Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13150 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9994-2018 proposto da:

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo

studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSSANA CATALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2059/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. UnipolSai ha convenuto avanti al giudice di pace di Roma la s.p.a. Poste Italiane. Per chiedere l’accertamento della responsabilità di questa, quale banca negoziatrice, nell’attività di individuazione del soggetto destinatario della prestazione di cui al presentato assegno bancario non trasferibile, con condanna alla restituzione delle somme così versate a soggetto non legittimato e al risarcimento del danno in via ulteriore patito.

Con sentenza pubblicata nel luglio 2015, il giudice ha respinto la domanda attorea.

2.- UnipolSai ha presentato appello avanti al Tribunale di Roma. Che lo ha respinto con sentenza depositata il 15 novembre 2017.

3.1.- Il Tribunale romano ha osservato, in primo luogo, che l’assegno era stato spedito per posta ordinaria e non mediante assicurata. E’ questa una circostanza idonea a interrompere l’ipotetico nesso eziologico rinvenibile tra il comportamento del cassiere delle Poste e il danno: “ove la spedizione per posta fosse stata tracciata, il beneficiario effettivo dell’assegno avrebbe avuto tempestiva contezza del furto/smarrimento dell’assegno e avrebbe potuto presentare un’immediata denuncia conseguentemente inserita nell’apposito archivio informatico”.

3.2.- Con distinto ordine di osservazioni, la decisione ha in secondo luogo rilevato che “nella situazione concreta, essendo stata apposta sul titolo, da un soggetto che appariva legittimato dal possesso di patente e di codice fiscale privi di visibili contraffazioni o alterazioni, una firma non grossolanamente difforme da quella presente sulla patente, non dovevano essere adottate altre cautele”, posto che nella specie non era emersa alcuna circostanza che in qualche modo potesse venire a suscitare sospetti nella banca negoziatrice.

4.- Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione UnipolSai, svolgendo due motivi.

Poste Italiane resiste con controricorso.

La resistente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione della norma della L. assegni, art. 41, art. 1227 c.c., comma 1, e art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c,. nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Ad avviso del ricorrente, la spedizione dell’assegno per corrispondenza non può, per contro, dare luogo ad alcun concorso del creditore nel prodursi dell’evento dannoso; tantomeno potrebbe avere la forza di interrompere il nesso di causalità.

Col secondo motivo, si lamenta la violazione della L. assegni, art. 43, comma 2, nella parte in cui non é stata accertata la responsabilità dell’istituto negoziatore; violazione dell’art. 116 c.p.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Ritiene il ricorrente che la sentenza del Tribunale romano “non si é attenuta alla Circolare ABI (OMISSIS), che impone in sede di identificazione del presentatore del titolo di richiedere almeno due documenti muniti di fotografia”.

6.- Nel concreto la decisione impugnata ha esposto, nel confermare la decisione del giudice del primo grado, due distinte rationes decidendi. Il primo motivo attacca la prima di queste (cfr. sopra, n. 3.1.); il secondo, l’altra (n. 3.2.).

Facendo richiamo al principio della ragione più liquida, va qui osservato che il secondo motivo di ricorso si manifesta infondato.

La pronuncia di Cass., 19 dicembre 2019, n. 34107 ha infatti chiarito che alla “raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva”.

D’altra parte – mette sempre in risalto la pronuncia di Cass., 34107/2019 -, la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l’eventualità che entrambi siano contraffatti. Né , per altro verso, la contraffazione di un secondo documento comporta, in linea di principio almeno, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo.

7.- Rimane assorbito, di conseguenza, il primo motivo di ricorso, la cui eventuale fondatezza non condurrebbe comunque nell’accoglimento del ricorso.

8.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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