatore in grado di appello avesse carattere di novità, per diversità di causa petendi, rispetto alle domande svolte in prime cure e, pertanto, dovesse essere dichiarata inammissibile, anche di ufficio, dalla Corte territoriale.

La doglianza è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, ciascuno ex se sufficiente a giustificare la pronuncia in rito:

– in primis, per avere il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza, omesso di riportare (cioè di trascrivere nel corpo del ricorso i passaggi essenziali dei relativi scritti difensivi) il contenuto della domanda risarcitoria proposta in primo grado ed in appello dal locatore, in tal guisa non consentendo alla Corte di verificare la sussistenza della denunciata nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 112 c.p.c., attraverso l’esame diretto e la interpretazione degli atti processuali;

– in secondo luogo, per aver il ricorrente argomentato esclusivamente sulla supposta violazione dell’art. 112 c.p.c., nella specifica declinazione della violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato concretatasi nella mancata declaratoria officiosa di inammissibilità di una domanda nuova in appello, senza tuttavia operare riferimento alcuno, nemmeno indiretto, alle conseguenze derivanti dal lamentato errore (sulla legge) processuale, vale a dire alla nullità della sentenza (per una fattispecie simile, si veda Cass. 28/09/2015, n. 19124).

3. Con il secondo motivo, si asserisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza gravata regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, pur in presenza di giusti motivi idonei a indurre la compensazione delle spese, costituiti dalla forma erronea dell’atto introduttivo del giudizio di appello (con citazione anzichè con ricorso, come imposto dalla materia del contendere) e dal rifiuto del locatore della proposta conciliativa formulata dal consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado.

Anche questa doglianza si profila inammissibile, in forza del consolidato principio di diritto secondo cui con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (tra le tantissime, sull’argomento, cfr. Cass. 01/12/2009, n. 25270; Cass. 22/07/2019, n. 17145).

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA