Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1315 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende.

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 165/46/12 della Commissione

tributaria regionale della Campania-Napoli, depositata in data 11

maggio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.M. impugnò l’avviso di accertamento, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2003, emesso a seguito dell’accertamento di maggior reddito nei confronti della F.I.R.A. Edilizia e Costruzioni s.a.s., di cui era socio per una quota pari al 50%.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettò il ricorso e la decisione, appellata dal contribuente, venne parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), la quale rideterminava il reddito da partecipazione nella misura del 50% del reddito accertato a carico della Società.

Il Giudice di appello, premesso di avere deciso, per la medesima annualità, l’avviso di accertamento nei confronti della società ritenendolo legittimo per una parte dei rilievi, attribuiva tale reddito al socio nella misura del 50%, in ossequio al principio di trasparenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

S.M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va rilevata d’ufficio, con assorbimento dell’esame del motivo di ricorso, una causa di nullità dell’intero giudizio. La presente controversia attiene, infatti, all’impugnazione di avviso di accertamento emesso, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nei confronti del socio accomandante di società di persone (FI.RA. Edilizia e Costruzioni s.a.s. di F.S. & C. s.a.s.) a seguito di maggior reddito accertato, ai fini dell’Iva e dell’Irap, nei confronti dell’ente collettivo.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Non pare, inoltre, ricorrere l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell’intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 2830), giacchè la controversia relativa all’avviso di accertamento a carico della Società è già stata decisa da questa Corte con ordinanza n. 9430 del 22 maggio 2020 con declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate (in assenza di prova della notificazione).

3.Da altro canto, si è anche affermato, in ipotesi analoghe, che vada devoluto al giudice di merito l’accertamento se si sia, nel frattempo, formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e, quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini (cfr. Cass. n. 20820/2012)

4. Quanto all’Iva, l’accertamento del relativo maggior imponibile a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa.

4.1. Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamento Irap a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).

5. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

6. Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, che travolge le sentenze di primo e secondo grado, e la controversia va rimessa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

7. Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre vanno dichiarate irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

PQM

Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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