Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13150 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato ONGARO ALESSANDRO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BATTISTUTTA ADRIANA,

MATTIUZZO FLAVIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA DE COL, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/07/2009 r.g.n. 430/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato FRANCO ONGARO per delega ONGARO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega ANDREA MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Pordenone, T.G. esponeva di aver partecipato con successo ad un concorso per dottore di ricerca indetto dalla Provincia di Pordenone, e di avere richiesto alla stessa di usufruire dell’aspettativa per motivi di studio prevista dall’art. 44 del c.c.r.l. del personale del comparto unico – area enti locali – e dalla L. n. 476 del 1984, richiamata espressamente dalla norma collettiva.

Lamentava che la Provincia concesse l’aspettativa, con provvedimento n. 35 del 2003, ma senza assegni e computo dell’anzianità di servizio.

Riteneva illegittimo il provvedimento, sicchè chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovutogli per il periodo di aspettativa (13 gennaio 2003- 31 dicembre 2005), con interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale, con sentenza depositata l’11 ottobre 2005, respingeva la domanda.

Con ricorso depositato il 10 ottobre 2006, proponeva appello il T.. Resisteva la Provincia. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 21 luglio 2009, dichiarava tardivo e dunque inammissibile il gravame.

Riteneva infatti la corte che la sentenza appellata venne ritualmente notificata al T. il 3 novembre 2005 presso la Cancelleria del locale tribunale, notificazione da ritenersi legittima, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 avendo il ricorrente eletto domicilio extra districtum presso avvocato esercente in Udine.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il T., affidato a sei motivi.

Resiste la Provincia di Pordenone con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con primo motivo il T. denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 e dell’art. 170 c.p.c., nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nella ritualità o meno del gravame. Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

La sentenza impugnata risulta erronea per aver accertato la ritualità, e dunque l’idoneità a far decorrere il termine breve per appellare, della notificazione della sentenza del Tribunale di Pordedone personalmente alla parte presso la Cancelleria.

Questa Corte ha infatti più volte affermato (Cass. 18 febbraio 2008 n. 3970, Cass. 19 marzo 2004 n. 5563, Cass. 23 dicembre 1999 n. 14476) che in tema di notificazione dell’atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio “ex lege” di cui al citato R.D. n. 37 del 1934, art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente, con la conseguenza che da essa non poteva decorrere il termine breve per impugnare. Risultando dagli atti, che in caso di error in procedendo la Corte di cassazione può esaminare direttamente, la tempestività del gravame per essere stato proposto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, per le spese, ad altro giudice per l’esame dell’appello proposto dal T..

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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